Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16901 del 11/10/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 16901 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: SIANI VINCENZO

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sul ricorso proposto da:
SIRACUSA NUNZIATO nato il 24/10/1970 a TERME VIGLIATORE

avverso l’ordinanza del 05/07/2016 della CORTE ASSISE APPELLO di MESSINA
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;
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Data Udienza: 11/10/2017

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe, emessa il 5 luglio – 5 agosto 2016 dalla Corte
di assise di appello di Messina, in funzione di giudice dell’esecuzione, come
corretta con successivo provvedimento del Giudice per le indagini preliminari di
Messina del 24 – 26 settembre 2016, è stata accolta la richiesta, avanzata dal
Procuratore generale presso quella Corte, di revoca dell’indulto applicato dal
Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina, con ordinanza del 2

240,00 di multa inflitta a Nunziato Siracusa dalla Corte di appello di Messina in
data 8 luglio 2009, irrevocabile il 21 novembre 2009, e dell’indulto applicato dalla
Corte di appello di Messina, con ordinanza del 23 luglio 2009, in relazione alla
pena di mesi tre di arresto ed euro 9.483,54 di ammenda irrogata al Siracusa
dalla sentenza della stessa Corte di appello in data 24 aprile 2007, irrevocabile il
21 febbraio 2008.

2.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso il Siracusa chiedendone

l’annullamento e adducendo un unico motivo, articolato in due censure.
2.1. Con la prima censura è dedotta violazione del diritto di difesa: la Corte di
assise di appello non aveva tenuto conto del rilievo che, dopo l’avviso avente ad
oggetto la fissazione dell’udienza per la trattazione dell’incidente di esecuzione, il
Siracusa aveva provveduto a nominare il nuovo difensore di fiducia (nella persona
dell’avv. Angelo Bonfiglio), al quale non era stato mai notificato alcun avviso e
che, dunque, non aveva potuto esplicare effettivamente la difesa nel suo
interesse, nonostante il procedimento, che aveva visto la presenza del solo
difensore d’ufficio, fosse stato trattato una prima volta il 26 maggio 2016 ed una
seconda volta, all’esito di rinvio determinato dall’adesione del difensore di ufficio
all’astensione dalle udienze proclamata dalle Camere penali, il 5 luglio 2016.
2.2. Con la seconda censura si prospetta la violazione della legge n. 241 del
2006, poiché le condanne riportate dal ricorrente nel quinquennio successivo
all’entrata in vigore della suddetta legge non superavano, sommando le pene
detentive, il limite dei due anni, stabilito per la revoca del beneficio.

3. Il Procuratore generale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità
del ricorso, in quanto, sul primo punto, il decreto di fissazione dell’udienza
camerale era stato notificato in tempo antecedente alla nomina del nuovo
difensore di fiducia, con revoca del precedente, non dovendo rinnovarsi l’avviso al
nuovo difensore, e, circa il secondo punto, la condanna alla pena detentiva di anni

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marzo 2010, in relazione alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro

otto di reclusione inflitta con sentenza definitiva al Siracusa, riportata al n. 14 del
certificato del casellario giudiziale, confermava la fondatezza dell’avvenuta revoca.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L’impugnazione si profila infondata e va, pertanto, rigettata.

2.

Si premette che la Corte territoriale – con il provvedimento, come

tema di contraddittorio ed ha considerato sussistenti i presupposti per la revoca
dell’indulto concesso con i due indicati provvedimenti, in quanto il Siracusa aveva
commesso, entro cinque anni dall’entrata in vigore della legge n. 241 del 2006, il
reato accertato con sentenza della Corte di assise di appello emessa in data 11
marzo 2014, irrevocabile il 12 novembre 2015, in relazione al quale gli era stata
inflitta la pena di anni otto di reclusione.

3. Ora, la prima censura articolata dal Siracusa – operato l’esame degli atti,
consentito dalla natura della questione – non può ritenersi fondata. Come ha
segnalato l’Autorità requirente, proposta dal Procuratore generale territoriale la
richiesta di revoca dell’indulto, il giudice dell’esecuzione ha proceduto alla
fissazione dell’udienza camerale del 26 maggio 2016, ai sensi dell’art. 674 cod.
proc. pen., ed ha fatto notificare l’avviso all’interessato, Nunziato Siracusa, ed al
suo difensore (avv. Tindaro Celi): la prima notificazione, inviata la richiesta alla
Casa di reclusione “San Michele” di Alessandria, si è perfezionata a mani proprie
del destinatario il 9 aprile 2016; la seconda notificazione, inviata al professionista
mediante posta elettronica certificata, si è perfezionata, con l’attestazione di
avvenuta accettazione, in data 8 aprile 2016. Il contraddittorio si è così instaurato
in modo valido: il fatto che poi il Siracusa, ricevuta la notificazione in data 9 aprile
2016, abbia nominato in pari data altro professionista affinché lo difendesse in via
fiduciaria nel procedimento (l’avv. Angelo Bonfiglio) non ha fatto sorgere l’onere
per l’ufficio di estendere l’avviso di fissazione dell’udienza al difensore la cui
nomina era sopravvenuta al perfezionamento delle formalità di instaurazione del
contraddittorio, essendo, invece, onere del rappresentato informare, all’atto della
nomina, il nuovo difensore dello stadio della procedura in atto.
E’, al riguardo, stato già affermato, anche dal consesso più autorevole della
giurisprudenza di legittimità, che l’avviso di fissazione dell’udienza deve essere
effettuato al difensore dell’imputato che riveste tale qualità, di ufficio o di fiducia,
all’atto di fissazione dell’udienza, e non anche all’avvocato che abbia acquistato
successivamente tale veste, in quanto con l’emissione dell’avviso si cristallizza la

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successivamente corretto per errori di carattere materiale – non ha rilevato vizi in

situazione processuale relativa agli adempimenti di cancelleria (Sez. U, n. 24630
del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263600; Sez. 3, n. 5096 del 10/10/2013, dep.
2014, Di Cavolo, Rv. 258839; Sez. 4, n. 14700 del 10/01/2013, Sigrisi, Rv.
254747, ha specificato che la rituale esecuzione della notifica del decreto di
citazione al difensore di fiducia non determina a carico dell’ufficio procedente
alcun obbligo di ulteriore notifica al nuovo difensore successivamente nominato
dall’imputato, anche quando l’altro difensore risulti essere stato revocato e,
pertanto, la relativa omissione non è causa di nullità). In quest’ultimo caso, al

diritto di intervenire all’udienza, ma con onere per il suo assistito di informarlo
della data della sua celebrazione (Sez. 1, n. 19442 del 23/04/2008, Errante, Rv.
240289). Diversamente opinando, portando il discorso alle estreme conseguenze,
si attribuirebbe alla parte il potere di ritardare, anche indefinitamente, la
celebrazione dell’udienza (Sez. 1, n. 3955 del 30/06/1995, Restelli, Rv. 202200).
Pertanto, la Corte di merito ha osservato,

in procedendo,

il principio

suindicato.

3. In ordine alla seconda censura, si appalesa incongruo il riferimento
compiuto dal ricorrente alle due pronunzie che l’hanno condannato per i reati,
commessi in tempo antecedente alla legge n. 241 del 2006, alle pene ritenute dai
provvedimenti citati in parte narrativa suscettibili di essere condonate.
Invero, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina ha
applicato, con ordinanza del 2 marzo 2010, l’indulto al Siracusa in ordine alla pena
detentiva inflittagli dalla Corte di appello di Messina in data 8 luglio 2009,
irrevocabile il 21 novembre 2009, per il reato di furto commesso in Terme
Vigliatore nel novembre 2002, sentenza che lo aveva condannato alla pena di anni
uno, mesi quattro di reclusione ed euro 240,00 di multa
Inoltre, la Corte di appello di Messina ha applicato, con ordinanza del 23
luglio 2009, l’indulto al Siracusa in relazione alla pena di mesi tre di arresto ed
euro 9.483,54 di ammenda irrogatagli dalla sentenza della stessa Corte di appello
in data 24 aprile 2007, irrevocabile il 21 febbraio 2008, per violazione
contravvenzionale della normativa edilizia commessa in Terme Vigliatore in epoca
anteriore e prossima al 15 ottobre 2003.
L’applicazione del provvedimento di generale clemenza era avvenuta nel
rispetto dei precetti stabiliti dalla legge n. 241 del 2006 trattandosi di reati
commessi entro il 2 maggio 2006, nei limiti di pena pure fissati, al di fuori del
catalogo delle fattispecie escluse.
Assodato ciò, la revoca dell’indulto è stata invece determinata dall’aver
riportato, il Siracusa, la condanna emessa dalla Corte di assise di appello di

difensore di fiducia nominato dopo la succitata cristallizzazione spetta – certo – il

Messina in data 11 marzo 2014, irrevocabile il 12 novembre 2015, che, in parziale
riforma della sentenza emessa dalla Corte di assise di Messina del 28 marzo 2012,
ha irrogato al suddetto Siracusa la pena di anni otto di reclusione per il reato di
associazione di tipo mafioso, ex art. 416-bis cod. pen., commesso in Mazzarrà
Sant’Andrea ed altre località limitrofe, dal 4 giugno 2002 all’8 aprile 2008.
Questa condanna, al lume dell’art. 1, comma 3, legge n. 241 del 2006,
afferendo alla commissione entro il quinquennio dalla data di entrata in vigore del
provvedimento di generale clemenza di delitto non colposo, per il quale la pena

revoca di diritto dell’indulto applicato in precedenza, sulla base della legge stessa.
Mette soltanto conto precisare che, in relazione alla natura di reato
permanente di quello accertato con tale condanna, è stato già affermato – e va
ribadito anche in questa sede – il principio di diritto secondo cui, ai fini della
revoca dell’indulto, previsto dalla legge n. 241 del 2006, per delitto non colposo
commesso nel quinquennio successivo alla data di entrata in vigore del decreto di
clemenza, in caso di reato permanente è sufficiente che nel quinquennio in
questione sia caduto un qualsiasi segmento della permanenza nel reato (Sez. 1,
n. 38342 del 21/07/2016, dep. 2017, D’Onofrio, n. m.; Sez. 1, n. 42384 del
28/05/2016, Leo, Rv. 268274).
Il limite di due anni entro cui è ricompresa la durata della pena detentiva
indultata a cui si è riferito il ricorrente integra, pertanto, parametro del tutto
irrilevante rispetto alla verifica che il giudice dell’esecuzione era chiamato a
compiere e che ha rettamente compiuta, senza peraltro avere alcun margine di
discrezionalità, una volta riscontrata la sussistenza dei presupposti della revoca.
Anche la seconda censura va, dunque, disattesa.

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ric-orrente al pagamento
delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in data 11 ottobre 2017

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Il Consig ere Este sore

Prima Sezione Penale

Il Presidente

detentiva irrogata era non inferiore a due anni di reclusione, ha integrato causa di

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