Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1692 del 20/12/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 1692 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: LANZA LUIGI

SENTENZA
decidendo sul ricorso proposto da Tancona Salvatore,

nato il giorno 22 agosto

1966, avverso il decreto 6 giugno 2013 del Tribunale del riesame di Catania.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza.
Sentito il Pt,ibblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale
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che ha concluso per la declaratoria di inammissibilitk del ricorso.
Paolo
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RITENUTO IN FATTO
1. Tancona Salvatore è sottoposto alla misura della custodia cautelare in
carcere in quanto indagato ex artt. 416 bis cod. pen. (CAPO A) , 74 e 73 d.p.r.
309/90 (CAPI B e B1), misura emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Catania il
31 dicembre 2012 e confermata in sede di riesame.
2. Il Tancona ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso il decreto 6
giugno 2013 del Tribunale di Catania, il quale, in parziale accoglimento
dell’appello, ex art. 310 cod. pen., proposto dal Procuratore della Repubblica

Data Udienza: 20/12/2013

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presso il Tribunale di Catania, ha disposto, il sequestro preventivo, ex artt. 12sexies della legge n. 356/92 e 321, comma 2, cod. proc. pen. dei seguenti beni: 1)
50% dell’immobile costruito senza autorizzazione, unitamente al fratello Tancona
Alfio, sul terreno sito in Fiumefreddo intestato al padre Tancona Carmelo cl. 1926;
2) motociclo Kawasaki Ninja ZX, targato CP46181, del valore di C. 8.000,00; 3)

dettaglio di generi alimentari; 4) Impresa individuale, all’insegna di “RAILWAY
CAFE”, con sede in Fiumefreddo esercente l’attività di bar-tabacchi-ricevitoria lotto
nr. 9, con vendita di alcolici; 5) autovettura Volkswagen Passat 1,8 del valore di C
1.291,00; 6) autovettura Renault Modus 1,4 DCI, del valore C 11.500,00; 7)
motociclo Piaggio Beverly del valore di C 3.239,00; 8) autovettura Smart Coupè,
valore C 12.000,00; 9) autovettura Lancia Ypsilon, valore C 13.640,00.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il gravame del ricorrente con un unico motivo di impugnazione prospetta
violazione di legge e vizio di motivazione deducendo assenza di prova che i beni in
oggetto siano riconducibili ad attività illecite, non potendosi ritenere che il Tancona
Salvatore viva abitualmente con i proventi dell’attività delittuosa.
In tale prospettiva il difensore contesta, analizzando ogni singolo bene
sequestrato, che vi sia prova della sproporzione tra beni e disponibilità finanziarie
trattandosi nella specie di “beni acquisiti nel corso degli anni, con piccoli risparmi,
a fronte di attività sottopagata e non dichiarata” e chiede pertanto l’annullamento
del provvedimento impugnato
2. Le critiche/ per come formulate ,sono inammissibili involgendo profili che
comportano in questa sede “ri-valutazioni di merito” e critiche alla motivazione del
provvedimento, diverse ed estranei alla violazione di legge.
2. 1. Peraltro, prima di esaminare i termini dell’impugnazione è opportuno
rammentare che la presunzione di illegittima provenienza delle risorse patrimoniali,
accumulate da un soggetto condannato per determinati reati di cui all’art. 12
sexies legge 7 agosto 1992, n. 356 deve escludersi in presenza di fonti lecite e
proporzionate di produzione, sia che esse siano costituite dal reddito dichiarato ai
fini fiscali, sia che provengano dall’attività economica svolta, benché non
evidenziate, in tutto o in parte, nella dichiarazione dei redditi (cass. pen. sez. 1,

Impresa individuale, con sede in Fiumefreddo esercente l’attività di commercio al

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6336/2013 Rv. 254532): pertanto, qualora l’imputato dimostri la lecita titolarità di
beni e di attività economiche non denunciati al fisco, il giudice è obbligato a
tenerne conto nel suo libero convincimento fornendo adeguata e puntuale
motivazione in ordine alle giustificazioni fornite dall’interessato (cass. pen. sez. 1,
13425/2013 Rv. 255082).

