Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 169 del 23/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 169 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DUBOLINO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SPINELLI AMELIA N. IL 24/02/1970
avverso la sentenza n. 1858/2005 CORTE APPELLO di ANCONA, del
12/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;

Data Udienza: 23/09/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto:
a) con riguardo al primo motivo, risulta dall’esame degli atti (cui la Corte ha
ritenuto di dover accedere, essendo stato denunciato un vizio “in procedendo”) che il
decreto di citazione a giudizio in grado di appello, per l’udienza del 12 luglio 2012,
fu notificato all’imputata„ a mani proprie, in data 21 giugno 2012 a cura della
direzione della casa circondariale di Teramo e che la stessa imputata, il 25 giugno
2012, rilasciò alla stessa direzione dichiarazione di rinuncia a presenziare alla
suddetta udienza; il che trova corrispondenza nel relativo verbale, ove si dà atto che
l’imputata è “assente per esp. rinuncia”;
b) con riguardo al secondo motivo, Io stesso si caratterizza per assoluta ed evidente
genericità, non risultando in alcun modo specificato quale fosse il contenuto delle
argomentazioni difensive sulle quali la corte di merito avrebbe “glissato”, e
risultando, oc c converso, dalla lettura dell’impugnata sentenza che la stessa corte ha
adeguata e logica motivazione a sostegno del confermato giudizio di
fornito più
colp2volezza,,'(,)1 puntuale ed analitico riferimento a tutto l’acquisito materiale
prolaatoro., costituito, in particolare, dalle dichiarazioni della persona offesa e dei
suoi fitinnliari, dai qua.i l’imputata era stata anche riconosciuta in fotografia;
– cic a ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimas equo liss:tre in euro mille;
P. Q. M.
La (.1.ctste dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del orocedmmto nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa
delle aml-riencle.
Così r:Iecis
P, ri. :1 23 settembre 2013

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza fu confermato il giudizio di penale responsabilità di
SPINELLI Amelia in ordine al reato di furto pluriaggravato di oggetti preziosi in
danno di Cesari Luigi;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa
dell’imputata, denunciando:
1) omessa notificazione del decreto di citazione in grado di appello, sull’assunto
che, essendo all’epoca essa imputata detenuta nella casa circondariale di Teramo, ivi
il decreto avrebbe dovuto esserle notificato;
2) di tètto di motivazione per avere la corte di merito “glissato sulle argomentazioni
dedotte con i motivi di appello”;

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