Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16918 del 10/01/2018


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Penale Ord. Sez. 1 Num. 16918 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: SIANI VINCENZO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SESTO ADRIANO nato il 06/11/1974 a LAMEZIA TERME

avverso l’ordinanza del 27/03/2017 del GIP TRIBUNALE di LAMEZIA TERME
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;
lette/ssat4te le conclusioni del PG

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Data Udienza: 10/01/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe, emessa il 27 marzo 2017, il Giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Lamezia Terme – decidendo sull’istanza
proposta da Adriano Sesto di esclusione dall’esecuzione della confisca dei
beni siti in Nocera Tirinese, in modo conforme all’oggetto dell’iniziale decreto
di sequestro preventivo, con l’esclusione della parte dell’immobile ubicato in
località Marina De Luca„ al fol. 18, particella 91, sub 17, costituente

posto al piano terra, da ritenersi scevri da vincolo – ha rigettato l’istanza.
1.1. Il Sesto aveva dedotto che, con il decreto di sequestro preventivo
emesso dallo stesso G.i.p. in data 6 febbraio 2012, era stato avvinto
l’immobile ubicato in Nocera Tirinese, località marina De Luca, in Catasto al
fol. 18, particella 91, sub 11, 13, 14 e 16, mentre, con susseguente sentenza
in data 31 gennaio 2013, irrevocabile il 24 settembre 2015, il Tribunale di
Lamezia Terme aveva disposto la confisca del compendio oggetto del
suddetto sequestro preventivo. Posto ciò, secondo l’istante, il 20 luglio 2016
era stata data esecuzione alla confisca che, però, era avvenuta anche su
porzioni dell’immobile non sequestrate, né confiscate.
1.2. Il G.i.p. del Tribunale di Lannezia Terme, con il provvedimento
impugnato in questa sede, dato atto di avere espletato udienza camerale ed
acquisito perizia, ha concluso che l’immobile di cui il ricorrente prospettava
l’esclusione dall’effetto ablatorio era collocato su area di sedime inglobata nei
subalterni oggetto del sequestro, con loro conseguente inserzione nel
compendio oggetto dalla confisca, senza che potesse ritenersi utile il
riferimento agli estremi catastali, trattandosi di beni non accatastati.
1.3. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Adriano
Sesto chiedendone l’annullamento e adducendo a sostegno
dell’impugnazione un unico, articolato motivo con cui lamenta erronea
applicazione e violazione degli artt. 665 e ss. cod. proc. pen. La confisca era
stata disposta ai sensi dell’art. 12-sexies legge n. 356 del 1992 ed il giudice
dell’esecuzione aveva titolo a provvedere soltanto nell’ambito già fissato in
sede di cognizione: nel caso di specie, invece, erano fuori dal provvedimento
ablatorio i beni immobili ricadenti nella parte catastalmente individuata dal
subalterno 17; pertanto, avendo trattato il provvedimento impugnato proprio
di tali beni, il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto emettere un’ordinanza
di confisca ulteriore di detti beni, non di rigetto del suo ricorso, previa
instaurazione del contraddittorio, dopo avere accertato i reali titolari della
proprietà dei cespiti e l’epoca del relativo acquisto. I beni ricompresi nel

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sopraelevazione del fabbricato, terrazza, giardino, scala esterna e portico

subalterno 17 della particella 91 non potevano essere sottoposti a confisca,
nemmeno per il principio di accessione, in quanto il fabbricato si componeva
di più unità immobiliari ed il regime giuridico penalistico (a cui doveva
assoggettarsi il cespite nella sua interezza) era quello proprio della parte di
valore economico e di utilizzabilità nettamente prevalenti: pertanto, avrebbe
dovuto verificarsi che l’edificio nel suo complesso avesse un valore superiore
rispetto alla parte di immobile non oggetto di confisca e che si trattava di
beni non fruibili separatamente; accertamento non avvenuto.

dell’art. 676, in relazione all’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., i
provvedimenti, come quello impugnato, aventi ad oggetto la materia della
confisca e restituzione delle cose sequestrate adottati dal giudice
dell’esecuzione, sono soggetti ad opposizione, sicché propone di qualificare il
ricorso come opposizione con trasmissione degli atti allo stesso G.i.p.

