Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1690 del 04/12/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 1690 Anno 2014
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: SERPICO FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MUNTARIELLO GIUSEPPE N. IL 18/03/1981
avverso l’ordinanza n. 1456/2013 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
07/03/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO
SERPICO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.E . SELVAGGI intese ,n1 rigetto
del ricorso;

Data Udienza: 04/12/2013

RITENUTO in FATTO
e
CONSIDERATO in DIRITTO
Sulla richiesta di riesame proposta nell’interesse di MUNTARIELLO GIUSEPPE
avverso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere del GIP presso il Tribunale di Napoli in data 28-01-2013 in relazione al delitto di partecipazione ad-associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti

facenti capo al clan Sacco-Bocchetti,aggravato ex art.7 DLI52/91 conv.to
in L.203/91,i1 Tribunale del riesame di Napoli,con ordinanza in data 7-3-011
ribadiva la sussistenza della gravità indiziaria e del concreto pericolo di
recidivanza,avuto riguardo ai criteri permeanti detta valutazione in relazic
ne al co.3″ dell’art.275 cpp. in rapporto al titolo del reato contestato,
stante l’assenza di apprezzabili elementi sconfessanti detti allarmanti
aspetti a supporto delle cennate esigenze cautelari.

Avverso tale ordinanza il MUNTARIELLO ha proposto ricorso per cassazione,

deducendo a motivi del gravame,a mezzo del proprio difensore,la violazione
dell’art.606 lett.b) ed e) cpp. in relazione agli art.125 co.3 A ,274 e 275

cpp. in punto di valutazione delle esigenze cautelari anche alla luce della
sentenza della Consulta n.57/013 quanto alla parziale illegittimità costituzionale del co.3″ dell’art.275 cpp.nella parte in cui non fa salva la

ipotesi che siano stati acquisiti elementi specufici in relazione al caso

concreto dai quali risulti che le esigenze cautelari possano essere soddi-

sfatte con altre misure cautelari.Nella specie,secondo il ricorrente,si era
omesso di valutare motivatamente il fatto che l’imputazione ascritta non po.
teva inquadrarsi nell’ipotesi di cui all’art.4I6 bis cp. e che la condotta

di asserita partecipazione alla contestata associazione era risalente ad epoca’anteriore di ben quattro anni rispetto alla data di emissione del prov.
vedimento cautelare ,con conseguente trascurata valutazione della concreta susSistenza di esigenze cautelari p asseritamente ribadita solo a livello di
di ipotrsi astratta e presuntiva.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei -motivi addotti,peraltro Là termini nori – immúni da genericità e talora addirittura temerari.

,

Consegue la condanna del ricorrente al psgamento delle spese processuali
e della somma equitativamente determinata in Euro MILLE/00 in favore della cassa delle am ende.
Va richiesta la Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.94 co.I” ter
disp.att.cpp.
Ed invero l a palese smentita delle controdeduzioni difensive,l’impugnata
‘ ordinanza si è fatta motivato,logico,corretto e puntuale carico di rappresen

tare le ragioni della ragionevole sussistenza della presunzione di cui al
co.3″ dell’art.275 cpp. avuto riguardo al titólo – del reato l alla condotta

dell’indagato l alle circostanze di tempo e modalità di attuazione della stessa,non trascurando di rapportarne le conseguenti incidenze sulla stessa

valutazione di adeguatezza e proporzionalità della misura intramuraria in

atto.Nè si è trascurato’il richiamo alla negativa ed allarmahte personalità
delinquenziale del ricorrente,gravato da plurimi e specifici precedenti penali a car , ferma di una perdurante pericolosità criminogena p pienamente giustificante la ritenuta concretezza del pericolo di recidivanza tuttora in
atto p in assenza di elementi concreti di validd spessore controdeduttivo
da parte della difesa(cfr.fol.4 ordinanza impugnata).

P. Q.M.
DICHIARA inammissibile il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento

delle spese processuali e della somma di Euro MILLE/b0= in favore della
cassa delle ammende.
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.94 co.I” ter

disp.att.cpp.
Così deciso in Roma t il

4-12-2013
IL

VRESIDpITE

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