Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16912 del 21/12/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 16912 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: SARACENO ROSA ANNA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GLIGORA FRANCESCO nato il 07/05/1975 a AFRICO

avverso il decreto del 07/04/2017 del GIUD. SORVEGLIANZA di CAGLIARI
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO;
lette/sentite le conclusioni del PG

Data Udienza: 21/12/2017

Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, dott. Alfredo Pompeo
Viola, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del decreto impugnato.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Con il decreto in epigrafe indicato, adottato de plano ai sensi dell’art. 666
cod. proc. pen., comma 2, il Magistrato di sorveglianza di Cagliari dichiarava
inammissibile il reclamo proposto in data 10.06.2016 ai sensi dell’art. 35 ter ord.

diretto ad ottenere la riduzione di pena per i periodi di detenzione sofferta dal
1993 all’attualità in violazione dei criteri di cui all’art. 3 CEDU.
A ragione rilevava, con riferimento al periodo antecedente il mese di giugno
2014, la decorrenza del termine di decadenza contemplato dall’art. 2, comma 1,
D.L. 26 giugno 2014 n. 92, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014,
n. 117; con riferimento al periodo successivo al giugno 2014, la genericità
dell’istanza originaria.

2. Con reclamo, riqualificato ricorso per cassazione, l’interessato ha chiesto
l’annullamento del provvedimento con riferimento quanto meno al periodo
antecedente al mese di giugno 2014, contestando la predicata estensione
analogica della disciplina transitoria recata dal citato art. 2, comma 1, D.L. n. 92
del 2014 anche a chi all’atto della proposizione della domanda si trovava in
condizioni di detenzione; rappresentando, inoltre, di aver presentato ricorso alla
Corte EDU nell’anno 2013 ma di non aver cessato di espiare la pena detentiva in
tutto il periodo considerato in condizioni tali da violare la disposizione di cui
all’art. 3 CEDU.

3. Il ricorso è fondato.
Il provvedimento adottato non risponde alle tassative condizioni richieste
dall’art. 666 cod. proc. pen., comma 2, che consente di evitare la fissazione
dell’udienza camerale e il conseguente contraddittorio delle parti nelle sole
ipotesi di manifesta infondatezza del reclamo per difetto delle condizioni di legge
ovvero perché lo stesso costituisce mera riproposizione di una richiesta già
rigettata, basata sui medesimi elementi.
Proprio perché prevede l’esonero dal contraddittorio, costituente un principio
fondamentale, di rango costituzionale, del procedimento giurisdizionale, la norma
deve ritenersi di stretta interpretazione, e la sua applicazione deve essere
circoscritta ai soli casi in cui la presa d’atto della mancanza delle condizioni di
legge (che nel caso di specie rappresenta l’ipotesi evocata nel decreto impugnato
1

pen. da Gligora Francesco, detenuto presso la Casa di reclusione di Oristano,

a supporto della pronuncia di inammissibilità) non richieda né accertamenti di
tipo conoscitivo né valutazioni discrezionali, in fatto o in diritto.
Nel caso di specie e per quanto rileva in questa sede, il decidente ha
erroneamente ritenuto analogicamente applicabile al caso in disamina la
disciplina transitoria di cui all’art. 2 D.L. n. 92 del 2014 che al comma 1 si limita
a estendere la possibilità di azionare, entro il termine di decadenza di sei mesi
decorrente dall’entrata in vigore del citato decreto, il solo rimedio risarcitorio di
competenza del giudice civile a coloro nei confronti dei quali, essendo terminata

riparazione specifica di competenza del magistrato di sorveglianza prevista dai
commi 1 e 2 dell’art. 35-ter; mentre al comma 2 consente la traslati°, entro il
medesimo termine decadenziale di sei mesi, dell’originario ricorso alla Corte EDU
nel nuovo rimedio interno previsto dall’art. 35-ter ord. pen.; ha, pertanto,
fondato la declaratoria di inammissibilità sul rilievo che anche il Gligora era da
ritenersi decaduto dal diritto a domandare compensazione in forma specifica del
pregiudizio subito in epoca antecedente all’entrata in vigore del decreto legge
(28 giugno 2008) e ciò perché il reclamo-istanza era stato presentato in data
10.6.2016, dopo la scadenza del termine di sei mesi dall’entrata in vigore del
citato decreto.
Il provvedimento impugnato ha, dunque, fatto applicazione di un termine di
decadenza non espressamente previsto dalla legge, in quanto non solo le
richiamate disposizioni transitorie nulla dicono con riguardo alla posizione di chi,
avendo sofferto una carcerazione in contrasto con l’art. 3 CEDU prima del
decreto legge, era ancora detenuto, come nel caso in esame, al momento della
sua entrata in vigore, ma -come ripetutamente affermato da questa Corte- non
vi è motivo alcuno di ritenere non valutabile una domanda tesa ad ottenere il
ristoro di pregiudizi pregressi rispetto alla data del 28 giugno 2014, sempre che
il soggetto all’atto della proposizione della domanda medesima si trovi in
condizione di detenzione e la domanda abbia ad oggetto la prospettata
violazione delle regole di comportamento derivanti dal generale divieto di
sottoporre il soggetto in vinculis a trattamenti inumani o degradanti.
La decisione assunta de plano in assenza dei prescritti presupposti (non
essendo configurabile l’addotta manifesta infondatezza della domanda per difetto
delle condizioni di legge) ha determinato, pertanto, una nullità di ordine generale
di carattere assoluto, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento ai
sensi degli artt. 178, 179 e 609 comma 2 del codice di rito, sotto il profilo della
violazione del principio del contraddittorio processuale e dell’omesso avviso della
fissazione dell’udienza all’interessato e al suo difensore.

2

l’esecuzione della pena detentiva, non sarebbe comunque praticabile la

Consegue che il ricorrente deve essere restituito nel diritto al contraddittorio
nel procedimento di prima istanza; il decreto deve essere, dunque, annullato e
gli atti devono essere rimessi allo stesso Magistrato di sorveglianza perché
proceda all’esame del merito della domanda e accerti se effettivamente il
ricorrente, secondo quanto dal medesimo confusamente prospettato solo con
l’odierna impugnazione, abbia presentato già ricorso alla Corte europea dei diritti
dell’uomo in relazione ai medesimi periodi di detenzione.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti
al Magistrato di sorveglianza di Cagliari.
Così deciso, in Roma il 21 dicembre 2017

Il C sigliere es nsore

Il Presidente
Francesco Maria Silvio Bonito

Ros nna Sarac

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Penale

Depositata In Cancelleria oggi
Roma, lì _ 116. APR. 2018

P.Q.M.

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