Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16923 del 12/01/2018
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16923 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: FIORDALISI DOMENICO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LOTFI MHAMMED nato il 15/04/1978
avverso l’ordinanza del 22/05/2017 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE
sentita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
lette/seMit-e le conclusioni del PG
Data Udienza: 12/01/2018
Il Procuratore generale, Luigi Cuomo, chiede dichiararsi Vinammissibilità del
ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Lofti Mhammed ricorre avverso l’ordinanza del Tribunale di Nocera inferiore
quale giudice dell’esecuzione del 22 maggio 2017, con la quale è stato
revocato il
beneficio della sospensione condizionale della pena,
della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, avendone constatato
l’inadempimento.
2. Deduce il ricorrente la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità
della motivazione ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen., l’inosservanza e l’erronea
applicazione della legge penale e di altre norme di cui si deve tener conto
nell’applicazione della legge penale ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen., perché
il giudice non avrebbe richiamato le ragioni specifiche di concessione del
beneficio, a quanto ammonti la somma il cui pagamento è stato posto come
condizione sospensiva della pena, né avrebbe esaminato la condizione
personale del condannato ed accertato se il soggetto interessato sia
effettivamente il signor Lotfi Mhammed detenuto a Torino, “stante le
problematiche attinenti al suo nome”.
3. Il Collegio condivide le argomentazioni della richiesta del Procuratore
generale Luigi Cuomo, perché la motivazione dell’ordinanza appare congrua
in ordine alla riferita mancata prova di ogni possibile attività da parte del
condannato, per provvedere all’adempimento del pagamento del risarcimento
del danno, al quale era subordinato il beneficio.
4. La mancanza di qualunque attività, in assenza di ulteriori elementi,
impedisce al ricorrente di procurarsi nemmeno parte delle somme di danaro
da pagare; pertanto, le argomentazioni difensive appaiono sprovviste di
qualunque elemento oggettivo valutabile in questa sede, sicché il ricorso
difetta del requisito della specificità e di quello dell’autosufficienza, non
confrontandosi con l’argomento centrale della motivazione dell’impugnato
provvedimento.
5. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore
della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in Euro
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precedentemente concesso al condannato subordinatamente al pagamento
2000,00, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che
la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla Cassa
Così deciso il 12/01/2018
Il Consigliere estensore
Il Presidente
Domenico Fiordalisi
Francesco Bonito
•
•
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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Penale
Depositata in Cancelleria -oggi
Roma, n j 6 APRI 2018,
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delle ammende.