Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16914 del 21/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 16914 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: RENOLDI CARLO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Palumbo Antonino, nato a Melito di Porto Salvo il 5/01/1974,
avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma in data 19/04/2017;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del sostituto
Procuratore generale, dott. Simone Perelli, che ha concluso chiedendo
l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di
Roma.

RITENUTO IN FATTO
1. Con provvedimento del Consiglio di disciplina della Casa circondariale di
Frosinone in data 9/11/2015, Antonino Palumbo era stato sottoposto alla
sanzione disciplinare della esclusione dalle attività in comune, per la durata di
dodici giorni, a causa del comportamento da lui tenuto dapprima il 4 dello stesso
mese, allorché si era rifiutato di accogliere, nella sua camera di detenzione, un
altro detenuto, portatore di patologia psichiatrica, costringendo la direzione
dell’istituto ad allocarlo in altra stanza detentiva e, quindi, il successivo 9,
allorché si era, invece, rifiutato di ritornare nella “sezione precauzionale”, ove si
era liberato un posto per lui.
1.1. Avverso il predetto provvedimento, Palumbo aveva, quindi, proposto
reclamo davanti dal Magistrato di sorveglianza di Frosinone, che con ordinanza in

Data Udienza: 21/12/2017

data 4/10/2016 lo aveva respinto, sul presupposto che la sanzione applicatagli
fosse stata “congrua e giustificata” in rapporto alle violazioni commesse.
L’ordinanza di rigetto era stata conseguentemente impugnata, ai sensi
dell’art. 35-bis ord. penit., davanti al Tribunale di sorveglianza di Roma. Nel
frangente, il detenuto aveva dedotto che la procedura conclusasi con
l’irrogazione della sanzione disciplinare fosse stata irregolare, negando di essere
stato sottoposto alla prescritta visita medica da parte del sanitario, sostenendo
di essere stato sottoposto all’isolamento per più dei dodici giorni inflittigli e
riferendo di avere denunciato, per “abuso di autorità e falsità”, i componenti del

1.2. Con ordinanza emessa in data 19/04/2017, il Tribunale di sorveglianza
di Roma aveva, però, rigettato il reclamo proposto da Palumbo.
Sotto un primo profilo, i giudici romani osservarono che la procedura di
applicazione della sanzione disciplinare ad opera del Consiglio di disciplina fosse
stata corretta, avendo il relativo verbale riportato le dichiarazioni rese, in quel
frangente, dal detenuto; sicché doveva escludersi che il medesimo non avesse
potuto esporre le proprie ragioni e che non fosse stato preventivamente
sottoposto a visita da parte del sanitario.
Nel merito, il Consiglio di disciplina osservò che la sanzione fosse stata
correttamente irrogata, avuto riguardo all’atteggiamento “continuamente
polemico ed oppositivo” di Palumbo, che aveva illegittimamente rifiutato di
accogliere, nella propria camera di detenzione, un detenuto, manifestando in
quel modo una concezione proprietaria degli spazi detentivi, ad onta del
comportamento conciliante degli operatori, che avevano cercato di realizzare gli
spostamenti dei detenuti con modalità condivise.
2. Avverso il predetto provvedimento, ha proposto personalmente ricorso per
cassazione lo stesso Palumbo, deducendo dieci distinti motivi di impugnazione, di
seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173
disp. att. cod. proc. pen..
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma
1, lett. e), cod. proc. pen., la violazione di legge in relazione all’art. 81, comma 2
del d.P.R. n. 230 del 2000, in quanto l’irrogazione della sanzione da parte del
Consiglio di disciplina non sarebbe stata preceduta dalla formale contestazione
dell’illecito entro dieci giorni dal rapporto disciplinare da parte della direzione di
istituto e alla presenza del comandante di reparto.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente censura, ex art. 606, comma 1, lett.
b), cod. proc. pen., la violazione di legge in relazione all’art. 81, comma 3 del
d.P.R. n. 230 del 2000, atteso che la celebrazione del procedimento disciplinare
non sarebbe stata preceduta dall’espletamento di alcuna attività istruttoria da
parte della direzione, considerato il tempo intercorso tra il momento in cui era
2

