Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16921 del 12/01/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 16921 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: FIORDALISI DOMENICO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TOSCANO ROSINA nato il 24/12/1977 a PATTI

avverso l’ordinanza del 21/04/2017 del TRIBUNALE di AOSTA
sentita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
lette/eret-i4e le conclusioni del PG

Data Udienza: 12/01/2018

Il Procuratore generale, Paola Filippi, chiede il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Toscano Rosina ricorre avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale di
Aosta, in data 21/0472017, accogliendo la richiesta del pubblico ministero, ha
revocato la sospensione condizionale della pena concessa dal Tribunale di
Aosta in data 11/05/2016, in ragione del mancato adempimento

era condizionata.

2. Il ricorrente denuncia violazione degli artt. 165 e 168 commi 1 n. 1 cod.
pen., nonché dell’art. 666 comma 5 cod. proc. pen. e la mancanza di
motivazione del provvedimento ex art. 606 commi 1, lett. e) cod. proc. pen.
Il Giudice dell’esecuzione non avrebbe tenuto in debito conto le complessive
allegazioni e deduzioni difensive e si sarebbe astenuto dall’avvalersi dei poteri
riconosciuti dall’art. 666 comma 5 cod. proc. pen.; in particolare, avrebbe
dovuto effettuare un apprezzamento motivato delle condizioni economiche
dell’imputato, come ritenuto anche dalla giurisprudenza di legittimità: Sez. 4,
n. 25413 del 13/05/2016.
3. Il Collegio ritiene di poter condividere le argomentazioni del Procuratore
generale, il quale ha evidenziato che, in tema di sospensione condizionale
della pena subordinata al risarcimento del danno, il mancato pagamento cui è
subordinato il beneficio si risolve in una causa di revoca dello stesso, come
testualmente si ricava dall’art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen. e la competenza
a valutare se le condizioni economiche dell’imputato siano tali da consentire
l’adempimento spetta al giudice dell’esecuzione, sempre che vengano offerti
elementi concreti nel senso dell’assoluta impossibilità ad adempiere.
4.

La giurisprudenza di legittimità, compresa la suddetta sentenza citata dal

ricorrente, ha sempre affermato il principio per il quale il giudice è tenuto a
svolgere un accertamento sull’effettiva capacità economica dell’imputato, solo
se dagli atti emergono elementi idonei a far dubitare di tale capacità.

Sez.

6 n. 2390 del 31/01/2000 Alberti Rv. 217115; Sez. 3, n. 3197 del 13/11/2008
dep. 2009 Calandra Rv. 242177; Sez. 1 n. 43905 del 14/1072013, Bullo Rv.
257587.

2

dell’obbligazione risarcitoria, alla quale la sospensione condizionale della pena

5.

Nel caso di specie, il Tribunale di Aosta, quale giudice dell’esecuzione, ha

argomentato in modo adeguato l’assenza di motivi sufficienti per ritenere
giustificato l’inadempimento, quali il mero stato di disoccupazione, la
mancanza di titolarità di partita Iva o di identificativi catastali, attribuendo
particolare valenza alla mancata dimostrazione di depositi bancari o risparmi
e soprattutto alla mancata indicazione della fonte dalla quale la Toscano trae
il necessario per vivere.
Sicché, in modo logico, è stato ritenuto che gli elementi allegati non fossero

6. Il ricorso deve pertanto essere rigettato con la conseguente condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso il 12/01/2018

Il Consigliere estensore
Domenico Fiordalisi

CORTE .SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Penale

Depositata inCericellerb oggi

Roma, n

11. h ArH. zula

Il Presidente

sufficienti a dare tale dimostrazione.

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