Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16922 del 21/01/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 16922 Anno 2016
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: IMPERIALI LUCIANO

SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di

MARTINEZ SIMONE, nato a Milano il 23/04/1961,

avverso la sentenza n. 134/14 della CORTE d’APPELLO
di ROMA, del 09/01/2014;

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/01/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCIANO IMPERIALI;
udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. MASSIMO GALLI,
che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso

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Data Udienza: 21/01/2016

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza dell’11/3/2009 il Tribunale di Roma dichiarava Martinez
Simone colpevole dei reati di cui appropriazione indebita aggravata (capo A) e di
truffa e falso continuati ed aggravati (capo B) e, ritenuta la continuazione tra i
reati e riconosciute all’imputato le circostanze attenuanti generiche, lo
condannava alla pena di anni uno e mesi due di reclusione ed euro 300,00 di
multa.

sentenza in data 9.1.2014 modificava il giudizio di valenza delle circostanze,
riconoscendo le già concesse circostanze attenuanti generiche come prevalenti
sulle contestate aggravanti, e riduceva la pena a mesi sei di reclusione ed euro
60,00 di multa.
3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato, a
mezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento e sollevando, a tal fine, i
seguenti motivi di gravame:
– a)

inosservanza di norme processuali, laddove la sentenza impugnata non

ha riconosciuto la nullità della sentenza dì prime cure, in conseguenza del
mancato riconoscimento, all’udienza del 25/6/2008, l’impedimento del difensore
per altro impegno professionale, tempestivamente comunicato, ai sensi dell’art.
486 cod. proc. pen., sul presupposto che non era stato assolto l’onere, da alcuna
norma previsto, di indicare i motivi per i quali non era possibile nominare un
sostituto;
– b)

mancanza di motivazione per non essersi la Corte di Appello in alcun

modo pronunciata sull’istanza, formulata con specifico motivo di gravame, volta
ad ottenere il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della
pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso non può trovare accoglimento.
4.1. Il primo motivo addotto dal ricorrente, infatti, è infondato perché, come
ormai pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza della Suprema Corte,
pronunziatesi a sezioni unite successivamente alla proposizione del ricorso,
l’impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo
impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell’art.
420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a)
prospetti l’impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi
impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale

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2. In parziale riforma di tale pronuncia, la Corte d’Appello di Roma con

l’espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l’assenza
in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere
l’imputato; d) rappresenti l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi
dell’art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in
quello di cui chiede il rinvio (Cass. sez. U. n. 4909 del 18/12/2014, rv. 262912).
Alla luce dì tale giurisprudenza, condivisa dal collegio, risulta evidente che, non
risultando essere stati in alcun modo dedotti nel giudizio dinanzi al Tribunale di
Roma eventuali motivi che non consentissero al difensore del Martinez di

cui intendeva partecipare, né in quello di cui chiedeva il rinvio, legittimamente il
Tribunale non ha riconosciuto l’ impossibilità a comparire dello stesso difensore a
causa del suo concorrente impegno professionale.
4.2. Il secondo motivo proposto è, invece, inammissibile in quanto,
contrariamente all’assunto del ricorrente, la censura relativa alla mancata
concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena non risulta
essere stata previamente dedotta come motivo di ricorso in appello, secondo
quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc.
pen., come si evince dall’atto di appello. Del resto, per mera completezza di
esposizione giova osservare che il ricorrente è recidivo specifico, avendo
riportato un “grave precedente della medesima indole”, come il tribunale aveva
qualificato la precedente condanna ad un anno e sei mesi di reclusione, dalla
quale il ricorrente era gravato, tale da rendere di per sé la pena inflitta
incompatibile con il beneficio di cui si tratta.
5. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen.,
la condanna dell’imputato che lo ha proposto al pagamento delle spese del
procedimento.

P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali

Così deliberato in camera di consiglio, il 21 gennaio 2016

Il Consi ‘ere estensore
Dott. iTuciano Imperiali

avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen. né nel processo a

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