Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16927 del 24/01/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 16927 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: FIORDALISI DOMENICO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BANCA SELLA SPA

avverso l’ordinanza del 17/03/2015 del TRIBUNALE di CATANIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
lette/sentite le conclusioni del PG

Data Udienza: 24/01/2018

I

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Banca Sella s.p.a. ricorre avverso l’ordinanza del Tribunale di Catania del
17/03/2015, con la quale è stata rigettata l’opposizione proposta ex art. 59 d.lgs.6
settembre 2011 n. 159, avverso il decreto di rigetto della richiesta di accertamento
di credito pari a euro 293.487,40 nell’ambito del procedimento di prevenzione a
carico di Finocchiaro Giuseppe e Castro Maria.
Il Tribunale, infatti, aveva incentrato la motivazione della sua decisione

di durata venticinquennale e dell’importo di 325.000,00 euro, per il quale al
momento del sequestro del bene oggetto dell’ipoteca iscritta a garanzia del
pagamento del credito residuava il pagamento di euro 293.487,40 ed ha respinto
l’opposizione, in ragione della mancata allegazione da parte della banca di
elementi idonei a dimostrare lo svolgimento di adeguata istruttoria sulla capacità
reddituale di Finocchiaro Giuseppe e Castromaria e, in particolare, alla capacità di
pagare la rata mensile di euro 1.937,96, perché il mutuo era stato contratto nel
2007, dopo che era già intervenuta la condanna per estorsione aggravata dal
metodo mafioso, tipico del clan Laudani, al quale poi è risultato appartenere con
sentenza successiva.
Deduce la banca ricorrente, con un primo motivo, la violazione e falsa
applicazione dell’art. 52 comma 1 d.lgs. n. 159/2011, in relazione all’art. 360 n. 3
cod. proc. pen.; in particolare, la ricorrente eccepisce la violazione dell’art. 52
comma 1 in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., per essere stata omessa ogni
valutazione in ordine alla perizia prodotta dalla difesa sul valore dell’immobile;
circostanza utile a smentire la strumentalità del mutuo all’attività delittuosa, per
la quale è stato disposto il sequestro e poi la confisca dell’immobile posto a
garanzia del mutuo, con ipoteca iscritta in data 10/08/2007.
Aggiunge la ricorrente, a pag. 5 e ss., considerazioni critiche sul rigetto
adottato nello stato passivo, non potendosi condividere l’assunto per cui il credito
azionato in forza di detto contratto di mutuo sarebbe stato computato in violazione
del divieto di anatocismo, chiedendo in via istruttoria consulenza tecnica d’ufficio
e ritenendo che il requisito della buona fede risulti dalla relazione tra il valore del
bene e l’importo del bene offerto in garanzia. Il Collegio ritiene inammissibile il
ricorso su tale punto, non solo perché – ovviamente – la Corte non può disporre la
consulenza tecnica richiesta dalla ricorrente, ma soprattutto perché il ricorso con
tutta evidenza non si confronta con la motivazione dell’ordinanza impugnata,
incentrata sull’assenza di buona fede della banca, che è un operatore professionale
particolarmente qualificato, il quale non ha effettuato la consueta istruttoria per
verificare la solvibilità dei contraenti e non ha tenuto in considerazione la

sull’insussistenza del requisito della buona fede nella stipula del mutuo fondiario

t

precedente condanna penale del Finocchiaro per il delitto di estorsione aggravata
dal metodo mafioso.

2. Col secondo motivo deduce la banca ricorrente che il Tribunale avrebbe
omesso di esaminare un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di
discussione delle parti (art. 360 n. 5 cod. proc. pen.), in merito al presupposto
della buona fede indicato da detto art. 52 comma 1 d.lgs. n. 159/2011; in
particolare, avrebbe omesso di valutare le produzioni documentali della difesa sul

manifestamente infondato perché il Tribunale di Catania ha tenuto conto delle
allegazioni difensive tanto da considerare superate in base alle stesse il dubbio
sulla violazione del divieto di anatocismo e sull’estensione dell’immobile ipotecato,
ma ha incentrato la motivazione del suo provvedimento – come già si è detto sopra
– su una circostanza ritenuta assorbente di qualunque altro profilo: quella della
mancata istruttoria circa la solvibilità del Finocchiaro Giuseppe e Castro Maria e
quella della presenza di pregresse condanne per reati di estorsione aggravata dal
metodo mafioso in epoca antecedente il mutuo, sicché la presenza di tali gravi
elementi unitamente alla durata di 25 anni del mutuo e l’assenza dei consueti
accertamenti sulla capacità reddituale degli istanti, ha legittimamente indotto il
Tribunale ad escludere il requisito della buona fede della Banca agli effetti dell’art.
52 D. Lvo n. 159/2011.

3. Col terzo motivo la banca ricorrente deduce violazione e falsa applicazione
dell’art. 101 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., per
violazione del contraddittorio, avendo posto a base della sua decisione atti di
procedimenti penali estranei al fascicolo di ufficio del procedimento promosso
dall’odierno ricorrente, mai in precedenza contestati formalmente dalla parte
istante. Tale motivo è manifestamente infondato, perché il ricorrente non ha
specificato quali siano tali atti, di guisa che esso appare generico e non
autosufficiente.

4. Il ricorso, in definitiva, deve essere dichiarato inammissibile, perché il
requisito della buona fede (oggetto dei primi due motivi di ricorso) non può
esaurirsi in un solo elemento (quello della proporzione del valore del bene offerto
in garanzia e l’importo del mutuo), ma inerisce alla complessiva situazione del
soggetto contraente e del rapporto instaurato con l’istituto di credito; è questa la
motivazione del Tribunale di Catania, con la quale il ricorso non si è confrontato:
infatti, il rapporto di proporzione tra il valore del bene e l’importo del mutuo rimane
neutro in ordine all’aspetto valorizzato dal Tribunale consistente del fatto che il
/

valore dell’immobile ipotecato, che eccedeva ictu ocu/i il debito. Tale motivo è

Finocchiaro fosse stato già condannato per reati di estorsione, tentata estorsione
e ricettazione aggravate dal metodo mafioso, al fine di agevolare l’attività delle
associazioni mafiose, quindi, per reati contro il patrimonio che lasciavano
intendere la possibilità di reimpieghi illeciti nell’ambito delle attività criminali svolte
all’ombra del clan Laudani; i metodi mafiosi del Finocchiaro erano stati già
contestati e riconosciuti di guisa che – come ha ampiamente motivato il Tribunale
– la Banca, quale operatore qualificato, possedeva tutte le possibilità di accedere
a dette informazioni e non era in condizioni di completa buona fede, quando aveva

reddituale prima di concederr~o, come fanno tutte le banche per pratiche
del genere: se lo avesse fatto, avrebbe accertato che nel 2007 e negli anni
precedenti erano stati dichiarati dai predetti dei redditi del tutto esigui.
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della
Cassa delle Ammende di una somma determinata, equamente, in Euro 2000,00,
tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia
proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità”. (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24/01/2018.

Il Presidente

Il Consigliere estensore

Francesco Bonito

Domenico
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–J

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Penale

Depositata in Cancelleria oggi
3 6 AP 2015
Roma,

contratto il mutuo, anche perché non aveva svolto alcuna indagine sulla capacità

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