Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16908 del 20/12/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 16908 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: ESPOSITO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PARISI MAURIZIO, n. il 20/06/1988;

avverso l’ordinanza n. 2890/2016 del Tribunale di sorveglianza di Lecce del
16/05/2017;

sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Aldo Esposito;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Paolo Canevelli,
che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Lecce;

Data Udienza: 20/12/2017

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RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 16/05/2017 il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha rigettato
l’istanza di concessione della misura alternativa dell’affidamento in prova terapeutico
ex art. 94 D.P.R. n. 309 del 1990 proposta da Parísi Maurizio, detenuto in espiazione
di pena di cui al provvedimento di cumulo della Procura generale presso la Corte di
appello di Taranto del 26/09/2016 per reati di furto, produzione, traffico e detenzione
di stupefacenti.

reati di invasione di terreni ed edifici (fatto del 2010) nonché di ricettazione ed armi
(fatti del 2011 per i quali era stato condannato in primo grado alla pena di anni undici
e mesi sei di reclusione); b) i recenti controlli con persone censite in S.D.I., pur in
mancanza di elementi dai quali desumere collegamenti con la criminalità organizzata
(informativa dei CC di Brindisi del 22/09/2016).
Il Tribunale ha rilevato che il C.S.M. di Taranto aveva certificato uno “stato ansioso
depressivo e di dipendenza da alcool” e che il percorso terapeutico presso il Sert di
Brindisi intrapreso il 07/09/2016 era stato interrotto il 03/10/2016; nella relazione di
detto servizio del 24/09/2016 si dava atto della diagnosi di dipendenza secondo i
criteri del DSM IV e l’idoneità del programma terapeutico al recupero del paziente.
Ha segnalato poi l’assenza di negatività comportamentali, le buone relazioni con altri
detenuti e con gli operatori e l’attività lavorativa svolta.
L’organo giudicante ha rimarcato che l’osservazione scientifica della personalità
era stata rinviata al 21/06/2017, ma che comunque gli operatori dell’Uepe avevano
descritto la “fase di elaborazione critica dei pregressi e degli agiti devianti” e la “sensibile motivazione del Parisi ad indirizzare il comportamento verso scelte più mature”.
Il Tribunale ha evidenziato che il piano terapeutico – stante la natura meramente
ambulatoriale – poteva essere utilmente proseguito in ambito penitenziario, occorrendo un cauto giudizio in attesa della definizione giuridica dei procedimenti pendenti
suindicati.

2. Parisi Maurizio, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per Cassazione
avverso la suindicata ordinanza sulla base dei motivi di seguito riportati.
2.1. Violazione di legge in relazione all’art. 94 D.P.R. n. 309 del 1990.
La difesa deduce che l’equiparazione tra percorso di disintossicazione inframurario
ed esterno prospettata nell’ordinanza impugnata svuota di significato l’art. 94 cit. e
annulla la precipua finalità dell’istituto, di escludere il carcere a soggetti fragili, che
debbano ricevere un trattamento per superare lo stato di dipendenza da droga o da
alcool.

Il Tribunale ha evidenziato quanto segue: a) l’esistenza di due carichi pendenti per

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Oltre al trattamento terapeutico, infatti, ne occorre uno risocializzativo e rieducativo, al fine di condurre il soggetto all’acquisizione di fiducia in sé stesso e nelle proprie capacità.
Il Tribunale ha erroneamente deciso di non attendere la relazione di sintesi
dell’equipe operante nell’istituto penitenziario, disattendendo le note positive, già
emergenti dalla relazione comportamentale.
2.2. Vizio di motivazione in riferimento all’art. 94 D.P.R. n. 309 del 1990.
La difesa sostiene che il Tribunale non ha argomentato in modo sufficiente in or-

percorso di disintossicazione intrapreso dal detenuto, non valutando la fragilità del
Parisi.
Il Tribunale ha esposto solo argomenti di ordine positivo o la prospettiva di rinviare
il procedimento in attesa degli esiti dell’osservazione scientifica.
Il giudizio prognostico è stato alterato dalla circostanza che il procedimento pendente risulta già in esecuzione, essendo intervenuta pronunzia della Corte di cassazione di annullamento parziale limitatamente alla ritenuta obbligatorietà della recidiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.

