Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16902 del 23/11/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 16902 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: MAGI RAFFAELLO

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sul ricorso proposto da:
FISICHELLA MARIO nato il 08/03/1966 a MESSINA

avverso l’ordinanza del 26/10/2016 del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINA
sentita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;
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lette/se4t4te le conclusioni del PG R_.

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Data Udienza: 23/11/2017

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa in data 26 ottobre 2016 il Tribunale di Sorveglianza di Messina
ha respinto l’ istanza di differimento pena per ragioni di salute (anche nella forma della
detenzione domiciliare) proposta da Fisichella Mario.
In motivazione si evidenzia che il quadro clinico di tipo ínternistico non è di tale gravità
da imporre la sospensione dell’esecuzione. Si fa inoltre riferimento a due circostanze di

necessari al monitoraggio delle condizioni di salute; b) dall’avvenuta programmazione di
intervento chirurgico teso a risolvere la problematica di tipo ortopedico (caso di
osteomielite).
La condotta in espiazione è caratterizzata, inoltre, da numerosi episodi negativi, di
intolleranza, con sanzioni disciplinari applicate e revoca di una precedente misura
alternativa per inosservanza delle prescrizioni.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo del difensore Fisichella Mario, deducendo vizio di motivazione.
Il ricorrente evidenzia che la documentazione sanitaria non sarebbe stata correttamente
valutata, atteso che in data 6 settembre 2016 era stato diagnosticato un peggioramento
(ulcera alla gamba destra) il che depone per la inadeguatezza del trattamento praticato
presso il luogo di detenzione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti.
Ed invero, la programmazione dell’intervento chirurgico, indicata nel provvedimento
impugnato, appare finalizzata alla risoluzione del profilo oggetto di doglianza, il che
esclude una incompletezza valutativa.
Per il resto, il ricorrente non si confronta realmente con i contenuti del provvedimento
impugnato, specie in riferimento al rilievo della condotta ostruzionistica. Correttamente
tale condotta è stata valutata come incidente sui profili trattati, atteso che in diritto
questa Corte di legittimità ha più volte precisato che in tema di differimento obbligatorio
o facoltativo della pena ovvero di concessione della detenzione domiciliare per grave
infermità fisica, il giudice dell’esecuzione può legittimamente porre a fondamento del
diniego la condotta volontaria ed oppositiva del condannato, tesa strumentalmente ad
amplificare le patologie che lo affliggono, atteso che, in tal caso, l’offerta terapeutica è
resa inadeguata anche da una scelta imputabile al medesimo (di recente, in tal seso, v.
Sez. I n. 43586 del 18.5.2017, rv 271402).

2

rilievo rappresentate : a) dai pregressi rifiuti opposti dal Fisichella a visite e ricoveri

Alla declaratoria di inammissibilità consegue ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. la
condanna al pagamento delle spese processuali e , in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al
versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 23 novembre 2017

Il Consigliere estensore
Raffaello Magi

Il Presidente
Francesco Maria Silvio Bonito

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CORTE SUPREMA DI CA AZIONE
Prima Sezione Penak

Depositata in Cancelleria oggi

Roma, lì 11.6

equo determinare in euro 2.000,00 .

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