Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16913 del 21/12/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 16913 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: RENOLDI CARLO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Assegnati Marco, nato a Napoli il 9/08/1966,
avverso il decreto del Magistrato di sorveglianza di Cagliari in data 23/12/2016;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale, dott.ssa Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo la
declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto in data 23/12/2016, il Magistrato di sorveglianza di Cagliari
aveva dichiarato inammissibile il reclamo proposto da Marco Assegnati al fine di
esperire i rimedi compensativi previsti dall’art. 35-ter ord. penit., finalizzati ad
ottenere una riduzione di pena ovvero il risarcimento del danno per violazione
dell’art. 3 Convenzione EDU in relazione al periodo di detenzione, antecedente
all’entrata in vigore del d.l. 26/06/2014, n. 92, compreso fra il 2009 ed il 2014.
Il giudice adito, infatti, dopo avere precisato che secondo l’art. 2, comma 1
del citato decreto, il rimedio deve essere attivato, per i fatti precedenti, entro il
termine dì sei mesi decorrenti, a pena di decadenza, dall’entrata in vigore della
nuova disciplina, ritenne che, nel caso di specie, il termine in questione fosse
abbondantemente spirato, essendo stato il ricorso presentato il 25/10/2016.

Data Udienza: 21/12/2017

2.

Avverso il predetto provvedimento, propose reclamo al tribunale di

sorveglianza lo stesso Assegnati, deducendo di non essere incorso in alcuna
decadenza dal momento che egli avrebbe presentato, in precedenza, un’analoga
istanza compensativa, che non sarebbe mai stata istruita e sulla quale, per tale
motivo, il giudice adito non si sarebbe mai pronunciato. Con ordinanza in data
22/06/2017, il Tribunale dì sorveglianza dì Cagliari trasmise gli atti a questa
Corte per quanto di competenza, sul presupposto della competenza del giudice di
legittimità a conoscere dell’impugnazione avverso il provvedimento di

3.

In data 19/09/2017, il Procuratore generale presso questa Corte ha

depositato in Cancelleria la propria requisitoria scritta, con la quale ha chiesto la
declaratoria di inammissibilità del ricorso, sostanzialmente accedendo alla lettura
normativa offerta dal magistrato di sorveglianza.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2.

Preliminarmente, osserva il Collegio che avverso il provvedimento del

magistrato di sorveglianza che, ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen.,
abbia dichiarato de plano l’inammissibilità della richiesta di attivazione del
rimedio compensativo in relazione ai danni patiti per le condizioni di detenzione,
presentata dal detenuto

ex art. 35-ter ord. pen., il mezzo di impugnazione

esperibile è il ricorso per cassazione e non il reclamo al Tribunale di sorveglianza
(Sez. 1, n. 46967 del 16/07/2015, dep. 26/11/2015, Mecikian, Rv. 265366; Sez.
1, n. 38808 del 19/07/2016, dep. 19/09/2016, Carcione, Rv. 268119). Ne
consegue che, nel caso di specie, il gravame deve ritenersi correttamente
convertito in ricorso per cassazione alla stregua dei principi generali ìn materia di
impugnazione enunciati dall’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 1, n.
17417 del 1/04/2015, dep. 27/04/2015, Formicola, Rv. 263328, dettato in un
caso di reclamo in materia di liberazione anticipata).
3. Venendo al merito della censura dedotta, l’ordinanza impugnata richiama,
a fondamento della pronuncia di inammissibilità dell’istanza di rimedio
compensativo per il periodo di detenzione compreso fra il 2009 ed il 2014, la
norma transitoria posta dall’art. 2, comma 1 del di. 26/06/2014, n. 92,
convertito con legge 11/08/2014, n. 117, a mente del quale “coloro che, alla
data di entrata in vigore del presente decreto-legge, hanno cessato di espiare la
pena detentiva o non si trovano più in stato di custodia cautelare in carcere,
possono proporre l’azione di cui all’articolo 35-ter, comma 3, della legge 26
luglio 1975, n. 354, entro il termine di decadenza di sei mesi decorrenti dalla
stessa data”. Tale riferimento, tuttavia, è probabile frutto di un refuso.

inammissibilità pronunciato, de plano, dal magistrato di sorveglianza.

