Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16905 del 20/12/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 16905 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: ESPOSITO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FRATTASIO AGOSTINO, n.1’08/06/1970;

avverso l’ordinanza n. 400/2016 del Tribunale di sorveglianza di Campobasso del
20/12/2016;

sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Aldo Esposito;

lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Giulio Romano,
che ha chiesto il rigetto del ricorso;

Data Udienza: 20/12/2017

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RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 20/12/2016 il Tribunale di sorveglianza di Campobasso ha
rigettato l’istanza di concessione della misura alternativa dell’affidamento in prova
terapeutico ex art. 94 D.P.R. n. 309 del 1990 proposta da Frattasio Agostino, detenuto in espiazione della pena di anni otto di reclusione per il reato di rapina (fine
pena attualmente fissato al 19/06/2022).
Il Tribunale ha ritenuto il condannato scarsamente affidabile e non seriamente

misura alternativa.

2. Il Frattasio, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per tassazione avverso la suindicata ordinanza, per violazione di legge.
La difesa rileva che il Tribunale avrebbe dovuto svolgere un’effettiva valutazione
della personalità del richiedente, volta ad esprimere un giudizio prognostico sull’utilità
della concessione del beneficio richiesto, senza richiamare in modo acritico le indicazioni della Direzione carceraria di Larino, in quanto le violazioni disciplinari rivestivano
carattere di particolare tenuità e la predetta valutazione risaliva a cinque mesi antecedenti alla presentazione dell’istanza.
Il ricorrente esclude la rilevanza delle interruzioni di pregressi programmi terapeutici, stante la loro ascrivibilità ad evenienze non prevedibili.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. In tema di affidamento in prova al servizio sociale, richiesto per ragioni terapeutiche ai sensi dell’art. 94 D.P.R. n. 309 del 1990, i presupposti per l’applicazione
dell’istituto sono di duplice natura:
a) uno soggettivo, costituito dallo stato di tossicodipendenza o di alcool dipendenza del soggetto detenuto, che, a pena di inammissibilità, deve essere certificato
da una struttura sanitaria pubblica;
b) l’altro oggettivo, rappresentato dai limiti edittali massimi della sanzione complessivamente inflitta al soggetto o del residuo di maggiore pena da scontare e dalla
mancata, pregressa concessione per più di due volte dell’affidamento stesso.

i,

In presenza di queste pre-condizioni l’Autorità giudiziaria deve svolgere una complessa valutazione circa il probabile conseguimento delle finalità del programma, concordato dal soggetto interessato con un’unità sanitaria locale o con uno degli enti
previsti l’art. 115 D.P.R. n. 309 del 1990, oppure, con organismi privati, tenuto conto

motivato al cambiamento e, pertanto, non in grado di gestire responsabilmente una

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della pericolosità del condannato e dell’attitudine del trattamento a realizzare un suo
effettivo reinserimento sociale (Sez. 1, n. 53761 del 22/09/2014, Palena, Rv.
261982; Sez. 1, n. 11575 del 05/02/2013, Sansonna, Rv. 255158).
Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza, con motivazione immune da vizi
logici e giuridici, non ha concesso il beneficio sulla base dei seguenti fattori: a) l’irregolarità della condotta detentiva, desumibile dalla commissione di due illeciti disciplinari, entrambi sanzionati; b) l’assenza di valide risorse esterne di tipo familiare, con
conseguente necessità di proseguire l’osservazione intra moenia; c) la risalenza nel

grammi terapeutici sempre interrotti da successive carcerazioni; d) i numerosissimi
precedenti penali; e) , carichi pendenti; f) l’assenza di opportunità lavorative.
Il Tribunale, cioè, ha legittimamente valutato l’assenza di tutti i suindicati parametri, da prendere in considerazione ai fini del giudizio di meritevolezza in ordine al
conseguimento della misura alternativa.
L’epoca della relazione di osservazione dell’istituto penitenziario, risalente a cinque
mesi antecedenti alla data dell’istanza, è priva di rilievo. Il ricorrente, infatti, non ha
indicato significative circostanze idonee al superamento di tale sfavorevole giudizio.

3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato con conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.).

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 20 dicembre 2017.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Aldaosr‘,

Angela Tardio

cOITIE SUPREMA Di CASSAZIONE
Prima Sezione Penale
Depositata in Cancelleria oggi

Roma, ti

6 APR. 915

tempo della condizione di tossicodipendenza, mai seriamente affrontata, con pro-

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