Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16922 del 12/01/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 16922 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: FIORDALISI DOMENICO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI ROMA
nel procedimento a carico di:
LA PORTA GAETANO FORTUNATO nato il 01/03/1968 a PALERMO

avverso l’ordinanza del 19/05/2017 del TRIBUNALE di ROMA
sentita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
lette/n:12e le conclusioni del PG

Data Udienza: 12/01/2018

Il Procuratore generale, Giovanni Di Leo, chiede annullarsi con rinvio
l’ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ricorre avverso
il provvedimento con il quale il Tribunale di Roma, in veste di giudice
dell’esecuzione, in data 19/05/2017, ha rigettato la richiesta di revoca della

con sentenza del 5.3.2008, nei confronti di La Porta Gaetano Fortunato.

2. Denuncia violazione degli artt. 168 e 164 cod. pen., perché, nella
motivazione del rigetto della richiesta del pubblico ministero di revoca della
sospensione condizionale della pena, concessa a La Porta con sentenza del
5.3.2008, il provvedimento impugnato farebbe riferimento solo alla
circostanza che il condannato non avrebbe fruito di altre sospensioni
condizionali della pena, senza tener conto, invece, che lo stesso aveva
riportato condanna alla pena di anni tre di reclusione, con sentenza divenuta
definitiva il 22.9.2005. Sicché risulterebbe violato il combinato disposto degli
artt. 168 comma 3 e 164 cod. pen., che consentono l’intervento del giudice
dell’esecuzione, con una finalità riparatoria, per rimuovere la statuizione
contenuta nella sentenza irrevocabile di concessione del beneficio in violazione
di legge, a colui al quale non doveva essere elargito.
La revoca dell’ultimo comma dell’art. 168 cod. pen., infatti, è preordinata
all’eliminazione della patologia occorsa nella concessione del beneficio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso appare fondato, per come ha correttamente argomentato il
Procuratore generale, in quanto sussistono nel caso in oggetto più violazioni
della complessa disciplina in tema di sospensione condizionale della pena e
più cause di revoca di diritto della sospensione erroneamente concessa, in
ordine alle quali l’ordinanza dà una risposta non sufficiente all’istanza del
pubblico ministero.

2. Nei casi di revoca obbligatoria e di diritto è obbligo del giudice
dell’esecuzione di valutare se il giudice di merito fosse in grado, al momento
in cui si era pronunciato, di valutare o meno la causa ostativa.

2

sospensione condizionale della pena concessa dalla Corte di appello di Roma,

La giurisprudenza di legittimità (Sez. U. n. 37345 del 23/04/2015) ha
affermato il principio di diritto, che il Collegio condivide, per il quale il giudice
dell’esecuzione deve revocare la sospensione dell’esecuzione della pena
concessa in violazione dell’art. 164, quarto comma, cod. pen., in presenza di
cause ostative, salvo che tali cause risultassero documentalmente al giudice
della cognizione.
A tal fine, il giudice dell’esecuzione acquisisce per la doverosa verifica al

3. Spetta pertanto al giudice dell’esecuzione detta valutazione di cui dar conto
poi nella motivazione; per tali motivi l’ordinanza impugnata va annullata con
rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame, – (drqt. ,
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2.<2 P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Roma. Così deciso il 12/01/2018 Il Consigliere estensore Il Presidente Domenico Fiordalisi Francesco Bonito (í~l/c, '/(X)1;741 Ì t7t- COM SUPREMA Di CASSAZ1ONE Prima Sezione Penale Depositata in Cancelleria oggi Roma, lì i .6 Api 2018 riguardo l'intero fascicolo del giudizio di merito.

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