Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16906 del 20/12/2017
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16906 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: ESPOSITO ALDO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SCROCCA MASSIMO, n. il 18/01/1961;
avverso l’ordinanza n. 2373/2017 del Tribunale di sorveglianza di Roma del
28/04/2017;
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Aldo Esposito;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Roberto Aniello,
che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
Data Udienza: 20/12/2017
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RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 28/04/2017 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha revocato
ai sensi dell’art. 51 ter ord. pen. la misura alternativa dell’affidamento in prova al
servizio sociale ex art. 94 D.P.R. n. 309 del 1990 concessa nei confronti di Scrocca
Massimo.
Il Tribunale ha rilevato che il 29/03/2017 lo Scrocca era stato sottoposto a custodia
cautelare in carcere per il reato di rapina consumata il 02/11/2016 in danno della
tenuto di intercettazioni ambientali e di una chiamata di correo.
Il Tribunale ha osservato che la condotta criminosa, pertanto, denotava l’incapacità dello Scrocca di adeguamento alle norme sociali, anche se, in un’ottica di favor
rei, disponeva la decorrenza della revoca dalla data dell’arresto.
2. Lo Scrocca, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per Cassazione avverso la suindicata ordinanza, per violazione di legge e vizio di motivazione, rilevando
la natura non definitiva del procedimento a carico dello Scrocca, per cui la revoca non
poteva essere disposta ex tunc.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.
2. A fronte di una motivazione esauriente circa le ragioni della revoca del beneficio
dell’affidamento in prova terapeutico ex art. 94 D.P.R. n. 309 del 1990 e della retrodatazione della decorrenza, il ricorrente si limita a dedurre la non definitività del procedimento penale per rapina.
La revoca del beneficio è correlata alla realizzazione di comportamenti contrari alla
“legge” o alle “prescrizioni”, “incompatibili” con la prosecuzione della misura. La condotta in questione è stata ricostruita in modo esauriente nel provvedimento impugnato e non occorreva attendere l’instaurazione – né tantomeno la definizione – di
un procedimento penale di riferimento (Sez. 1, n. 25640 del 21/05/2013, Adelizzi,
Rv. 256066; Sez. 1 n. 6185 del 30/11/1995, dep. 1996, Verderale, Rv. 203654), non
essendo identificabile alcuna ipotesi di pregiudizialità.
Il Tribunale ha valutato adeguatamente il merito della vicenda, evidenziando gli
elementi indiziari, che avevano determinato l’applicazione di misura custodiale nei
confronti dello Scrocca. E’ ben possibile, infatti, che l’accertamento dell’effettiva consistenza del fatto contestato sia condotto in via incidentale ai fini del giudizio di revoca
(Sez. 1, n. 5628 del 20/01/2009, Samperi, Rv. 242447).
società di trasporto di valori “Sabinapol” e che il quadro indiziario si fondava sul con-
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E’ altresì immune da vizi logici e giuridici l’osservazione del Tribunale, per cui la
revoca è stata disposta dalla data della rapina, in un’ottica di favor rei, in quanto,
eventualmente, avrebbe potuto valutare, adeguatamente motivando, la possibilità di
disporla da una data persino anteriore al fatto criminoso, ma non certo ad esso successiva.
3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non sussi-
della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro duemila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 20 dicembre 2017.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
Angela Tardio
Aldo sposito
CORTE SUPREMA Di CASSAZIONE
Prima Sezione Penale
Depositata Cancelleria oggi
stendo ragioni di esonero – al versamento della somma di euro duemila in favore