Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16906 del 24/03/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16906 Anno 2016
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NATANTE GRAZIANO N. IL 11/01/1965
avverso la sentenza n. 486/2014 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
SASSARI, del 13/05/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 24/03/2016

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, in parziale riforma di quella di primo grado,
NATANTE GRAZIANO fu condannato alla pena di giustizia per il furto aggravato di
un martello demolitore elettrico, sottratto da un furgone parcheggiato unica via;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione personalmente
l’imputato, deducendo violazione di legge sulla valutazione della prova e vizio di

dell’unica testimonianza acquisita non era possibile affermare che l’imputato si
fosse impossessato dell’attrezzo e non lo avesse piuttosto trovato per strada, in
tal modo venendosi a configurare al limite un reato diverso;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile poiché attiene alla valutazione delle
prove e non a passaggi motivazionali della sentenza, il che non è ammesso in
sede di legittimità, giacchè finisce con il richiedere alla Corte di legittimità di
prendere posizione tra le diverse letture dei fatti; sotto questo profilo va ribadito
che la Corte di cassazione non ha il compito di trarre valutazioni autonome dalle
prove o dalle fonti di prova, e pertanto non si può addentrare nell’esame del
contenuto documentale delle stesse, neppure se riprodotte nel provvedimento
impugnato e, tanto meno, se contenute in un atto di parte, poiché in sede di
legittimità è l’argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle
fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato che è sottoposta al
controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza
alle regole della logica, oltre che del diritto, e all’esigenza della completezza
espositiva (Sez. 6, n. 28703 del 20/04/2012, Bonavota, Rv. 253227);
– che i giudici di merito, con motivazione non manifestamente illogica, nè
contraddittoria, hanno desunto l’impossessamento materiale da parte
dell’imputato, dalla fatto che questi è stato colto nella disponibilità del martello
demolitore, poco dopo il furto ed in una strada limitrofa a quella in cui era
parcheggiata l’automobile;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad

motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità, poiché sulla base

escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alle cassa delle

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2016
Il consigliere estensore

Il presidente

ammende.

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