Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16916 del 15/01/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 16916 Anno 2016
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Castrofilippo Michele, nato il 14.03.1976
Giudice Eleonora nata il 25.12.1976
avverso la sentenza n.2528/14 della Corte d’appello di Palermo, 2a sezione
penale, del 29.05.2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Luigi Birritteri , che ha concluso per il rigetto del ricorso;
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Data Udienza: 15/01/2016

MOTIVI della DECISIONE

1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di Palermo ha confermato
la sentenza del Tribunale della stessa città, dell’11.10.2012, di condanna
degli odierni ricorrenti per il delitto di invasione di edificio.
Avverso detta sentenza ricorrono i due imputati – a mezzo del proprio
difensore – sollevando due motivi sulla erronea applicazione delle legge

dell’immobile da parte dei due imputati; la sussistenza dell’esimente dello
stato di necessità, espressamente reclamata dalla difesa in ragione del
diritto all’abitazione ed alla salute dei propri figli.
2.11 ricorso è manifestamente infondato.
2.1 Il primo motivo è del tutto generico e versato in fatto, fondandosi sul
mero enunciato di una carenza di prova della situazione di illecita
occupazione , che,per la natura del giudizio, non può essere accertata in
sede

di

legittimità.

2.2 La sentenza impugnata a questo proposito precisa che il verbale di
accertamento della Polizia Municipale del 16 agosto 2011 fornisce adeguata
prova dell’occupazione da parte di entrambi gli imputati dell’alloggio
popolare ,di proprietà dello IACP , sito in Palermo alla via dell’Aquila n.4 e
del fatto che gli imputati non hanno esibito alcun documento che
giustificasse l’occupazione dell’immobile.
2.3 Quanto alla sussistenza dell’invocata esimente , va richiamata, perché
ben si attaglia alla situazione qui all’esame, la decisione n.9655 del 2015 di
questa stessa sezione della Corte che ribadisce il principio di diritto
secondo cui, in tema di illecita occupazione di un alloggio popolare, lo stato
di necessità può essere invocato solo per un pericolo attuale e transitorio e
non per sopperire alla necessità di trovare un alloggio al fine di risolvere in
via definitiva la propria esigenza abitativa, tanto più che l’edilizia popolare è
destinata a risolvere le esigenze abitative dei non abbienti, attraverso
procedure pubbliche e regolamentate.
2.4 La decisione afferma ,innanzitutto la necessità di una rigorosa
interpretazione della fattispecie legale che richiede una situazione di
pericolo determinato da necessità contingenti; l’art. 54 cod.pen.,infatti,
richiede , per la configurabilità dello stato di necessità, la prova da parte

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penale e sul vizio di motivazione: la mancata prova dell’occupazione

del soggetto che la invoca,

che il pericolo sia “attuale”, requisito che

presuppone che, nel momento in cui l’agente agisce contra ius – al fine di
evitare “un danno grave alla persona” – il pericolo sia imminente e, quindi,
individuato e circoscritto nel tempo e nello spazio (Cass. 3310/1981 riv
148374).
2.5 L’attualità del pericolo, esclude, in via di logica, tutte quelle situazioni
di pericolo non contingenti, caratterizzate da una sorta di cronicità datata e
escludere la configurabilità dell’esimente, a meno di valer fornire una
interpretazione distorta del dettato normativo, operando una inammissibile
sostituzione del requisito dell’attualità del pericolo con quello della
permanenza ed alterando in tal modo il significato e la ratio della norma
che, avendo natura eccezionale, necessariamente va ravvisata in situazioni
circoscritte.
2.6 E’ stato pertanto affermato che ove si versasse nella situazione di
emergenza abitativa, come sembra di poter riconoscere al caso in esame, il
pericolo non sarebbe più imminente ma permanente proprio perché
l’esigenza abitativa – ove non sia transeunte e derivante dalla stretta ed
immediata necessità “di salvare sè od altri dal pericolo attuale di un danno
grave alla persona” – necessariamente è destinata a prolungarsi nel
tempo.Va, poi, osservato che, venendo in causa il diritto di proprietà del
proprietario dell’immobile occupato, un’interpretazione costituzionalmente
orientata dell’art. 54 c.p. alla luce dell’art. 42 Cost., non può che pervenire
ad una nozione che concili l’attualità del pericolo con l’esigenza di tutela del
diritto di proprietà del terzo che non può essere compresso in permanenza
perché, in caso contrario, si verificherebbe, di fatto, un’ipotesi di esproprio
senza indennizzo o, comunque, un’alterazione della destinazione della
proprietà al di fuori di ogni procedura legale o convenzionale: cfr. sul punto,
Cass. 35580/2007 riv 237305;Cass.n.7183/2008riv239447.
2.7 Tali considerazioni, portano, pertanto a ritenere che lo stato di
necessità, nella specifica e limitata ipotesi dell’occupazione di beni altrui,
può essere invocato solo per un pericolo attuale e transitorio non certo per
sopperire alla necessità di trovare un alloggio al fine di risolvere, in via
stabile, la propria esigenza abitativa, tanto più che gli alloggi popolari sono
proprio destinati a risolvere esigenze abitative di non abbienti, attraverso

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caratterizzata dal proiettarsi con stabilità, nel tempo. In tali situazioni è da

procedure

pubbliche

e

regolamentate.

2.8 Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in
favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di
colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000,00
ciascuno.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno della somma di euro 1.000,00 alla cassa delle
ammende..
Così deciso in Roma , il 15 gennaio 2016
_i

P.Q.M.

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