Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1691 del 08/10/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1691 Anno 2016
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CAVALLO ALDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI PALMA GIOVANNI N. IL 29/12/1974
avverso l’ordinanza n. 6401/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
NAPOLI, del 27/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
Data Udienza: 08/10/2015
Ritenuto in fatto
– che il Tribunale di Sorveglianza di Napoli, con il provvedimento
indicato in epigrafe, ha rigettato l’istanza di affidamento in prova proposta
da Di Palma Giovanni;
–
che in data 6 settembre 2014 il detenuto ha presentato
dichiarazione d’impugnazione dell’indicato provvedimento ai sensi dell’art.
motivi a sostegno del gravame;
Considerato in diritto
– che non avendo il ricorrente presentato nei termini i motivi a
sostegno dell’impugnazione, ne va dichiarata l’inammissibilità ex art. 591
lett. c) cod. proc. pen.;
–
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi
di esonero – al versamento di una somma alla cassa delle ammende,
congruamente determinabile in euro 500,00, ai sensi dell’art. 616 cod.
proc. pen.;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma dì cinquecento euro
alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, in data 8 ottobre 2015.
123 cod. proc. pen., riservando al proprio difensore la presentazione dei