Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16912 del 24/03/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16912 Anno 2016
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
QEBBACH MOHAMMED N. IL 02/09/1990
JEMMA ABDELHAKIM N. IL 24/03/1993
avverso la sentenza n. 4984/2015 TRIBUNALE di TORINO, del
28/10/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 24/03/2016

Qebbach Moharnmed e Jemma Abdelhakim ricorrono avverso la sentenza 28.10.15, emessa dal
Tribunale di Torino ai sensi degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale è stata applicata a ciascuno, per il
reati di furto aggravato, riconosciuta l’attenuante ex art.62-bis c.p. con il criterio dell’equivalenza,
la pena di mesi sei di reclusione ed €200,00 di multa.
Deducono i ricorrenti , nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione

c.p., pur trattandosi del furto della somma di 50 euro, e per la mancata concessione a Jemma
Abdelhakim, soggetto incensurato, del beneficio della sospensione condizionale della pena
Osserva la Corte che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto manifestamente
infondati, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un lato adeguato a quanto
contenuto nell’accordo tra le parti — che non comprendeva la concessione allo Jemma del beneficio
di cui all’art.163 c.p.,né il riconoscimento dell’attenuante ex art.62 n.4 c.p. – e, dall’altro, ha
escluso che ricorressero i presupposti dell’art.129 c.p.p., precisando che il furto aveva avuto ad
oggetto due banconote da 50 euro.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento ciascuno delle spese
processuali e della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 24 marzo 2016

dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per non essere stata concessa l’attenuante ex art.62 n.4

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