Consiglio di disciplina.

stato redatto il rapporto disciplinare (la mattina del 9/11/2015) e quello in cui si
era tenuta l’udienza disciplinare (il pomeriggio del medesimo giorno).
2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 606, comma 1,
lett. b), cod. proc. pen., della violazione di legge in relazione all’art. 81, comma
5 del d.P.R. n. 230 del 2000, atteso che egli sarebbe comparso davanti al
Consiglio di disciplina senza che gli fosse stata preventivamente notificata la data
della relativa udienza. Inoltre, nel corso del procedimento, la contestazione del
rapporto disciplinare non sarebbe stata effettuata dal direttore dell’istituto,
quanto piuttosto dallo stesso Collegio di disciplina.

b), cod. proc. pen., la violazione di legge in relazione all’art. 40 ord. penit.,
atteso che l’udienza disciplinare si sarebbe tenuta nell’ufficio del comandante di
reparto e alla sua presenza, non contemplata tra i componenti del Consiglio di
disciplina.
2.5. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma
1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione di legge in relazione all’art. 81, comma 7
del d.P.R. n. 230 del 2000, in quanto la sanzione disciplinare sarebbe stata
applicata, già dalla data del rapporto disciplinare, pur in assenza di una iniziativa
cautelare da parte del direttore, venendo mantenuta per 50 giorni in luogo dei
12 formalmente inflitti.
2.6. Con il sesto motivo, il ricorrente censura, ex art. 606, comma 1, lett. b),
cod. proc. pen., la violazione di legge in relazione all’art. 39, comma 1, n. 5 ord.
penit., atteso che la sanzione disciplinare, essendosi protratta per circa
cinquanta giorni, avrebbe violato la norma dell’ordinamento penitenziario che
stabilisce, quale limite massimo di durata, quello di 15 giorni.
2.7. Con il settimo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606,
comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione di legge penale in relazione
all’art. 39, comma 2 ord. penit., non essendo stato Palumbo visitato dal sanitario
prima dell’applicazione della sanzione disciplinare.
2.8. Con l’ottavo motivo, il ricorrente lamenta, ex art. 606, comma 1, lett.
b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge
processuale penale in relazione all’art. 125, comma 3 cod. proc. pen., non
avendo l’ordinanza impugnata fornito puntuale risposta alle questioni dedotte in
sede di reclamo davanti al tribunale di sorveglianza.
2.9. Con il nono motivo, il ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 606, comma 1,
lett. b) ed e), cod. proc. pen., della inosservanza dell’art. 3 della Convenzione
europea dei diritti dell’Uomo, per essere stato egli sottoposto a trattamento
“pregiudizievole e degradante”, consistito nella sottoposizione a isolamento per
circa 50 giorni.

3

2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta, ex art. 606, comma 1, lett.

2.10. Con il decimo motivo, il ricorrente denuncia, ex art. 606, comma 1,
lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge
processuale in relazione all’art. 35-bis, comma 4 ord. penit., atteso che
l’impugnazione avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza emesso
in sede di reclamo avrebbe dovuto essere trasmesso alla Corte di cassazione,
sicché il Tribunale di sorveglianza si sarebbe illegittimamente pronunciato su di
esso.
3. In data 28/09/2017, il Procuratore generale presso questa Corte ha
depositato in Cancelleria la propria requisitoria scritta con la quale ha chiesto

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto per
quanto di ragione.
2.

Preliminarmente, giova rilevare l’infondatezza dell’ultimo motivo di

impugnazione, logicamente pregiudiziale, con il quale il ricorrente si duole del
mancato inoltro del ricorso alla Corte di cassazione da parte del Tribunale di
sorveglianza.
In argomento, rileva il Collegio che avverso l’ordinanza del Magistrato di
sorveglianza in materia disciplinare, pronunciata ai sensi degli artt. 69, comma 6
e 35-bis ord. penit., non può ritenersi ammissibile il ricorso diretto per
cassazione, essendo tale provvedimento privo della natura di sentenza ed
essendo il medesimo espressamente impugnabile con reclamo al Tribunale di
sorveglianza ex art. 35 bis, comma 4 ord. penit.. Ciò a condizione che il

