Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16903 del 27/11/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 16903 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: BIANCHI MICHELE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MIELE BRUNO nato il 17/04/1982 a NOLA

avverso l’ordinanza del 10/01/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI
sentita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
lette/swl-t-ite le conclusioni del PG
Fe-ef’cett,a, /4244ute&

iko_ e/4,4’44 i”:e AA ‘aetto cid

Data Udienza: 27/11/2017

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di sorveglianza di Napoli, con ordinanza in data 10.1.2017, ha
revocato la misura degli arresti domiciliari ex art. 656, comma 10, cod. proc.
pen., concessa a Miele Bruno con ordinanza in data 30.5.2016, ed ha dichiarato
inammissibile l’istanza proposta dallo stesso di ammissione all’affidamento in
prova al servizio sociale, alla semilibertà e alla detenzione domiciliare.
L’ordinanza impugnata, rilevato che l’istante, in attb detenuto in espiazione

permanere agli arresti domiciliari ai sensi della predetta norma, ha evidenziato
che:
– con nota in data 10.11.2016 la polizia giudiziaria aveva segnalato la
mancata adesione del Miele al programma terapeutico, di cui alla ordinanza
ammissiva degli arresti domiciliari, e quindi il Magistrato di sorveglianza di
Napoli, ai sensi dell’art. 51 ter ord. pen., aveva sospeso la misura in via
cautelativa;
– all’udienza avanti il Tribunale di sorveglianza, il Miele aveva ammesso di
aver fatto uso di sostanze stupefacenti; tale circostanza precludeva il
proseguimento della misura alternativa e rendeva inammissibili le ulteriori
istanze del Miele di ammissione alle misure alternative alla detenzione.

2. Il ricorso per cassazione, presentato dal difensore, ha evidenziato che
l’istante non aveva violato le prescrizioni collegate alla misura ( divieto di
allontanarsi dal domicilio e autorizzazione a recarsi al Sert per assumere
metadone) e quindi il giudizio del Tribunale sulla persistente pericolosità dello
stesso sarebbe privo di motivazione.
Inoltre, l’ordinanza impugnata non avrebbe considerato i progressi compiuti
dall’istante rispetto alla entità della pregressa tossicodipendenza, né valutato
l’opportunità di revocare, al più, la sola autorizzazione a recarsi al Sert.

3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando
che l’accertata assunzione di stupefacenti costituiva specifica violazione delle
prescrizioni inerenti al programma terapeutico.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso risulta manifestamente infondato e va perciò dichiarato
inammissibile.

2

della pena di anni tre e mesi quattro di reclusione, era stato ammesso a

Il ricorrente non contesta la circostanza della sua assunzione di
stupefacenti, ma sostiene che tale condotta non avrebbe violato alcuna delle
prescrizioni connesse alla misura degli arresti domiciliari né potrebbe giustificare
il rigetto delle misure alternative richieste.
Il provvedimento con cui, ai sensi dell’art. 656, comma 10, cod. proc.
pen., viene mantenuta la misura degli arresti domiciliari è funzionale alla
successiva decisione del Tribunale di sorveglianza in ordine alla richiesta di
ammissione a misure alternative.

misure richieste a conseguire, considerata la personalità del condannato, la
risocializzazione dello stesso.
L’esame della personalità del candidato alle misure alternative deve tener
conto dei precedenti penali ( del loro numero, della loro gravità, dell’esito
conseguito da precedenti periodi di detenzione) e di tutti gli elementi che
concorrono a definirla ( il contesto familiare, l’inserimento lavorativo), ma si
deve indirizzare in special modo verso l’attualità, considerando quindi anche la
condotta successiva al reato, onde verificare se risulta avviato un ripensamento
delle scelte delinquenziali operate in passato ( Sez. 1, 5.5.2015, Incarbone).
In tale prospettiva, non vi è dubbio che la assunzione volontaria di
sostanze stupefacenti, compiuta nell’attualità e nonostante il percorso
terapeutico avviato, evidenzia una personalità che non ha preso le distanze verso
le condotte antisociali e, piuttosto, pare orientata ad un utilizzo strumentale delle
misure alternative, viste unicamente come mezzo per evitare l’afflittività della
detenzione carceraria.
Il ricorso, da una parte, collega il giudizio sulla personalità del condannato
alla formale osservanza delle prescrizioni in tema di luoghi, orari e percorsi e,
dall’altra, valorizza il cammino comunque intrapreso rispetto alla più grave
tossicodipendenza del passato.
Ora, il rispetto delle prescrizioni connesse alla misura alternativa è
funzionale a dare contenuto alla misura e può costituire indice della reale o meno
adesione del soggetto alla prospettiva rieducativa, ma la mera osservanza
formale non preclude un negativo giudizio, fondato su altri elementi, della
personalità del condannato.
L’assunzione di stupefacenti, nonostante il programma terapeutico
iniziato, dimostra la perdurante adesione del soggetto a scelte di vita devianti, e
la considerazione della tipologia dello stupefacente assunto ( droga cd. leggera)
non rileva positivamente, in quanto comunque costituisce condotta che
smentisce l’adesione del soggetto alla finalità rieducativa.

3

Il giudizio da compiere attiene alla valutazione circa la idoneità delle

I motivi di ricorso proposti risultano quindi manifestamente infondati, con
conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso.

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.

proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in
mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa
di inammissibilità ( Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al
versamento di una somma a favore della Cassa delle Ammende, che si reputa

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 27.11.2017.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Michele Bianchi

Angela Tardio
,

CORTE SUPREMA Di CASSAZIONE
Prima Sezione Penale

Depositata in Cancelleria oggi
Roma, o 1.1. 6 APR. 2018

equo determinare in C 2.000, 00.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA