Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1692 del 11/12/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 1692 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: ORILIA LORENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) ILIA MILTJAN N. IL 08/10/1983
avverso la sentenza n. 4245/2011 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 03/05/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/12/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LORENZO ORILIA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Ef7;v1,4&, 1.24(21Lit(
che ha concluso per ,22, /14,
/14Ccet.43

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 11/12/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza 3.5.2012, la Corte d’Appello dì Bologna, in parziale riforma della
sentenza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Modena, ha
ridotto la pena ad anni quattro di reclusione ed C. 14.000 di multa (ritenendo più grave
il reato sub a) nei confronti di Ilia Miltjan ritenuto responsabile del reato di cui agli artt.
110 cp e 73 comma 1 bis DPR n. 309/1990 (concorso in illecita detenzione continuata
di eroina nell’appartamento di via Montalbano in Zocca e nei due appartamenti di via
Caminetto santi Orti in Vignola in data 30.11.2010).

2. I giudici di merito – per quel che interessa in questa sede – hanno considerato
che l’assunzione di responsabilità da parte del correo Dauti in ordine al reato sub a
(detenzione di eroina nell’appartamento in Zocca), doveva ritenersi superata da una
serie di elementi indiziari gravi, precisi e convergenti nel senso di un pieno concorso
dell’imputato, risultanti dai servizi di appostamento eseguiti il giorno prima e
correttamente evidenziati dal primo giudice (l’acquisto, insieme ad altro soggetto, di
materiale idoneo al confezionamento di stupefacente, l’ingresso nel suddetto
appartamento, e il successivo spostamento a Vignola (ove è stato accertato il reato di
detenzione indicato sub b), insieme al predetto soggetto, ma con due auto diverse, il
rinvenimento, nel predetto appartamento di Zocca, il giorno successivo, di sostanza
stupefacente del tipo eroina e del materiale acquistato il giorno prima da Ilia, nonché
di alcuni strumenti idonei al confezionamento); hanno altresì considerato il contenuto
degli sms scambiati tra Ilia e il Dauti, dal tenore inequivocabile circa la conoscenza e
l’interessenza dell’imputato alla detenzione, gestione preparazione della sostanza,
rilevando la disponibilità dell’utenza in capo a Ilia, ancora in suo possesso al momento
dell’arresto.
Hanno dato conto della impossibilità di ravvisare un’unica condotta nei reati sub a
e b e quindi della insussistenza del vincolo della continuazione, sottolineando a tal fine
non soltanto la diversità del principio attivo contenuto nell’eroina sequestrata
(rispettivamente gr. 911,55 e gr.76,79), ma anche la diversità delle modalità e delle
circostanze di detenzione e ancora la non sovrapponibilità dei reperti emersa dalla
consulenza tossicologica espletata sugli stupefacenti sequestrati in entrambe le
occasioni, concludendo per l’ontologica distinzione delle condotte, per circostanze,
modalità e contesto di detenzione, sottolineando che nel primo caso il contesto era
caratterizzato dalla presenza di materiale atto al confezionamento e dal coinvolgimento
di diversi complici nella preparazione e detenzione. Infine, hanno motivato sul
sequestro dei veicoli, evidenziandone la disponibilità dell’Ilia nonostante la fittizia
intestazione a terzi che hanno escluso di avere partecipato all’acquisto e la funzione di
garanzia in considerazione delle condizioni patrimoniali dell’imputato, privo di lecite
fonti di reddito.

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3. Per l’annullamento della sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per
Cassazione denunziando con un articolato motivo la violazione della disciplina della
continuazione e il vizio di motivazione sia in ordine alla ritenuta responsabilità, sia in
ordine alla diversità delle condotte indicate nei capi sub a e b della rubrica, nonché la
violazione dell’art. 316 cpp con riferimento al diniego della revoca o riduzione del
sequestro conservativo delle autovetture e motocicli. In particolare, ha rilevato:
che semplicisticamente è stato superato il dato dell’assunzione di responsabilità
esclusiva da parte del connazionale Dauti e al contrario è stato dato peso determinante

al constatato accesso del ricorrente nell’appartamento di Zocca, senza invece
enucleare gli elementi a carico per riferire al ricorrente la detenzione del materiale nel
suddetto immobile e se egli avesse qualche relazione o interesse con taluno degli
occupanti;
che l’elemento indiziario ricavato dal traffico di sms è illogico e insufficiente,
perché bisognava provare che anche nei giorni precedenti all’arresto l’utenza
radiomobile fosse attribuita al Miltjan;
che doveva ritenersi un’unica condotta detentiva, non bastando la diversità di
composizione della droga (con riferimento al principio attivo) rinvenuta
nell’appartamento di Zocca rispetto a quella trovata negli appartamenti di Vignola,
dovendosi avere riguardo alla contemporaneità e contestualità detentiva, in mancanza
di elementi per poter stabilire puntualmente il momento diverso nel quale era iniziata
l’una o l’alta detenzione.
che, quanto al sequestro dei veicoli intestati a terzi, il vincolo può essere disposto
solo sui beni dell’imputato, come prescrive l’art. 316 cpp e che ad ogni buon conto, la
Corte di merito non aveva considerato la documentata attività lavorativa produttiva di
redditi per anni e anni, per cui per cui appariva arbitraria l’affermazione circa la
mancanza di lecite fonti di reddito.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1 Il ricorso è inammissibile sotto ogni profilo.

Il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza
strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico
argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento
della decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e
valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. cass. sez. terza 19.3.2009 n. 12110; cass.
6.6.06 n. 23528). Ancora, la giurisprudenza ha affermato che l’illogicità della
motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente,
cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di
legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando
ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive
che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la
3

decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del
convincimento (cass. Sez. 3, Sentenza n. 35397 del 20/06/2007 Ud. dep. 24/09/2007;
Cassazione Sezioni Unite n. 24/1999, 24.11.1999, Spina, RV. 214794).
Nel caso in esame la Corte bolognese, attraverso un percorso logico privo di
contraddizioni ha chiarito tutte le questioni oggi riproposte e – per evidenti esigenze di
sintesi espositiva – è sufficiente rinviare alle argomentazioni riportate sopra in
narrativa sub 2.
esclusione della continuazione, che la Corte di merito non si è basata affatto sulla sola
diversità di tipo e natura dei principi attivi contenuti nelle sostanze, ma anche su una
serie di altri elementi ben specificati (cfr. sopra sub 2); quanto alla censura
riguardante il sequestro e in particolare alla posizione economica dell’imputato, va
osservato che la tesi difensiva sul possesso di redditi da lavoro si rivela estremamente
generica perché il ricorrente – contravvenendo all’onere di specificità dei motivi (581
cpp lett. c) – non ha allegato o quanto meno sintetizzato nel ricorso per cassazione i
documenti a sostegno dell’assunto, né ha indicato almeno in quale fase del
procedimento è stato dimostrato un possesso di redditi da lavoro tale da rendere
inutile la misura cautelare reale.
In definitiva, l’impugnazione oggi proposta tende a sollecitare un inammissibile
sindacato sulle scelte che il giudice di merito ha operato attraverso un percorso
argomentativo completo ed assolutamente privo di salti logici.
Non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità (Corte Cost. sentenza 13.6.2000 n. 186), alla condanna della parte
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento
della sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 616 cpp nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C. 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il A.12.2012.

E’ appena il caso di rimarcare, quanto al tema della pluralità di condotte e della

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