Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16904 del 24/03/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16904 Anno 2016
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LOARDI GIUSEPPE N. IL 16/07/1966
avverso la sentenza n. 12677/2015 TRIBUNALE di MILANO, del
15/10/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 24/03/2016

Loardi Giuseppe ricorre avverso la sentenza 15.10.15, emessa dal Tribunale di Milano ai sensi
degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per i reati di tentato furto aggravato
continuato in concorso e possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso, unificati ex art.81 cpv. c.p.
e concesse attenuanti generiche equivalenti, la pena di mesi sei di reclusione ed €1 oloo di multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

elementi per una pronuncia assolutoria ex art.129 c.p.p.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché generico, sia in
quanto manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p., facendo riferimento agli esiti dell’attività di p.g. e al rinvenimento
di oggetti atti allo scasso nella disponibilità dell’imputato e dei suoi complici, oltre che alle
dichiarazioni confessorie intervenute.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
e 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 24 marzo 2016

comma 1, lett. e) c.p.p. per mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza di

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