Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16909 del 20/12/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 16909 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: ESPOSITO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CAPUTO LAURA, n. il 18/01/1945;

avverso l’ordinanza n. 5657/2013 del Tribunale di sorveglianza di Napoli del
22/11/2016;

i

sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Aldo Esposito;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Paolo Canevelli,
che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Napoli per nuovo esame;

Data Udienza: 20/12/2017

2

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 22/11/2016 il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha accolto
l’istanza di concessione della detenzione domiciliare proposta da Caputo Laura in regime di sospensione di pena e ha rigettato l’istanza, congiuntamente presentata, di
affidamento in prova al servizio sociale in relazione alla pena di anni due e mesi due
di reclusione da espiare in virtù di provvedimento di cumulo della Procura della
pubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 29/05/2013 per reati di

Il Tribunale ha rilevato l’insussistenza di elementi dai quali desumere l’idoneità
della misura dell’affidamento in fa-d—apportare un contributo alla rieducazione della
condannata e ad assicurare il rischio di evitare il rischio di ricaduta nel reato. Ha
osservato che la condannata non poteva fruire di una prospettiva di svolgimento di
attività lavorativa seria e concreta durante il periodo di prova e che la pericolosità
sociale era desumibile dai precedenti penali per reati di furto, usurpazione titoli,
truffa, insolvenza fraudolenta, ricettazione, falso, contraffazione di sigilli, omesso
versamento di ritenute previdenziali, tentata estorsione e circonvenzione di incapaci.
Il Tribunale ha poi accolto l’istanza di detenzione domiciliare, proposta in via subordinata dalla Caputo, sulla base delle seguenti considerazioni: a) la necessità di un
costante contatto con presidi sanitari territoriali ‘011e condizioni di salute (esiti di protesizzazione all’anca in attesa di intervento chirurgico e limitazioni alla deambulazione); b) la ridotta pericolosità sociale, desumibile dall’epoca remota dei precedenti
penali e dall’assenza di carichi pendenti.

2. La Caputo, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per Cassazione avverso la suindicata ordinanza nella parte in cui era stato denegato il beneficio dell’affidamento in prova per vizio di motivazione.
La difesa deduce l’illogicità dell’argomentazione attinente all’assenza di attività lavorativa della condannata, trattandosi di persona anziana ultrasettantenne, affetta
da problemi di salute gravi, che l’avevano resa inabile al lavoro nella MISUM del 75%,
circostanza peraltro evidenziata dalla medesima ordinanza.
La difesa poi evidenzia la contraddittorietà dell’argomentazione attinente all’esistenza di precedenti penali della condannata, in quanto nella medesima ordinanza si
dà atto dell’epoca remota degli stessi e dell’assenza di carichi pendenti.
La difesa si duole dell’omessa motivazione in riferimento alla totale omissione di
ogni valutazione della memoria difensiva depositata agli atti sei giorni prima
dell’udienza. In tale atto, infatti, era illustrata la peculiarità della Caputo, la quale
aveva commesso reati esclusivamente per raccogliere informazioni sulla criminalità
semplice, realtà narrata attraverso la sua attività di giornalista e di scrittrice.

falso, ricettazione e furto.

3

CONSIDERATO IN DIRITTO
I

1. Il ricorso è fondato.

2. Si rileva in diritto che presupposto normativo per la concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale è l’idoneità della misura a rieducare il condannato
e ad assicurare la prevenzione dal pericolo della commissione di altri reati (Corte

