Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16930 del 14/02/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 16930 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: CASA FILIPPO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO BIANCO ANTONINO nato il 05/11/1988 a PALERMO

avverso l’ordinanza del 14/06/2017 del TRIBUNALE di PALERMO
sentita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;
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Data Udienza: 14/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1.

Con ordinanza del 14.6.2017, il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice

dell’esecuzione, revocava, in accoglimento della richiesta del Pubblico Ministero presso lo stesso
Tribunale, la sospensione condizionale della pena concessa a LO BIANCO Antonino con propria
sentenza di condanna del 23.4.2009, irrevocabile il 2.3.2011.

citata era stato riconosciuto per la terza volta, avendo il LO BIANCO riportato altre due condanne
con pena sospesa, e, in particolare, con sentenza resa il 10.3.2008 dal Tribunale di Palermo, in
composizione monocratica, irrevocabile il 18.4.2008, e con sentenza emessa il 28.9.2010 dal
G.U.P. del medesimo Tribunale, irrevocabile il 21.12.2010.
Ricorrevano, quindi, i presupposti di cui all’art. 168, comma 3, cod. pen., risultando
concesso al condannato il beneficio della sospensione condizionale della pena per la terza volta, e
quindi oltre il limite stabilito dal combinato disposto degli artt. 164, comma 4, e 163, comma 1,
cod. pen..
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore,
l’interessato LO BIANCO, che ne chiede l’annullamento, formalmente per manifesta illogicità della
motivazione, ma, sostanzialmente, per violazione di legge.
Secondo il ricorrente, le ragioni giustificative della decisione sono in palese contrasto con i
principi di diritto fissati dalla giurisprudenza di legittimità, alla cui stregua non è revocabile la
sospensione condizionale della pena a causa di una terza condanna, se due delle condanne siano
riferibili a un unico reato continuato e non risultino superati i limiti di pena di cui all’art. 163 cod.
pen..
Nella specie, prima della decisione di revoca, le due decisioni di condanna, che il giudice
dell’esecuzione ha giudicato ostative, erano già state unificate in continuazione in sede di
cognizione, con conseguente impossibilità di ritenere sussistente il presupposto della revoca,
dedotto dal Pubblico Ministero istante.

Il Giudice rilevava, a ragione della decisione, che il beneficio concesso con la sentenza

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso,
ritenuta la fondatezza del ricorso, per l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per un
nuovo esame allo stesso Giudice.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.
2. Secondo il principio di diritto fissato dalla giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio
condivide e riafferma, non è revocabile in sede esecutiva la sospensione condizionale della pena

2

C.L.,

disposta per la terza volta, allorché la sentenza con la quale essa è concessa abbia riconosciuto il
vincolo della continuazione tra il reato oggetto del suo giudizio e altro reato precedentemente
giudicato con condanna condizionalmente sospesa, sempre che non risultino superati i limiti di
pena di cui all’art. 163 cod. pen. (tra le altre, Sez. 1, n. 41545 del 10/11/2010, dep. 24/11/2010,
Stissi, Rv. 248471; Sez. 2, n. 1477 del 13/11/2000, dep. 10/1/2001, P.M. in proc. Panebianco,
Rv. 217889), ovvero due delle tre condanne siano state ritenute o già in sede di cognizione o dal

limiti di pena (tra le altre, Sez. 1; n. 3775 del 28/10/2015, dep. 28/1/2016, Cangemi, Rv.
266004; Sez. 1, n. 24285 del 13/5/2009, Bruno, Rv. 243813; Sez. 2, n. 8599 del 20/11/1998,
dep. 22/1/1999, Lo Dame, Rv. 212470).
In tali casi, invero, si ritiene operante la fictio iuris che configura il reato continuato come
un unico reato, cui consegue che la pluralità di condanne è assimilata a una sola condanna
rappresentativa, ai fini della disciplina dell’art. 168 cod. pen., di un unico precedente penale, e che
unico deve essere considerato il beneficio della sospensione condizionale della pena, riferito alle
singole pene distintamente comminate, e, in quanto tale, non revocabile in costanza di una nuova
e successiva condanna, purché sia rispettato il limite sanzionatorio di cui all’art. 163 cod. pen..
3. L’ordinanza impugnata, che ha ritenuto, all’evidenza, ininfluente, rispetto all’incidente di
esecuzione relativo alla revoca della pena sospesa, che ha disposto, l’avvenuta applicazione
dell’istituto della continuazione in sede esecutiva tra i reati per i quali il ricorrente aveva riportato
condanna con le due sentenze indicate in premessa – irroganti una pena inferiore ai due anni di
reclusione – non ha fatto corretta applicazione del predetto principio, incorrendo nella denunciata
violazione di legge.
4. S’impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza con rinvio al Tribunale di Palermo,
che, nel nuovo esame, verificherà nel concreto la ricorrenza delle condizioni di legge per la
richiesta revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, alla stregua di quanto
statuito con la presente decisione.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Palermo.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2018

COME SUPREMA D CASSAZIONE

giudice dell’esecuzione riferibili a un unico reato continuato e non risultino superati gli indicati

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