magistrato di sorveglianza non dichiari l’inammissibilità della richiesta, ai sensi
dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., atteso che in tale evenienza,
espressamente richiamata dal primo comma del menzionato art. 35-bis, il ricorso
immediato per cassazione è, invece, esperibile (Sez. 1, n. 38808 del
19/07/2016, dep. 19/09/2016, Carcione, Rv. 268119; Sez. 1, n. 46967 del
16/07/2015, dep. 26/11/2015, Mecikian, Rv. 265366; Sez. 1, n. 34256 del
12/06/2015, dep. 5/08/2015, Olaru, Rv. 264237, tutte emesse in relazione a
istanze volte ad ottenere il risarcimento dei danni patiti per le condizioni della
detenzione).
Nondimeno, l’impugnazione irritualmente propostadeve essere qualificata,
per il principio di conservazione espresso dall’art. 568, comma 5, cod. proc.
pen., come reclamo, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di
sorveglianza competente (cfr. Sez. 1, n. 17417 del 1/04/2015, dep. 27/04/2015,
Formicola, Rv. 263328; Sez. 1, n. 16375 del 20/03/2015, dep. 20/04/2015,
Tirendi e altri, Rv. 263462; Sez. 1, n. 315 del 17/12/2014, dep. 8/01/2015, Le
Pera, Rv. 261706).
4

l’annullamento dell’ordinanza, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma.

3. Venendo, quindi, all’analisi delle censure di merito, i primi quattro motivi e
il settimo, attengono alla prospettazione di plurime violazioni del procedimento
applicativo delle sanzioni disciplinari.
3.1. In particolare, con il quarto motivo, il ricorrente lamenta che l’udienza
disciplinare si sia tenuta nell’ufficio del comandante di reparto e alla sua
presenza, non contemplata tra i componenti del Consiglio di disciplina. In altri
termini, la dedotta violazione parrebbe attenere alle inosservanza delle
disposizioni concernenti la costituzione dell’organo disciplinare, dovendo il
Consiglio di disciplina, secondo la disciplina dettata dall’art. 40 ord. penit., essere
composto esclusivamente dagli operatori penitenziari che rivestono la qualifica di

dirigente penitenziario (con funzioni di direttore dell’istituto o di direttore
aggiunto), di educatore (ora, funzionario della professionalità giuridicopedagogica) e di sanitario.
Il Consiglio di disciplina appartiene alla categoria dei collegi perfetti (o reali),
sicché ai fini della validità della sua composizione e della legittimità delle sue
attività è necessaria la presenza di tutti i componenti previsti dalla legge. Ne
consegue che il provvedimento disciplinare è illegittimo, per vizio attinente alla
costituzione dell’organo collegiale, ove la sanzione sia stata deliberata
nonostante l’assenza di uno dei menzionati componenti, che non può essere
sostituito da altre figure professionali (Sez. 1, n. 47875 del 29/10/2004, dep.
10/12/2004, Russo, Rv. 230582).
Nel caso di specie, tuttavia, il verbale del Consiglio di disciplina che ha
deliberato la sanzione originariamente impugnata ha attestato, pacificamente,
una regolare composizione dell’organo amministrativo, dovendosi quindi ritenere
che la presenza del Comandante di Reparto non si sia concretizzata in una
formale integrazione dello stesso, altrimenti illegittima. La doglianza è, dunque,
manifestamente infondata.
3.2. Il primo e il terzo motivo riguardano, invece, la violazione delle
disposizioni concernenti la contestazione degli addebiti, che comportando una
grave lesione dei diritti di difesa dell’accusato, danno luogo all’illegittimità del
provvedimento punitivo. In particolare, con il primo motivo viene dedotta la
violazione di legge in relazione all’art. 81, comma 2 del d.P.R. n. 230 del 2000,
atteso che l’irrogazione della sanzione da parte del Consiglio di disciplina non
sarebbe stata preceduta dalla formale contestazione dell’illecito, entro dieci
giorni dal rapporto disciplinare, da parte della direzione di istituto ed alla
presenza del comandante di reparto; mentre con il terzo motivo, viene
prospettata la violazione di legge in relazione all’art. 81, comma 5 del d.P.R. n.
230 del 2000, atteso che il detenuto sarebbe comparso davanti al Consiglio di
disciplina senza che gli fosse stata preventivamente notificata la data della
relativa udienza Inoltre, nel corso del procedimento la contestazione del