1. Va premesso che il Tribunale di sorveglianza può accogliere l’istanza di affidamento in prova terapeutico soltanto se, all’esito dell’esame della personalità del tossicodipendente ancorata ad elementi oggettivamente sintomatici, sia in grado di formulare un giudizio prognostico favorevole in ordine all’idoneità del programma di
recupero ad escludere o rendere improbabile la ricaduta in condotte devianti (Sez. 1,
n. 9320 del 01/02/2011, Matarrese, Rv. 249884).
Il provvedimento che decide sulla richiesta dell’affidamento in prova avanzata dal
detenuto è adottato sulla base della osservazione condotta in istituto, implicitamente
rescrive’rrribunaIe di richiedere la relazione di tale osservazione, se la ritiene necessaria. Inoltre, non solo l’art. 666, comma 5, cod. proc. pen., richiamato dall’art.
678, comma 1, cod. proc. pen., prevede in via generale che il giudice “può chiedere
alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno” e che
“se occorre” assume le prove di cui ha bisogno, ma lo stesso art. 678, comma 2, cod.
proc. pen.,,, prescrive che, quando procede nei confronti di persona sottoposta a osservazione scientifica della personalità, il giudice “acquisisce la relativa documentazione”, escludendo dunque qualsiasi discrezionalità in relazione a tale adempimento,
e “si avvale, se occorre, della consulenza dei tecnici del trattamento”.

dine alla possibilità dell’incidenza dell’ambiente carcerario in modo significativo sul

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Le carenze probatorie vanno dunque riempite ad opera del Tribunale e la sola
assenza, in atti, della relazione sulla osservazione del detenuto non può mai essere
posta a fondamento del rigetto della domanda di misura alternativa; se del caso, il
Tribunale può rinviare l’udienza, non potendo la mancanza di detta relazione ricadere
negativamente sull’interessato (Sez. 1, n. 6885 dell’08/07/2014, dep. 2015, Nedzbi,
non massimata; Sez. 1, n. 10290 del 02/03/2010, Trif, Rv. 246519).
L’acquisizione, infatti, risulta superflua solo quando l’osservazione non riguardi un
lasso di tempo consistente e il corredo di risultanze documentali in atti sia già di tale

pericolosità del condannato, da non richiedere ulteriori approfondimenti (Sez. 1, n.
8319 del 30/11/2015, dep. 2016, Padovani, Rv. 266209).
1.2. Può solo aggiungersi che, in ogni caso, l’accenno ad una valutazione di pericolosità basata soltanto sull’esistenza di precedenti penali o di procedimenti pendenti
sarebbe del tutto insufficiente a giustificare il rigetto delle domande.
Ora, la motivazione ha la funzione di dimostrare la corrispondenza tra la fattispecie
concreta considerata dal giudicexla fattispecie astratta, che legittima il provvedimento, e di indicare i dati materiali e le ragioni che all’autorità giudiziaria hanno fatto
ritenere esistente la fattispecie concreta (Sez. U., n. 2451 del 27/09/2007, dep.
2008, Magera, non massimata sul punto; Sez. U, n. 23 del 26/11/2003, dep. 2004,
Gatto, non massimata sul punto). E se è vero che codesta funzione può, a seconda
dei casi, richiedere uno svolgimento diffuso o poche parole, essa presuppone in ogni
caso la indicazione chiara dei dati fattuali posti a fondamento della valutazione effettuata.
1.3. Il Tribunale, infatti, che pur ha evidenziato l’esistenza di elementi valutabili
favorevolmente sul comportamento del condannato e la fase di elaborazione critica
del proprio vissuto, ha rilevato, quale argomento principale, l’assenza degli esiti
dell’osservazione carceraria, ritenuta preclusiva di un compiuto giudizio prognostico.
In tal modo, il Tribunale ha omesso di colmare la rilevata carenza probatoria, non
acquisendo gli esiti dell’osservazione della personalità del ricorrente, e ha svolto,
astenendosi da alcuna necessaria verifica e connessa rappresentazione della condotta
del medesimo successiva alla commissione del reato, una disamina generica, oltre
che astratta dal riferimento al contenuto della pur richiamata attestazione di buona
condotta intramuraria, di fatto svuotando di significato il momento valutativo deman-

i,

datogli e non coerentemente esprimendo il discorso giustificativo della decisione.
Il Tribunale, contraddittoriamente, ha valutato favorevolmente una serie di elementi ai fini dell’ammissione al beneficio, per poi rigettare la domanda in mancanza
dell’acquisizione degli esiti dell’osservazione della personalità.

evidenza dimostrativa nell’attestare l’inidoneità della misura richiesta per l’accertata

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2. Il provvedimento impugnato deve di conseguenza essere annullato con rinvio
al Tribunale di sorveglianza di Lecce, perché proceda a nuovo esame attenendosi ai
principi sopra enunciati.

P. Q. M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorve-

Così deciso in Roma il 20 dicembre 2017.

glianza di Lecce.

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