Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1691 del 08/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1691 Anno 2016
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CAVALLO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI PALMA GIOVANNI N. IL 29/12/1974
avverso l’ordinanza n. 6401/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
NAPOLI, del 27/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;

Data Udienza: 08/10/2015

Ritenuto in fatto

– che il Tribunale di Sorveglianza di Napoli, con il provvedimento
indicato in epigrafe, ha rigettato l’istanza di affidamento in prova proposta
da Di Palma Giovanni;

che in data 6 settembre 2014 il detenuto ha presentato

dichiarazione d’impugnazione dell’indicato provvedimento ai sensi dell’art.

motivi a sostegno del gravame;

Considerato in diritto

– che non avendo il ricorrente presentato nei termini i motivi a
sostegno dell’impugnazione, ne va dichiarata l’inammissibilità ex art. 591
lett. c) cod. proc. pen.;

che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del

ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi
di esonero – al versamento di una somma alla cassa delle ammende,
congruamente determinabile in euro 500,00, ai sensi dell’art. 616 cod.
proc. pen.;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma dì cinquecento euro
alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, in data 8 ottobre 2015.

123 cod. proc. pen., riservando al proprio difensore la presentazione dei

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