2.1. In relazione a tale peculiare finalità dell’affidamento, questa Corte ha costantemente affermato che, ai fini della concessione della misura, non possono, di per sé
soli, assumere rilievo decisivo, in senso negativo, la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né
può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa
revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che dai risultati della osservazione della personalità emerga che un processo critico sia stato almeno avviato
(Sez. 1, n. 38346 del 22/09/2016, dep. 2017, Arduini, non massimata; Sez. 1, n.
773 del 3/12/2013, dep. 2014, Naretto, Rv. 259402; Sez. 1, n. 688 del 05/02/1998,
Cusani, Rv. 210389).
In particolare, si è chiarito che la tipologia e la gravità dei reati commessi, per i
quali è stata irrogata la pena in espiazione, devono costituire il dato iniziale per compiere l’analisi della personalità del condannato, la cui compiuta ed esauriente valutazione non può mai prescindere, tuttavia, dalla disamina della condotta tenuta successivamente dal medesimo e dei suoi comportamenti attuali, risultando questi essenziali ai fini della ponderazione della esistenza di un effettivo processo di recupero
sociale e della prevenzione del periodo di recidiva e dovendo accertarsi a tal fine non
solo l’assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi (Sez.
1. n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602; Sez. 1, n. 3754 del 05/02/2015,
dep. 2016, Panzieri, non massimata; Sez. 1, n. 31809 del 09/07/2009, Gobbo, Rv.
244322).

3. Di tali condivisi principi il Tribunale non ha fatto esatta interpretazione e coerente applicazione, seguendo un percorso argomentativo non aderente ai criteri di
valutazione indicati dalla legge né alle risultanze processuali disponibili.
3.1. Il Tribunale, in contrasto coi predetti principi, è pervenuto alla decisione di
rigetto della più ampia misura richiesta ed ha omesso ogni valutazione in ordine alle
indagini socio – familiari e al percorso di vita, illustrato dalla difesa in una memoria
depositata in epoca antecedente all’udienza di trattazione.

cost. n. 377 del 05/12/1997).

4
In proposito, occorre rilevare che, ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione, occorre tener conto del grado di consapevolezza e di rieducazione raggiunto dal condannato, nonché dell’evoluzione della sua personalità successivamente al fatto, al fine di consentire un’ulteriore evoluzione favorevole e un ottimale reinserimento sociale (Sez. 1, n. 8258 del 08/02/2008, Angelone, Rv. 240586).
Il Tribunale ha poi fondato la propria decisione solo sui molteplici precedenti penali, senza conformarsi al costante orientamento giurisprudenziale, secondo cui, in
tema di adozione delle misure alternative alla detenzione, il giudice deve fondare la

vidualizzato condotto sulla base dell’esame scientifico della personalità; la relativa
motivazione deve dimostrare, con preciso riferimento alla fattispecie concreta, l’avvenuta considerazione di tutti gli elementi previsti dalla legge, che hanno giustificato
l’accoglimento o il rigetto dell’istanza (Sez. 1, n. 775 del 06/12/2013, dep. 2014,
Angilletta, Rv. 258404).
Al contrario, il Tribunale ha valutato negativamente, in modo apodittico ed illogico,
il mancato svolgimento di attività lavorativa, circostanza invece pienamente giustificata dall’età ultrasettantenne e dalle gravi condizioni di salute.
Ha poi evidenziato l’esistenza di plurimi precedenti penali, senza però considerare
i dati sull’osservazione della personalità acquisiti dall’UEPE e quelli prospettati dalla
difesa.

4. Deve, pertanto, concludersi che, per la non coerenza ai criteri valutativi, dettati
dal parametro legale di riferimento, del giudizio reiettivo della più ampia misura richiesta e per la incongruenza rispetto alle risultanze disponibili del discorso giustificativo della decisione, l’ordinanza impugnata non resiste alle doglianze difensive nei
punti ripercorsi e deve essere, pertanto annullata con rinvio, per nuovo esame, allo
stesso Tribunale di sorveglianza di Napoli, che, pur in assoluta libertà di valutazione,
dovrà tuttavia motivare la propria decisione attenendosi ai rilievi e ai principi di diritto
sopra indicati o richiamati.

P. Q. M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Napoli.
Così deciso in Roma il 20 dicembre 2017.

Co” SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Penale

statuizione, espressione di un giudizio prognostico, sui risultati del trattamento indi-

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