Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16920 del 12/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 16920 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: FIORDALISI DOMENICO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SCHETTINO GERARDO nato il 25/10/1964 a VIGGIANELLO

avverso l’ordinanza del 15/05/2017 del TRIBUNALE di MATERA
sentita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
lette/ette le conclusioni del PG

Data Udienza: 12/01/2018

Il Procuratore generale, Paolo Canevelli, chiede che venga dichiarata
l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Schettino Gerardo, condannato con la sentenza della Corte di appello di

Catanzaro n. 1613/2015, divenuta irrevocabile il 26.2.2009, ricorre avverso
l’ordinanza con la quale il Tribunale di Matera, in funzione di giudice dell’esecuzione,

della sospensione condizionale della pena concessa con detta sentenza, motivata
dalla successiva condanna riportata dallo Schettino il 07/06/2010, divenuta
irrevocabile in data 11.12.2013, per fatti commessi il 31.7.2000, in forza della quale
era stata applicata la pena di anni tre di reclusione per un delitto anteriormente
commesso, quindi con un superamento del limite di concessione del beneficio,
perché la condanna per il delitto anteriormente commesso, sarebbe diventata
irrevocabile dopo il passaggio in giudicato della sentenza che aveva concesso il
beneficio, ma prima della scadenza dei termini di durata dello stesso.

2.

Il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606 n. 1 lett. b) e e) cod. proc. pen.,

la violazione dell’art. 168 cod. pen. ed il vizio della motivazione del provvedimento
impugnato.
Secondo il ricorrente, il giudice dell’esecuzione avrebbe revocato la precedente
sospensione, individuando in modo erroneo la causa ostativa nella precedente
condanna relativa alla sentenza n. 225/2010, perché questa sarebbe assorbita dal
provvedimento del Tribunale di Matera del 4.6.2014 e dal successivo provvedimento
dell’11.6.2014, a correzione del precedente.

3.

Ritiene il Collegio che il ricorso sia manifestamente infondato: la difesa ha

criticato ikgpia.e genericamente la motivazione del provvedimento impugnato, per il
riconoscimento del vincolo della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. tra i fatti
di cui alla più recente sentenza irrevocabile del 11/12/2013 e quelli giudicati con
altra sentenza del Tribunale di Matera del 28/04/2004 e non ha spiegato
compiutamente le ragioni per le quali la predetta unificazione dei reati acquisti
rilevanza ai fini della questione in esame.
4.

Va, pertanto, integralmente accolto il parere del Procuratore generale che

richiamando la giurisprudenza di legittimità, Sez. 4 n. 45716 del 11/11/2008, ha
ritenuto corretta la suddetta motivazione del provvedimento impugnato; va quindi
dichiarata l’inammissibilità del ricorso, perché appare manifestamente infondato.

2

in data 19/04/2017, su richiesta del pubblico ministero, aveva ordinato la revoca

5.

In considerazione delle questioni sollevate, all’inammissibilità del ricorso

consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento,
nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma
determinata, equamente, in Euro 2000,00, tenuto conto del fatto che non
sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto ricorso senza versare
in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12/01/2018.

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA