Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16925 del 12/01/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 16925 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: FIORDALISI DOMENICO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TORTELLA CATALDO nato 1112/10/1975 a TARANTO

avverso l’ordinanza del 26/06/2017 del TRIB. LIBERTA’ di TARANTO
sentita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
1~/sentite le conclusioni del PG DELIA CARDIA
Il PG chiede l’inammissibilità del ricorso.
Udito il difensore
E’ presente l’avvocato SAPIA VINCENZO del foro di TARANTO in difesa di:
TORTELLA CATALDO che si riporta ai motivi di ricorso.

Data Udienza: 12/01/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Tortella Cataldo ricorre avverso l’ordinanza emessa il 26/06/2017 e
depositata in data 17/07/2017, con la quale il Tribunale di Taranto aveva
rigettato la richiesta di riesame dell’ordinanza applicativa della misura della
custodia cautelare nei suoi confronti, per l’esplosione di colpi di arma da fuoco
contro l’abitazione del collaboratore di giustizia D’Ancona Cosimo e della
madre Fuggiano Beatrice (delitti di danneggiamento aggravato, porto e

Taranto il 19.2.2017).
Gli elementi valorizzati dal Tribunale consistono essenzialmente a) che nelle
immagini riprese dalle telecamere di video sorveglianza dell’abitazione del
D’Ancona, la Polizia ha notato il transito per quattro secondi di una moto tipo
Honda Transalp dal cui sedile posteriore il passeggero compie la gestualità
tipica di chi, impugnando una pistola, esplode un colpo di arma da fuoco; b)
che il Tortella aveva la disponibilità esclusiva di una moto Transalp di colore
nero, targata DP89221; c) che la stessa era stata ripresa da altra telecamera
transitare in direzione di via Volta (nei pressi del luogo ove si sono svolti i
fatti) con a bordo due individui poco prima dell’agguato; d) che il sistema di
videosorveglianza riprende tale moto subito dopo l’azione di fuoco presso il
garage di via Buffoluto, dove era stata condotta proprio dal Tortella, che la
consegnava al custode Minervino; e) che tali circostanze smentiscono l’alibi
fornito dall’indagato, per la presenza di situazioni incompatibili con la sua
versione (soprattutto il numero di due individui e non di uno solo, come da lui
riferito).

2. Denuncia erronea applicazione della legge penale (artt. 42, 62 bis, 132,
133, 575 cod. pen.) e manifesta illogicità della motivazione che sarebbe
meramente apparente (artt. 188, 192 e 546 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.),
perché il giudice non dovrebbe limitarsi a richiamare il provvedimento del
G.i.p. del Tribunale, mentre non tiene conto in modo adeguato che la moto
del Tortella è molto comune.
Non vi sarebbe prova del movente del Tortella, consistente in attriti.
Vi sarebbe poi diverso metro di valutazione degli elementi a carico del
Tortella, rispetto a quello utilizzato nei confronti del coindagato Ciaccia per il
quale le video riprese sono state considerate di scarsa precisione.

2

detenzione illecita della pistola calibro nove per ventuno; fatto accaduto a

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ritiene il Collegio che il ricorso sia manifestamente infondato e come tale
vada dichiarato inammissibile.

2. Le censure mosse dal ricorrente non si confrontano con la coerente e logica
motivazione svolta dal Tribunale sulla gravità indiziaria specifica del Tortella
per il possesso di quella motocicletta, fatto che differenzia la sua posizione da

metro di valutazione usato dal Tribunale per altro coindagato, che non era
nella medesima relazione con tale moto e per il quale quindi contano
necessariamente elementi più diretti sulla somiglianza delle sue fattezze
fisiche con quelle del soggetto seduto sul sellino della moto.
3. La pluralità degli avvistamenti delle telecamere sul luogo del fatto e sulle
strade adiacenti ha correttamente assunto per il Tribunale una valenza
indiziaria sufficiente a far ritenere che proprio quella fosse la moto usata dagli
sparatori. La coincidenza oraria è stata illustrata in modo adeguato con
riferimento agli spostamenti della moto e degli orari segnati dalle telecamere,
con un raffronto con l’ora della telefonata nella quale la vittima aveva avvisato
la Polizia dell’episodio appena accaduto.
In merito, il Collegio riscontra l’assenza di corrispondenza tra le motivazioni
svolte dal Tribunale nell’impugnato provvedimento e gli argomenti
assolutamente generici impiegati nel ricorso, di guisa che anche la denunciata
violazione di legge appare totalmente priva di consistenza.
4. Nemmeno ha pregio l’asserita assenza di dimostrazione di pregressi attriti
tra il Tortella e il D’Ancona, in quanto non è indispensabile la dimostrazione
del movente, specialmente nella fase cautelare che ci occupa, dove sono
sufficienti gravi indizi di colpevolezza.

5. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore
della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in Euro
2000,00, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che
la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità.

3

qualunque altro soggetto, sicché è palese l’inconferenza di un paragone con il

n

P.Q.M.

Trasmessa copia ex art.
n. l ter L. 8-8-9b n. 332
Roma, lì

APR. 2018

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2000,00 alla Cassa delle ammende.
Manda a cura della cancelleria alla direzione dell’Istituto penitenziario ove il
Tortella è ristretto, ai sensi dell’art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc.
pen.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Domenico Fiordalisi

Francesco Bonito

d2 a4e. ), f

CORTE SUPREMADICASSAZ1ONE
Prima Sezione Penale

Depositata in Cancelleria oggi

Roma, n

Così deciso il 12/01/2018.

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