Infatti, secondo quanto è dato rilevare sia dall’originaria istanza, depositata il
25/10/2016, sia dal testo dello stesso provvedimento impugnato, Assegnati è
detenuto ininterrottamente, in esecuzione del titolo attualmente in espiazione, a
partire dal 4/02/2009; laddove la disposizione richiamata riguarda, invece, le
sole istanze di rimedio compensativo aventi ad oggetto, ai sensi del comma 3 del
cìtato art. 35-ter, l’azione risarcitoria da proporre davanti al tribunale ordinario in
relazione al pregiudizio derivante dalla detenzione degradante e verificatosi nel
corso di un periodo di custodia cautelare in carcere, ove non computabile nella

riferibile ad una pena integralmente espiata.
Pertanto, considerata la manifesta inapplicabilità delle norme richiamate al
caso di specie, deve ritenersi che l’ordinanza abbia inteso fare riferimento, in
realtà, alla disciplina transitoria dettata dal comma 2 dell’art. 2 del d.l. n. 92 del
2014, secondo cui l’azione di cuì all’art. 35-ter ord. penit. deve essere esercitata,
in relazione ai fatti pregressi, entro un termine decadenziale di 6 mesi
dall’entrata in vigore del suddetto decreto, avvenuta il 28/06/2014; termine che
la norma riferisce ai soli detenuti o internati che, alla data di entrata in vigore del
decreto, avessero già presentato ricorso alla Corte europea dei diritti dell’Uomo
lamentando condizioni di detenzione contrastanti col divieto, sancito dall’art. 3
della CEDU, di trattamenti carcerarì inumani o degradanti.
Nel caso di specie, dopo avere ipotizzato che la norma in questione possa
eventualmente ritenersi applicabile, in via analogica, anche a quanti non
avessero proposto, prima dell’entrata in vigore del decreto legge, l’azione
davanti alla Corte Europea, il Magistrato di sorveglianza ha osservato che, in
ogni caso, il termine decadenziale era sicuramente spirato al momento della
presentazione della domanda da parte di Assegnati, avvenuta il 25/10/2016.
Tuttavia, mentre l’art. 2, comma 2 del citato decreto legge, prevede che
decorsi sei mesi dall’entrata in vigore del medesimo non possa presentarsi la
domanda di rimedio compensativo qualora penda, davanti alla Corte EDU, un
procedimento relativo a domanda rìsarcitoria presentata dallo stesso detenuto o
internato in relazione alle violazioni dell’art. 3 della CEDU asseritamente
commesse dallo Stato prima dell’entrata in vigore del decreto, la medesima
disposizione non prevede un’analoga preclusione processuale nel caso in cui il
detenuto non abbia in precedenza proposto il ricorso davanti alla Corte EDU. Né
alcuna decadenza è prevista dall’art. 35-ter ord. penit., fatta eccezione per le
ipotesi specificamente disciplinate dal relativo comma 3, in questa sede non
rilevanti.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il decreto impugnato ha,
dunque, fatto applicazione di un termine di decadenza non espressamente
previsto dalla legge, in violazione del principio generale, affermato anche dall’art.

3

determinazione della pena da espiare, ovvero di un periodo di detenzione

173, comma 1, cod. proc. pen., secondo cui i termini stabiliti dalle norme
processuali penali si considerano stabiliti a pena dì decadenza soltanto nei casì
previsti dalla legge.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto
e, per l’effetto, il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio,
con trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Cagliari per l’esame dì
merito della domanda risarcitoria.

annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione
degli atti al Magistrato di sorveglianza di Cagliari.
Così deciso in Roma, il 21/12/2017

,./
Il Cons
liere estensore

Il Presidente

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