Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16928 del 30/03/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 16928 Anno 2016
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di
Napoli, nei confronti di

Sonishvili Giorgi nato in Georgia il 24/11/1988
Tamarashvili Nukri nato in Georgia il 28/06/1984

avverso la sentenza in data 24/02/2015 della Corte di Appello di Napoli
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Aurelio Galasso che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 24/02/2015 la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma
della sentenza emessa con rito abbreviato dal Tribunale di Napoli in data
19/08/2014 nei confronti degli appellanti Sonishvili Giorgi e Tannarashvili Nukri diversamente qualificato il reato di tentata rapina impropria di cui al capo 1) in
tentato furto aggravato (artt. 56, 624 e 625 n. 2 cod. pen.) e violenza privata
(art.610 cod. pen.) – assolveva entrambi gli imputati dal reato di cui all’art. 610
cod. pen. e il solo Tamarahvili dal reato di tentato furto aggravato per non aver
commesso il fatto; esclusa altresì la continuazione, riconosciuta in primo grado,
tra i reati di cui ai capi 1) e 2) – resistenza a pubblico ufficiale – condannava
Sonishvili Giorgi per il delitto di cui agli artt. 56, 624 e 625 n.2 cod. pen. alla

Data Udienza: 30/03/2016

pena di un anno di reclusione ed C 100 di multa ed alla pena di un anno e sei
mesi di reclusione per il delitto di agli artt. 110 e 337 cod. pen. nonché
Tamarashvili Nukri alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui agli artt.
110 e 337 cod. pen.
La corte territoriale riteneva, con riferimento al reato sub 1), che la dinamica
degli eventi, così come riferita dalla parte lesa, non fosse tale da ridurre la
duplice incriminazione (tentato furto e violenza privata) ad unità complessa

violenza alla persona). Evidenziava a tal fine che gli atti diretti a sottrarre il
mezzo da un cortile condominiale erano stati materialmente posti in essere solo
dal Sonishvili mentre la violenza nei confronti dei condòmini che si erano
radunati per strada era ascrivibile al conducente della Fiat Punto (il coimputato
Ivanoí, rimasto estraneo al giudizio di appello, responsabile di un tentativo
d’investimento), in mancanza di prova del concorso degli appellanti nella
condotta violenta, pur essendo gli stessi a bordo della vettura.

2. Avverso la sentenza ha proposto appello il Procuratore Generale presso la
Corte di Appello di Napoli per contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione, in contrasto con i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità
in tema di tentativo di rapina impropria in casi – come quello in esame – in cui
l’agente, dopo aver compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non
portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volontà, adoperi
violenza o minaccia per assicurarsi l’impunità.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Il vizio motivazionale eccepito dalla Procura ricorrente attiene alla qualificazione
del reato sub 1), avendo la corte di appello ravvisato nella condotta contestata a differenza del primo giudice – non già la fattispecie unitaria del tentativo di
rapina impropria bensì la duplicità di delitti (tentato furto aggravato e violenza
privata), attribuendo il primo al Sonishvili e l’altro al correo non appellante
(l’Ivanovi): a tali conclusione è giunta “sulla base delle chiare e non equivoche
dichiarazioni rese dalla persona offesa del tentato furto, Gaetano Russo, in sede
di denuncia coeva dei fatti”.
Dalla dinamica delle azioni delittuose – così come riportata in sentenza – si rileva
invece che nella notte del 19/08/2014 un individuo, poi identificato per Sonishvili
Giorgi, tentò di impossessarsi di un motociclo parcheggiato in un cortile di uno

2

(tentativo di rapina impropria, composto da furto non riuscito di un ciclomotore e

stabile napoletano, non riuscendo nel proprio intento perché scoperto e messo in
fuga dalla parte lesa Gaetano Russo, il quale, pochi minuti dopo il tentativo di
furto, vide lo stesso malvivente seduto sul sedile posteriore di un’autovettura
che si allontanava ponendo in essere manovre pericolose (tentativo
d’investimento dello stesso Russo e di altri condòmini), dando luogo anche ad un
inseguimento terminato solo per l’intervento di una volante.
I tre individui a bordo della vettura furono identificati per il Tamarashili, il

Così accertata la condotta, risulta che:
– l’autore materiale del tentativo di furto, scoperto, cercò di assicurarsi l’impunità
a bordo della vettura condotta dal complice;
– la fuga avvenne subito dopo che il Sonishvili fu scoperto, con modalità violente,
atteso il tentativo di investire coloro che cercavano di ostacolarla ed in
particolare il Russo, dapprima fermo in strada e poi sullo scooter nel tentativo
d’inseguimento;
– l’azione oppositiva è stata attribuita in via definitiva a tutti i tre occupanti della
vettura, ritenuti responsabili del reato di resistenza a pubblico ufficiale ex artt.
110 e 337 cod. pen.
2. Ciò premesso in punto di fatto, il ragionamento della corte territoriale risulta
contradditorio sotto il profilo motivazionale perché, pur prendendo atto che è
configurabile il tentativo di rapina impropria nel caso in cui l’agente, dopo aver
compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento
per cause indipendenti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia per
assicurarsi l’impunità (Cass. sez. un. sent. n. 34952 del 19/04/2012 – dep.
12/09/2012 – Rv. 253153), finisce poi per negare unitarietà alla condotta degli
appellanti che, insieme, nell’immediatezza del tentativo di furto, cercarono con
modalità lesive dell’altrui incolumità di dileguarsi, non spiegandosi altrimenti le
manovre pericolose poste in essere e la resistenza opposta agli agenti di polizia.
Non indica in particolare la sentenza impugnata come possa escludersi la
complicità degli imputati in relazione al tentativo di furto, a fronte dell’evidente
supporto logistico fornito dai soggetti rimasti in auto all’autore materiale
dell’azione, specie ove si consideri che il Sonishvili salì a bordo della vettura
subito dopo essere stato scoperto, al fine di evitare che il Russo e le altre
persone radunatesi in strada lo fermassero.

3

Sonishvili ed l’Ivanoni, quest’ultimo conducente del mezzo.

La ricostruzione alternativa dell’occasionalità dell’incontro fra i complici dopo il
tentativo di furto o della mancata consapevolezza delle intenzioni del Sonishvili
contrasta con la dinamica dei fatti e non è adeguatamente motivata.
E’ infine illogico accertare la responsabilità concorsuale degli imputati in relazione
al reato di resistenza a pubblico ufficiale – sul presupposto che la condotta di
guida pericolosa del conducente fosse posta in essere “dietro sollecitazioni e
esortazioni degli altri due viaggiatori” – ed escludere il concorso per la violenza
posta in essere, con le stesse modalità, nei confronti del Russo e delle altre

3. A fronte di un simile percorso argonnentativo s’impone pertanto l’annullamento
della sentenza impugnata relativamente alla qualificazione giuridica dei fatti
contestati al capo 1) con rinvio ad altra sezione della corte di appello Napoli
anche per l’eventuale nuova determinazione della pena, a seguito dei motivi di
appello relativi al trattamento sanzionatorio.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente alla qualificazione giuridica dei fatti
contestati al capo 1) con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Napoli
anche per eventuale nuova determinazione della pena.

Così deciso in Roma il giorno 30 marzo 2016

/

Il Consigliere estensore

b
r. Luigi Agostinacchio

persone che cercavano d’impedire la fuga.

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