5

//

rapporto disciplinare non sarebbe stata effettuata dal dirigente, quanto piuttosto
dal Collegio.
3.2.1. In proposito, giova evidenziare che secondo quanto stabilito dall’art.
81, comma 1, reg. esec. “allorché un operatore penitenziario constata
direttamente o viene a conoscenza che una infrazione è stata commessa, redige
rapporto, indicando in esso tutte le circostanze del fatto. Il rapporto viene
trasmesso al direttore per via gerarchica”. Quindi, a mente del successivo
comma 1, il Direttore dell’istituto deve contestare l’addebito all’accusato
“sollecitamente e non oltre dieci giorni dal rapporto” e successivamente, secondo

personale dipendente, svolge accertamenti sul fatto”.
A questo punto, secondo quanto stabilito dal comma 4, la procedura si
differenzia: “quando il direttore ritiene che debba essere inflitta una delle
sanzioni previste nei numeri 1) e 2) del primo comma dell’articolo 39 della legge
convoca, entro dieci giorni dalla data della contestazione di cui al comma 2,
l’accusato davanti a sé per la decisione disciplinare”. In caso contrario egli “fissa,
negli stessi termini, il giorno e l’ora della convocazione dell’accusato davanti al
consiglio di disciplina. Della convocazione è data notizia all’interessato con le
forme di cui al comma 2”.
3.2.2. Le disposizioni prima riassunte individuano alcuni obbligatori
adempimenti da parte dell’Amministrazione penitenziaria, la cui inosservanza,
incidendo sui diritti di difesa del detenuto, ridonda in termini di illegittimità della
sanzione disciplinare eventualmente irrogata.
Ciò vale, innanzitutto, per il caso in cui il Direttore, dopo avere ricevuto il
rapporto disciplinare, abbia omesso di contestare l’addebito all’incolpato,
violando i citati artt. 38, comma 2, ord. penit. e 81, comma 2, d.P.R. n. 230 del
2000). Costituisce affermazione di principio di diritto, condivisa da questo
Collegio, quella secondo la quale l’inosservanza della regola procedurale secondo
cui l’applicazione di una sanzione disciplinare deve essere preceduta dalla
contestazione della violazione, sicché la relativa omissione determina,
traducendosi nella lesione di principi fondamentali di garanzia, l’illegittimità della
decisione adottata (Sez. 1, n. 42420 del 16/09/2013, dep. 15/10/2013, Barretta,
Rv. 256981; Sez. 1, n. 48828 del 12/11/2009, dep. 21/12/2009, Mele, Rv.
245904); decisione la quale a sua volta deve intervenire, a pena di illegittimità,
nel termine perentorio di dieci giorni decorrente dalla stessa contestazione (Sez.
1, n. 24180 del 19/05/2010, dep. 23/06/2010, Maltese, Rv. 247987; Sez. 1, n.
44654 del 15/10/2009, dep. 20/11/2009, Caracciolo, Rv. 245674; Sez. 1, n.
13685 del 14/03/2008, dep. 1/04/2008, Prota, Rv. 239569).
In proposito, peraltro, si registra un restrittivo orientamento interpretativo
secondo cui “l’omissione della previa contestazione dell’addebito al detenuto
6

quanto previsto dal comma 3, lo stesso direttore “personalmente o a mezzo del

nelle forme previste dalla normativa regolamentare spiega effetti sulla validità
del provvedimento adottato solo quando sia stata pregiudicata la conoscenza del
fatto addebitato o l’esplicazione dei diritti difensivi, e resta assorbita dalle
comunicazioni eventualmente date a proposito in limine dell’udienza disciplinare
dal Consiglio di disciplina” (Sez. 1, n. 28583 del 26/06/2008, dep. 10/07/2008,
Marchese, Rv. 240605; Sez. 1, n. 35562 del 11/07/2008, dep. 17/09/2008, Rv.
241236; Sez. 1, n. 41700 del 16/10/2001, dep. 21/11/2001, Camerino, Rv.
221040). Una tesi, questa, che però non sembra garantire l’effettivo esercizio del
diritto di difesa, che potrebbe nei fatti non consentire all’incolpato di preparare