2. Si verte in un’ipotesi di questione di esecuzione di confisca dopo la
definizione del giudizio di cognizione, per cui, ex art. 676, in relazione all’art.
667, comma 4, cod. proc. pen., i relativi provvedimenti vanno adottati dal
giudice dell’esecuzione de plano, senza formalità e senza che venga fissata
l’udienza di comparizione delle parti per l’espletamento del contraddittorio. E si è
precisato che, in tema di confisca, avverso il provvedimento del giudice
dell’esecuzione – sia che questi abbia deciso de plano ai sensi dell’art. 667,
quarto comma, cod. proc. pen. sia che abbia provveduto irritualmente nelle
forme dell’udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. – è prevista solo la
facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato il
ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto
del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del

favor

impugnationis, con trasmissione degli atti al giudice competente: diversamente
opinando, l’interessato si vedrebbe privato della piena cognizione della fase di
merito da svolgersi dal giudice dell’esecuzione all’esito dell’opposizione (Sez. 1,
n. 50721 del 18/07/2017, Dobank Spa, n. m.; Sez. 1, n. 26336 del 05/05/2016,
Mangeruca, n. m.; Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv. 265538).
Di conseguenza, quando il giudice dell’esecuzione abbia reso il
provvedimento de plano, ma anche lì dove abbia irritualmente anticipato il
contraddittorio a tale prima fase, gli interessati possono proporre solo
opposizione innanzi allo stesso giudice dell’esecuzione, che dovrà però trattare le
relative questioni in procedimento partecipato, regolato dalle forme dell’incidente
di esecuzione, di cui all’art. 666 c.p.p., previa convocazione delle parti e dei
difensori per un’udienza camerale.

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1.4. Il Procuratore generale ha segnalato che, in relazione al disposto

2.1. Nel caso in esame, come si è premesso, proposta dal Sesto la questione
di identificazione dei beni oggetto di concreta apprensione all’esito della confisca,
il giudice dell’esecuzione, invece di rendere il provvedimento

de plano,

impregiudicata la fase camerale partecipata all’esito dell’eventuale opposizione,
ha disposto l’udienza camerale, ha acquisito l’esito di perizia ed ha emesso il
provvedimento. Il Sesto ha proposto avverso questo atto ricorso immediato per
cassazione: ricorso che non può, però, dare luogo all’esame delle sopra
richiamata doglianza per la ragione spiegata. Infatti, se si procedesse in questa

provvedimento da parte del giudice dell’originario provvedimento che, a
differenza del giudice di legittimità, ha cognizione piena della doglianza ed è il
giudice deputato a prendere in esame tutte le questioni che le parti non hanno
ancora sottoposto al giudice di merito, in una materia in relazione alla quale il
legislatore ha – con il richiamo del rito di cui all’art. 667, comma 4, cod. proc.
pen. – previsto la fase dell’opposizione proprio per le corrispondenti peculiarità.
Tuttavia, il ricorso non va dichiarato inammissibile, ma va qualificato come
opposizione, per il principio generale di conservazione degli atti giuridici e del
favor impugnationis, in applicazione dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen.,
dovendo ritenersi consentita la qualificazione dell’atto di impugnazione per la
piena osservanza dell’indicato principio generale, di cui l’ultimo comma dell’art.
568 cit. costituisce chiara manifestazione (Sez. 1, n. 33007 del 09/07/2013,
Compagnone, Rv. 257006), non apparendo consentaneo al citato principio far
discendere l’effetto della declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione
dall’erronea qualificazione della stessa.
2.2. Una volta qualificato il ricorso come opposizione, si deve dunque
procedere alla conseguente trasmissione degli atti al G.i.p. del Tribunale di
Lamezia Terme affinché venga espletato il giudizio di opposizione, ai sensi degli
artt. 672, comma 1, 667, comma 4, e 666 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione ai sensi dell’art. 667 co. 4 c.p.p.,
dispone la trasmissione degli atti al G.i.p. del Tribunale di Lamezia Terme.
Così deciso il 10 gennaio 2018

Il Consi ‘ere
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Francesco Maria Silvio Bonito
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sede omisso medio, le parti resterebbero private della fase della rivalutazione del

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