di confisca) da parte dell’imputato deve essere circoscritta in un ambito di
ragionevolezza temporale, dovendosi dar conto che i beni non siano “ictu oculi”
estranei al reato, perché acquistati in un periodo di tempo eccessivamente
antecedente alla commissione di quest’ultimo (cass. pen. sez. 1, 2634/2013 Rv.
254250).
2.3. Da ultimo (cass. pen. sez. 6, 6589/2013 Rv. 254893) va ribadita
l’ammissibilità del ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di
sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, nel caso in cui la
motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente
apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la
vicenda contestata e l'”iter” logico seguito dal giudice nel provvedimento
impugnato.
3. Tanto premesso ,ritiene il Collegio che nessuna violazione di legge sia da
individuare nella decisione impugnata e che la giustificazione proposta dal
Tribunale del riesame rispetti rigorosamente i parametri che nel nostro sistema
configurano la motivazione di ogni provvedimento giudiziario.
3.1. Nella specie va rilevato che il Tribunale, nella ricostruzione della
posizione patrimoniale-finanziaria dell’indagato e dei componenti del suo nucleo
familiare, ha fatto doveroso e puntuale riferimento ai prospetti della polizia
giudiziaria del 3 dicembre 2010, in relazione: a) alle indicazioni degli importi “in
entrata” (cfr. prospetto di pag. 86 relativo ai redditi di tutti i componenti del nucleo
familiare facente capo a Tancona Salvatore); b) ai flussi finanziari “in uscita”,
rappresentati, da singoli atti dispositivi; c) all’importo “in uscita” costituito dalla
“spesa familiare”, secondo le tabelle Istat, indicate in detta nota (cfr. prospetto
pag. 85).

2.2. Inoltre, la presunzione di illegittima acquisizione dei beni (suscettibili

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3.2. Dall’esito degli accertamenti patrimoniali in questione, condotti per
l’arco temporale 1997-2009, è infatti emersa una palese “sperequazione” tra i
flussi finanziari in entrata e quelli in uscita, con evidente integrazione del
presupposto della sproporzione tra le capacità economiche di Tancona Salvatore e
dei componenti il suo nucleo familiare e il valore dei beni acquistati nell’arco

funzionali alla effettuazione di acquisti, risultano temporalmente riferiti ad anni con
riguardo ai quali è evidente la sperequazione rispetto alle “entrate”.
3.3. L’esame del provvedimento impugnato / confrontato quindi con le
critiche dell’odierna impugnazione / consente di ribadire la correttezza della
decisione e l’assenza di invalidità apprezzabili in questa sede. Il giudice invero non
si è sottratto al confronto critico con le deduzioni difensive che sono state
puntualmente esaminate, valutate e ritenute inidonee ad invalidare le conclusioni
in punto di sproporzione.
4. Infatti il Tribunale, correttamente, ha rilevato che il sequestro preventivo
dei beni, disposto nei confronti di soggetto imputato di uno dei reati indicati
dall’art. 12-sexies della legge n. 356/92, nella specie i delitti di cui agli artt. 416bis, 74 e 73 DPR n. 3 09/90, rispettivamente sub A), B) e B1), la legittimità del
sequestro,considerato che nella vicenda:
a)

si è accertato che detti beni rientrano nella concreta disponibilità

dell’indagato al quale sono riconducibili, oltre ai beni allo stesso formalmente
intestati, anche quelli facenti capo, in modo formale, alla moglie e alla figlia
nonché al genitore dell’indagato
b)

si è verificato che il valore di tali beni era sproporzionato rispetto al

reddito dichiarato o all’attività economica svolta dall’imputato (cfr. nota del 3
dicembre 2010);
c) si è preso atto che il Tancona non è stato in grado di giustificarne la
provenienza (nessun utile elemento risulta essere stato prodotto dalla difesa al fine
di contrastare le risultanze degli accertamenti patrimoniali anzidetti), e che il
periculum in mora è stato apprezzato in ragione della presenza di seri indizi di
esistenza delle medesime condizioni che legittimano la confisca, sia per ciò che
riguarda la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o alle attività

temporale di riferimento, tenuto altresì conto che i flussi finanziari “in uscita”, e

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economiche del soggetto, sia per ciò che attiene alla mancata giustificazione della
lecita provenienza dei beni stessi: la sperequazione così accertata e non vinta da
specifiche e verificate allegazioni difensive, ha reso ingiustificata qualunque
possidenza economica.
5. Su tali premessei in fatto ed in diritto ) bene risulta essere stato disposto il

legge n. 356/92 e 321, comma 2, cpp, dei beni riconducibili a Tancona Salvatore
(sia pure anche attraverso la convivente Furia Concetta Rita -quanto ai beni
rappresentati dalle due imprese individuali sopra indicate, oggi peraltro costituenti,
per come accertato dalla polizia giudiziaria, sotto il profilo economico, un’unica
attività di impresa, e dai beni mobili registrati sopra descritti, id est le tre
autovetture -VW Passat, Renault Modus e Smart Fortwo- e il motociclo Piaggio
Beverly, e la figlia Tancona Erika con riferimento all’autovettura Lancia Ypsilon).
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.
Alla decisa inammissibilità consegue, ex art. 616 C.P.P., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, in favore della
Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in €. 1000,00 (mille).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
rocessuali e della somma di €. 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il giorno 20 dicembre 2013
,
Il tonsiglier estensore
\

sequestro preventivo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 12-sexies della

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