Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16924 del 12/01/2018
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16924 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: FIORDALISI DOMENICO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NUCCILLO GIORGIO nato il 11/02/1963 a PIETRAMELARA
avverso l’ordinanza del 27/06/2017 del TRIB. LIBERTA’ di TORINO
sentita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
lette/sentite le conclusioni del PG DELIA CARDIA
Il PG chiede l’inammissibilità del ricorso.
Udito il difensore
Data Udienza: 12/01/2018
RITENUTO IN FATTO
1.
Nuccillo Giorgio ha proposto ricorso avverso l’ordinanza emessa dal
Tribunale del riesame di Torino in data 27.6.2017, con la quale veniva
confermata l’ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Torino, che
disponeva la misura cautelare della custodia in carcere, in relazione al
delitto di cui agli artt. 56-575 cod. pen.
Ha denunciato, ai sensi dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen. la
mancata o insufficiente motivazione del provvedimento impugnato,
l’erronea qualificazione giuridica in ordine al dettato normativo di cui
all’art. 274 lett. c) cod. proc. pen., nonché in ordine alla qualificazione
giuridica di cui agli artt. 56-575 cod. pen.
3.
Con atto successivo il Nuccillo ha rinunciato al ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.
Il Collegio prende atto della rinuncia, che costituisce una causa
sopravvenuta di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 591, comma
1, lett. d), cod. proc. pen. (Sez. U. n. 12602 del 25/03/2016).
2.
Per effetto dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di
inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che
appare equo determinare in euro 500,00, in considerazione del fatto che
il ricorrente non appare esente da colpa nella determinazione della causa
di inammissibilità.
3.
Ai sensi dell’art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen. deve
essere data comunicazione del presente provvedimento, a cura della
cancelleria, al direttore dell’Istituto penitenziario ove il ricorrente è
attualmente ristretto.
2
2.
P.Q.M.
trasmessa copia ex art. 23
n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332
Roma , i
L 6 APR. 2018