a ridosso della data stabilita per l’udienza.
Quest’ultima osservazione introduce il caso, che a parere del Collegio deve
ritenersi idoneo a ridondare in termini di illegittimità del provvedimento
disciplinare, in cui tra il momento della contestazione e quello dell’udienza
disciplinare non intercorra un ragionevole lasso di tempo, in modo da consentire
all’incolpato di predisporre un’adeguata difesa, a sua volta funzionale a
consentirgli, secondo la previsione dell’art. 38, comma 2, ord. penit., di
esercitare il diritto di esporre le proprie discolpe. Una soluzione, quella testé
prospettata, che appare conforme alla regola 59 delle Regole penitenziarie
europee secondo cui i detenuti accusati di una infrazione disciplinare debbano
avere tempo e mezzi adeguati per la preparazione della loro difesa (così Sez. 1,
n. 14670 del 30/01/2017, dep. 24/03/2017, Attanasio, non massimata, secondo
cui gli artt. 81 del d.P.R. n. 230 del 2000 e 59 delle Reg. pen. eur. “evidenziano
l’esigenza di uno iato temporale, non superiore a dieci giorni, tra contestazione
dell’addebito disciplinare ed udienza davanti al Consiglio di disciplina, al fine di
consentire all’accusato la preparazione della sua difesa”).
3.3. Tanto premesso in termini generali, osserva il Collegio che l’ordinanza
impugnata non ha fornito una compiuta risposta in relazione alle questioni
relative alla mancata contestazione formale degli addebiti da parte del Direttore
di istituto, nonché con riguardo al mancato rispetto del diritto di difesa in
relazione alla omessa notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza, né alla
mancanza di un adeguato iato temporale tra il momento del rapporto disciplinare
e quello della udienza disciplinare, tenutasi nella stessa giornata del primo, in
data 9/11/2015.
Tali questioni, già dedotte in sede di reclamo al tribunale di sorveglianza (v.
pag. 3 e 4 della relativa impugnazione), sono state sostanzialmente pretermesse
dall’ordinanza impugnata, la quale, invero, contiene degli scarni riferimenti,
come tali scarsamente perspicui, alla regolarità della procedura, che
emergerebbe dalla documentazione disponibile, senza che sia comprensibile,
dalla lettura del provvedimento, se siano state riscontrate le specifiche
7

adeguatamente la propria linea difensiva, ove la contestazione avvenisse troppo

circostanze dedotte dalla difesa. Ed anzi, l’affermazione secondo cui Palumbo
avrebbe esercitato compiutamente le proprie difese, fondata sul tenore delle
dichiarazioni da lui rese nel corso dell’udienza disciplinare, appare del tutto
fuorviante, atteso che oblitera il dato, al contrario rilevantissimo ai fini di un
compiuto esercizio dei diritti di tutela, di una tempestiva contestazione degli
addebiti, finalizzata ad una altrettanto tempestiva impostazione delle sue difese,
che non emerge, alla stregua del testo del provvedimento, vi sia stata.
Da ultimo, è appena il caso di osservare, quanto alla mancata sottoposizione
alla visita medica da parte del sanitario prima della applicazione della sanzione

tribunale di sorveglianza ha specificato, in questo caso, che tale circostanza era
stata in realtà riscontrata, in ogni caso l’accertamento della situazione di salute
del detenuto non si configura come una condizione di validità dell’applicazione
della sanzione disciplinare, dal momento che l’art. 39, comma 2, ord. penit. fa
riferimento alla certificazione scritta, rilasciata dal sanitario, quale mera
condizione di esecutività della misura afflittiva.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto
nei limiti che precedono e, pertanto, l’ordinanza impugnata deve essere
annullata, con rinvia al Tribunale di sorveglianza di Roma per nuovo esame.

PER QUESTI MOTIVI
annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
sorveglianza di Roma.
Così deciso in Roma, il 21/12/2017

della esclusione dalle attività in comune, che anche a prescindere dal fatto che il

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA