Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1690 del 11/12/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 1690 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: RAMACCI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) PELLEGRINO GIORGIO N. IL 21/12/1956
avverso la sentenza n. 250/2009 TRIB.SEZ.DIST. di GALATINA, del
20/12/2010
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/12/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCA RAMACCI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 6, Delà,
che ha concluso per/

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 11/12/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Lecce – Sezione Distaccata di Galatina, ha affermato la
penale responsabilità di Giorgio PELLEGRINO, dirigente dell’Ufficio tecnico
comunale del Comune di Sternatia, che ha condannato alla pena dell’ammenda,
per la violazione dell’art. 256, comma 1 lett. a) e b) d.lgs. 152\06 perché aveva

amianto, pneumatici, plastica, batterie esauste, sanitari, stoffa, vetro e RSU)
un’area di circa 6.000 metri quadrati di proprietà comunale in assenza di titolo
abilitativo.
Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione.

2. Con un unico motivo di ricorso deduce la violazione di legge, rilevando
che essendo l’area adibita ad «ecopiazzola» avrebbe dovuto tenersi conto della
definizione di tali strutture fornita dall’art. 183, comma 1, lett. mm ) d.lgs. 152\06
e della disciplina dei centri di raccolta introdotta, come disposto dal citato
articolo, con D.M. 8.4.2008 il quale prevede, in via transitoria, nell’art. 2, comma
7 la possibilità per i centri di raccolta già operanti di conformarsi alle disposizioni
del decreto medesimo nel termine dì 60 giorni dalla data di pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale della delibera del Comitato nazionale dell’Albo gestori
ambientali di cui al precedente comma 5, termine non ancora scaduto alla data
di commissione del reato (24.7.2008).
Aggiunge che, in ragione della sua qualifica, egli si sarebbe limitato alla
gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani secondo le direttive impartitegli
dall’organo politico dell’ente di appartenenza, che con delibera di Giunta aveva
disposto la creazione dell’ecopiazzola, con decisione che non avrebbe potuto in
alcun modo sindacare, dovendovisi inevitabilmente adeguare, cosicché non
avrebbe potuto essergli addebitata alcuna responsabilità per i fatti oggetto di
contestazione.
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è infondato.
Occorre preliminarmente individuare il regime giuridico delle cosiddette

1

adibito a deposito di rifiuti, anche pericolosi, (carcasse di frigoriferi, onduline in

«ecopiazzole» o «isole ecologiche».
La definizione di tali aree è stata introdotta nel d.lgs. 152\06 ad opera del
d.lgs. 4\2008 (in vigore dal 13.2.2008), il quale ha disposto, con l’art. 2, comma
20, la modifica dell’art.183 del «codice ambientale», il quale alla lettera cc)
contemplava i

«centri di raccolta».

Ciò è verosimilmente avvenuto, come

osservato da accorti commentatori, in ragione dei principi fissati dalla
giurisprudenza di questa Corte e di cui meglio si dirà successivamente.
A seguito delle modifiche poi apportate alla richiamata disposizione, la

articolo, nella quale si legge che si intende come tale un’ «area presidiata ed
allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per
l’attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per
frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di
recupero e trattamento».
L’art. 183 d.lgs. 152\06 stabiliva, fin dall’origine, che alla disciplina dei centri
di raccolta doveva provvedersi con decreto del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata Stato – Regioni,
città e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28.8.1997, n. 281.
Ciò avveniva con il D.M. 8.4.2008, recante «Disciplina dei centri di raccolta
dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall’articolo 183,
comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modifiche» (in G.U. n. 99 del 28.4.2008) nel quale i «centri di raccolta» venivano
individuati nell’articolo 1.
I titoli abilitativi richiesti venivano indicati nel successivo articolo 2, che
individuava anche la disciplina transitoria per i centri già in attività, mentre gli
allegati fornivano l’indicazione dei requisiti tecnico – gestionali dei centri
medesimi ed i modelli di «scheda rifiuti».
Con Deliberazione del 29.7.2008 (in G.U. n. 206 del 3.9.2008) il Comitato
nazionale dell’Albo nazionale gestori ambientali ha indicato criteri e requisiti per
l’iscrizione all’Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell’attività di gestione
dei centri di raccolta di cui al D.M. 8.4.2008. E’ questo il provvedimento al quale
si riferisce il ricorrente nel ricordare la disciplina transitoria di cui all’art. 2,
comma 7 del D.M., osservando che, alla data di commissione del reato indicata
nell’imputazione, il termine per l’adeguamento non era ancora scaduto.
Il D.M. 8 aprile 2008, tuttavia, è stato successivamente dichiarato
improduttivo di effetti con nota dell’Ufficio Legislativo del Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare del 4 novembre 2008, con la quale veniva
reso noto che esso, al momento della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,
non poteva produrre effetti in quanto era privo dei necessari riscontri da parte

2

definizione di «centro di raccolta» è ora contenuta nella lettera mm) del citato

degli organi di controllo. Con la medesima nota il predetto Ufficio legislativo
precisava anche che l’inefficacia del d.m., perdurando al momento dell’adozione
della citata deliberazione 29.7.2008, si era riverberata sulla delibera stessa ed
invitava il Comitato nazionale a voler formalizzare il ritiro in autotutela della
deliberazione stessa, cosa che avveniva con deliberazione del 25.11.2008 ( in
G.U. n. 295 del 18.12,2008).
Con successivo D.M. 13.5.2009 sono state apportate modifiche al decreto
8.4.2008, sostanzialmente ampliando le categorie di rifiuti conferibili rispetto

cui all’art. 2, comma 7, termini ulteriormente prorogati al 30 giugno 2010
dall’articolo 8, comma 4-ter, d.l. 30.12.2009, n. 194, convertito nella legge
26.2.2010 n.25.
In seguito, con Deliberazione del 20 luglio 2009, il Comitato nazionale
dell’Albo nazionale gestori ambientali (in G.U. n. 180 del 5.8.2009) ha
nuovamente fissato criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo nella categoria 1 per
lo svolgimento dell’attività di gestione dei centri di raccolta.
L’art. 1 del D.M. 8 aprile 2008, come modificato dal successivo D.M.
20.7.2009, individua i «centri di raccolta» comunali o intercomunali come
«costituiti da aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di
raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli
impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recupera bili, di
smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato I, paragrafo 4.2,
conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non
domestiche anche attraverso il gestore del servizio pubblico, nonché dagli altri
soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche
tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche».

4. Dall’esame di tale disposizione e della definizione di cui all’art. 183 lett.
mm ) del digs. 152\06, emerge chiaramente che la qualificazione di una
determinata struttura come «centro di raccolta» presuppone la rispondenza a
determinati requisiti riguardanti, in primo luogo, le caratteristiche dell’area
destinata allo scopo, che si richiede essere opportunamente
«presidiata»,

«allestita»

e

quindi organizzata per garantire un corretto e controllato

svolgimento delle attività, come si ricava anche dalla indicazione dei requisiti
tecnico gestionali contenuta nell’allegato 1 al D.M., ove si specificano le modalità
di localizzazione del centro di raccolta, le sue caratteristiche costruttive e
strutturali e le modalità di conferimento che prevedono l’esame visivo effettuato
da un addetto e di deposito, rispetto al quale sono fissati limiti temporali e
gestione.

all’originaria elencazione, nonché dilatando i termini della disciplina transitoria di

e

Risultano dettagliatamente specificate, inoltre, le attività che possono
espletarsi nel centro, con esclusione, quindi, di ogni altra attività, indicando
modalità e natura dei rifiuti, nonché la loro provenienza, riferendosi la
disposizione al conferimento, in maniera differenziata, dalle utenze domestiche e
non domestiche e dagli altri soggetti tenuti al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti
dalle utenze domestiche.
Di non minor rilievo è poi la elencazione (punto 4 allegato 1 al D.M.) delle
tipologie di rifiuti conferibili al centro di raccolta ed indicate in modo tassativo.
flussi omogenei, attraverso l’individuazione delle loro caratteristiche e delle
diverse tipologie e frazioni merceologiche, separando i rifiuti potenzialmente
pericolosi da quelli non pericolosi e quelli da avviare a recupero da quelli
destinati allo smaltimento.
5. Il regime autorizzatorio è stabilito dall’art. 2 del D.M., ove si specifica che
la realizzazione o l’adeguamento dei centri di raccolta deve essere eseguito in
conformità con la normativa vigente in materia urbanistica ed edilizia,
prevedendo che il Comune territorialmente competente ne dia comunicazione
alla Regione e alla Provincia.
Viene inoltre precisato che l’allestimento e la gestione dei centri devono
avvenire in conformità alle disposizioni di cui all’allegato I, che costituisce parte
integrante del decreto, ad eccezione dei centri costituiti unicamente da cassoni
scarrabili destinati a ricevere rifiuti non pericolosi di provenienza domestica ai
quali è richiesto il rispetto solo di alcuni requisiti dell’allegato I, specificamente
indicati.
Il soggetto che gestisce il centro deve essere inoltre iscritto all’Albo
nazionale gestori ambientali nella Categoria 1 «Raccolta e trasporto dei rifiuti
urbani» di cui all’articolo 8 del decreto del Ministro dell’ambiente 28 aprile 1998,

n. 406, in base ai criteri, modalità e termini per la dimostrazione della idoneità
tecnica e della capacità finanziaria stabiliti con deliberazione del Comitato
nazionale dell’Albo gestori ambientali.
Infine, si è già detto, in precedenza, della disciplina transitoria di cui all’art.
2, comma 7 del d.m. in esame.
6. Così inquadrato il regime dei centri di raccolta, occorre ricordare
brevemente quanto osservato, nel tempo dalla giurisprudenza di questa Corte sul
tema delle «ecopiazzole» o «isole ecologiche»
Antecedentemente alla introduzione della definizione di «centro di raccolta»
nel d.lgs. 152\06, con atteggiamento di estremo rigore, si era sempre ritenuto,

I rifiuti conferiti devono inoltre essere collocati in aree distinte del centro per

anche sotto la vigenza del d.lgs. 22\97, che le piazzole comunali destinate alla
raccolta differenziata dei rifiuti urbani avessero natura di centri di stoccaggio, in
quanto vi si effettuano attività di smaltimento, consistente nel deposito
preliminare in vista di altre operazioni di smaltimento definitive o attività di
recupero, consistente nella messa in riserva, ritenendo, di conseguenza, che
neppure la possibilità per i comuni di esercitare in regime di privativa la gestione
dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento, allora prevista dall’art. 21
del d.lgs. 5.2.1997 n. 22, potesse escludere che le attività di smaltimento o di
28 del citato d.lgs. n. 22\97, o alle procedure semplificate provinciali ex artt. 31,
32, 33 dello stesso decreto (Sez. III n. 26379, 18 luglio 2005; Sez. III n. 34665, 28
settembre 2005).
Veniva anche esclusa l’applicabilità del regime di favore riferito al deposito
temporaneo, rilevando che nel concetto di luogo di produzione dei rifiuti non
rientra l’intero territorio comunale rispetto ai rifiuti prodotti dai suoi cittadini, ma
lo stesso si estende al massimo sino a ricomprendere siti infrastrutturali collegati
tra loro all’interno di un’area delimitata, individuando l’attività svolta come
stoccaggio soggetto, quindi, ad autorizzazione (Sez. III n. 45084, 12 dicembre
2005. V. anche Sez. III n.7285, 22 febbraio 2007).
La qualifica delle isole ecologiche come aree ove vengono svolte operazioni
di stoccaggio, soggette quindi la corrispondente regime autorizzatorio, veniva
avallata in due note del Ministero dell’ambiente (3 novembre 1998 avente ad
oggetto «Gestione delle ecopiazzole comunali per la raccolta differenziata dei

rifiuti urbani – Dlgs 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni»; 5 agosto
1999 avente ad oggetto «Gestione delle ecopiazzole comunali»)

mentre la

giurisprudenza amministrativa qualificava l’attività come raccolta, con pesatura
e raggruppamento (o separazione) dei vari tipi di rifiuto conferiti dai cittadini
diversa, quindi, dalle fasi di smaltimento o di recupero (Cons. Stato Sez. V n.609,
17 febbraio 2004) e la dottrina assumeva posizioni contrastanti, in alcuni casi
condividendo ed in altri avversando tali posizioni.
Successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. 152\06, richiamando
l’orientamento precedentemente espresso, si è nuovamente affermato che le

«ecopiazzole» necessitano della prevista autorizzazione, in quanto centri di
stoccaggio in cui si svolge una fase preliminare alle attività di smaltimento o di
recupero dei rifiuti (Sez. III n. 12417, 20 marzo 2008; Sez. III n. 9103, 28 febbraio
2008; Sez. III n. 10259, 9 marzo 2007).
7. A seguito dell’introduzione nel d.lgs. 152\06 della già ricordata definizione
di «centro di raccolta» , questa Corte ha preso atto della modifica normativa,

recupero esercitate fossero soggette alle autorizzazioni regionali previste dall’art.

t

osservando, in una prima occasione (Sez. III n.7950, 1 marzo 2011), che dopo
l’entrata in vigore del ellgs. n. 4\2008 e del d.m. 8.4,2008, come modificato dal
successivo del 13 maggio 2009, le piazzole comunali destinate alla raccolta
differenziata dei rifiuti urbani non necessitano più della autorizzazione regionale
o provinciale, non venendo ivi svolta alcuna attività di stoccaggio.
Tale assunto, espresso peraltro in modo estremamente sintetico in ragione
delle specifiche esigenze del caso esaminato, è stato successivamente ribadito in
maniera più articolata (Sez. III n.17864, 9 maggio 2011, non massimata) dando
precedenza consolidatosi ed affermando che, al fine di verificare la necessità o
meno dell’autorizzazione regionale per le c.d. ecopiazzole, occorre in concreto
anzitutto verificare se si sia in presenza di un centro di raccolta dei rifiuti e se il
centro sia rispondente ai requisiti indicati dai decreti ministeriali di riferimento,
dovendosi escludere, in caso affermativo, la necessità di autorizzazione regionale
e, dunque, la configurabilità del reato per il mancato rilascio. Solo nel caso in cui
si verifichi la non rispondenza alle previsioni indicate o si accerti l’effettuazione
presso il centro di raccolta di attività che esulano dalla funzione propria di essi si
potrà valutare la necessità dell’autorizzazione regionale traendo le necessarie
conseguenze sul piano penale dalla sua mancanza.
8. Tale principio è pienamente condivisibile e deve essere nuovamente
ribadito con ulteriori precisazioni.
E’ evidente che, a seguito dell’introduzione nel d.lgs. 152\06 della definizione
di «centro di raccolta», non può più essere seguito l’orientamento che attribuiva
in passato alle «ecopiazzole» la qualifica di centri di stoccaggio di rifiuti soggetti
al corrispondente regime autorizzatorio, poiché tali aree sono ora
normativamente individuate, ma è altrettanto evidente che, una volta
determinata la nozione di «centro di raccolta», la soggezione alla relativa
disciplina introdotta con i decreti ministeriali di cui si è detto in precedenza deve
ritenersi riservata esclusivamente a quelle aree che presentino caratteristiche
corrispondenti a quelle indicate nell’art. 183, lettera mm) del d.lgs. 152\06.
9.

Deve conseguentemente escludersi che, al di fuori dell’ipotesi

contemplata dal legislatore, la predisposizione di aree attrezzate per il
conferimento di rifiuti astrattamente riconducibili ad un generico concetto di
«ecopiazzo/a» o «isola ecologica» possa ritenersi sottratta alla disciplina generale

sui rifiuti, poiché l’intervento del legislatore ha ormai definitivamente delimitato
tale nozione prevedendo, peraltro, una regime autorizzatorio e gestionale che,
come si è visto, consente il conferimento ai centri di raccolta di un’ampia gamma

anche atto delle critiche mosse dalla dottrina all’indirizzo interpretativo in

di rifiuti in maniera controllata. In tutti i casi in cui non vi sia corrispondenza con
quanto indicato dal legislatore dovrà procedersi ad una valutazione dell’attività
posta in essere secondo i principi generali in materia di rifiuti.
10. Nel caso in esame, il Tribunale, pur richiamando la sola giurisprudenza di
questa Corte antecedente all’introduzione della definizione di cui all’art. 183, lett.
mm ) d.lgs. 152\06 è comunque giunto a conclusioni corrette circa la
qualificazione dell’attività svolta in assenza di valido titolo abilitativo,

256, comma 1 lett. b) d.lgs. 152\06 per l’illecita gestione di rifiuti effettuata
nell’area definita «ecopiazzola».
Invero, come emerge dal tenore del provvedimento impugnato, l’area in
questione non presentava alcuna delle caratteristiche richieste per i centri di
raccolta come attualmente definiti, configurandosi, invece, quello che il giudice
del merito definisce dapprima un «deposito incontrollato di rifiuti di vario tipo»
(pag.1 della sentenza) precisando successivamente (pag.3) che all’atto del
sopralluogo il sito «risultava essere profondamente degradato, con rifiuti sparsi
su tutta l’area in maniera indiscriminata»

nonostante la difesa avesse

documentato il periodico prelievo di rifiuti da parte di ditte autorizzate.
Va peraltro evidenziato che, dalla descrizione dei rifiuti, pericolosi e non,
gestiti nell’area, emerge la presenza di tipologie non contemplate dall’allegato i.
al d.m, del 2008, come, ad esempio, le onduline in amianto di cui al capo di
imputazione.

11. L’assenza delle condizioni di legge per la collocazione dell’area
nell’ambito dei centri di raccolta e l’accertata effettuazione di illecite attività di
gestione esclude anche la possibilità di ritenere applicabile, nella fattispecie, la
disciplina transitoria di cui all’art. 2, comma 7 D.M. 8 aprile 2008, come
modificato dal successivo D.M. 20.7.2009, poiché detto articolo si riferisce
espressamente ai «centri di raccolta di cui all’articolo 1» del medesimo decreto,
descritti, come si è già detto, quali «aree presidiate ed allestite ove si svolge
unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni
omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni
non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato
I, paragrafo 4.2, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze
domestiche e non domestiche anche attraverso il gestore del servizio pubblico,
nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro
di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche», caratteristiche che il
sito per cui è processo certamente non possedeva.

7

legittimamente ritenendo configurabile l’ipotesi contravvenzionale di cui all’art.

Ne consegue l’infondatezza della deduzione formulata in ricorso circa
l’applicabilità al caso in esame della richiamata disciplina transitoria.
12. A conclusioni analoghe deve pervenirsi per quanto attiene all’ulteriore
questione concernente la responsabilità del ricorrente prospettata in ricorso
richiamando una decisione di questa Corte (Sez. III n. 19882, 11 maggio 2009).
La menzionata decisione riguarda l’individuazione del soggetto sul quale
incombe l’onere di richiedere l’autorizzazibne alla gestione dei rifiuti, individuato
dell’entrata in vigore dell’ordinamento degli enti locali, il quale ha conferito ai
dirigenti amministrativi autonomi poteri di organizzazione delle risorse, permane
comunque in capo al sindaco sia il compito di programmazione dell’attività di
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sia il potere di intervento nelle situazioni
contingibili e urgenti, sia il dovere di controllo sul corretto esercizio delle attività
autorizzate (dalla motivazione emerge, inoltre, che risultava provato il personale
compimento di atti di gestione da parte del sindaco).
Si tratta di un principio certamente condivisibile ma non pertinente al caso in
esame, poiché risulta accertato in fatto dal giudice di merito, con richiami agli
esiti dell’istruzione dibattimentale e, segnatamente, alla deposizione di un teste
ed alla documentazione acquisita al fascicolo, che, quantomeno nell’ultimo
periodo, le attività di gestione presso il sito erano state direttamente disposte dal
ricorrente,

«autorizzandole»

quale responsabile del servizio (pag.1 della

provvedimento impugnato). La condotta posta in essere era dunque del tutto
idonea a configurare il reato contestato.
13. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con le consequenziali statuizioni
indicate in dispositivo.

RQ.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento.
Così deciso in data 11,12.2012

in quell’occasione nel sindaco in relazione al fatto che, anche a seguito

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