Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 169 del 22/09/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 169 Anno 2017
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: IMPERIALI LUCIANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SCUDO FAUSTO N. IL 30/05/1986
SCHIAVON ERIK GIORGIO N. IL 26/05/1988
avverso la sentenza n. 3903/2015 CORTE APPELLO di TORINO, del
09/12/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/09/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCIANO IMPERIALI
Udito il Procuratore Generale in persopa del Dott. EitM 2,
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che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv
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Data Udienza: 22/09/2016

RITENUTO IN FATTO
1.

Con sentenza del 6/3/2015 il Giudice per l’udienza preliminare del

Tribunale di Torino, all’esito di giudizio abbreviato, riconosceva la penale
responsabilità di Schiavon Erik Giorgio in ordine a dieci rapine aggravate
consumate ed una tentata, unificate dalla continuazione e, con le attenuanti
generiche, lo condannava alla pena ritenuta di giustizia (anni quattro di
reclusione ed euro 1.040,00 di multa), assolvendo, invece, Scudo Fausto ai sensi
dell’ad .530 comma 2 cod. proc. pen. dalle otto rapine contestategli per non

l’attendibilità delle dichiarazioni autoaccusatorie dello Schiavon e riconosceva
l’attendibilità intrinseca anche di quelle etero accusatorie, ritenendo però che
queste in due occasioni non avessero trovato riscontri individualizzanti anche nei
confronti dello Scudo, in relazione al quale, invece, gli elementi acquisiti
apparivano smentire la chiamata in correità, sicché di riteneva non potersi
affermare oltre ogni ragionevole dubbio se ed in quali rapine lo Scudo fosse stato
effettivamente coinvolto.
2. Proponevano appello sia il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Torino che lo Schiavon e, con sentenza del 9/12/2015, la Corte di Appello di
Torino, riformando la sentenza impugnata, ha riconosciuto la penale
responsabilità dello Scudo in ordine ai reati ascrittigli, unificati dalla
continuazione, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia (anni quattro, mesi
quattro e giorni venti di reclusione ed euro 1400,00 di multa) ed ha
rideterminato la pena inflitta a Schiavon Erik Giorgio (riducendola ad anni tre e
mesi sei di reclusione ed euro 869,00 di multa).
Avverso la pronuncia della Corte territoriale hanno proposto ricorso per
cassazione entrambi gli imputati, chiedendone l’annullamento.
3. Lo Scudo lamenta, invece, l’erronea applicazione della legge penale e
carenze motivazionali, con riferimento alla ritenuta responsabilità dello stesso. In
particolare contesta la spontaneità della chiamata in correità dello Schiavon, le
cui propalazioni eteroaccusatorie si assumono infondate e non provate poer una
molteplicità di motivi: si evidenziano, a tal fine, le dichiarazioni dello Scudo di
aver prestato allo Schiavon denaro destinato ai figli di quest’ultimo ed invece
dallo stesso utilizzato per l’acquisto di stupefacenti, fino al marzo precedente, si
ricorda quanto dichiarato dallo Scudo in interrogatorio, allorché avrebbe riferito
che l’arma utilizzata negli episodi criminosi era stata fornita allo Schiavon da due
calabresi e non già dallo stesso rinvenuta nella spazzatura, e si assume che era
emersa la prova che in occasione di due degli episodi oggetto di chiamata in

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aver commesso il fatto. Con tale pronunzia il giudice di primo grado riconosceva

correità egli si trovava lontano dal teatro dei fatti, mentre non poteva ritenersi
significativa la cella telefonica agganciata dal suo cellulare in occasione degli altri
episodi, abitando egli nei pressi dei supermercati rapinati, peraltro non essendo
credibile che abbia commesso delitto proprio nella zona della sua abitazione, così
rischiando di compromettere il programma di protezione al quale era sottoposto;
infine, si è rilevato non essere emerso il movente dell’asserita partecipazione del
ricorrente alle rapine, non potendo questo essere neppure di natura economica,
atteso che, avendo aderito al pari dei familiari ad un programma di protezione,

mancando né al ricorrente né ai suoi familiari più stretti.
3.1. Con memoria depositata il 14/9/2015 lo Scudo ha insistito su
quest’ultimo argomento rilevando l’illogicità della partecipazione a rapine
commesse nella zona circostante la sua abitazione, anziché lontano da questa,
giacché tali frequenti rapine potevano solo sollevare l’attenzione da parte dei
referenti del programma di protezione e delle Forze dell’ordine, con il rischio di
compromettere il programma medesimo.
3. Lo Schiavon lamenta la violazione dell’art. 133 cod. pen. e la
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza
impugnata, laddove questa ha rideterminato la pena base inflitta dal primo
giudice assumendo essere stato da questo ben evidenzia che il ricorrente
aveva effettuato la chiamata in correità nell’immediatezza dell’arresto e senza
mai enfatizzare il ruolo dei correi, ma poi, dopo aver rideterminato la pena base
alla luce di tali considerazioni, non ha proceduto ad analoghe riduzioni degli
aumenti di pena per la continuazione, con disparità di trattamento rispetto al
coimputato, per il quale sono stati disposti aumenti di pena di tre mesi per
ciascuna rapina.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, in quanto si discosta dai parametri
dell’impugnazione di legittimità stabiliti dall’art. 606 cod. proc. pen.
Difatti tutti i motivi proposti attengono a valutazioni di merito che sono
insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione delle
prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e l’argomentare scevro da vizi
logici, come nel caso di specie. (Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794; Sez.
U., n. 12 del 31/5/2000, Rv. 216260; Sez. U. n. 47289 del 24/9/2003, Rv.
226074 ), esulando dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura”
degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in

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con relative indennità, non aveva alcuna necessità di commettere rapine, nulla

via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di
legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più
adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., n. 6402
del 30/4/1997, riv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Rv. 229369).
I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile
ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal
giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha
esplicitato le ragioni del suo convincimento.

argomentativo con il quale la Corte territoriale ha espresso il giudizio di penale
responsabilità dello Scudo in ordine alle otto rapine ascrittegli, in quanto la
sentenza impugnata in primo luogo ha dato conto dell’intrinseca attendibilità
dello Schiavon, evidenziando come questo il 22/3/2014, il giorno dell’arresto in
occasione della tentata rapina ai danni di un supermercato, nell’ammettere tale
tentativo di rapina si sia anche spontaneamente dichiarato responsabile di altre
dieci rapine commesse nel recente passato, rispetto alle quali in quel momento
non esistevano elementi di sorta a suo carico, accusando anche i correi ma senza
enfatizzarne le responsabilità e mostrando così assenza di animosità nei loro
confronti, ed ha anche evidenziato, senza illogicità evidenti, non potersi ritenere
possibili intenti calunniatori nei confronti dello Scudo, ipotizzabili solo
nell’inverosimile ipotesi di una prontezza di spirito tale da consentire al
dichiarante di indicare immediatamente come complice un estraneo ai fatti con il
quale aveva avuto contatti telefonici in prossimità delle rapine, ma per motivi
estranei ad esse.
La Corte ha, poi, evidenziato le contraddizioni in cui, invece, è incorso lo
Scudo nell’indicare sia i rapporti con il propalante, ed i motivi di presunte
elargizioni di denaro in favore di questo e, in genere, i motivi delle richieste di
denaro che lo stesso gli rivolgeva, indicate prima nel bisogno di soddisfare la
tossicodipendenza, poi in un debito contratto per l’acquisto di un kg. di cocaina
con fantomatici calabresi, in altri momenti, invece, indicati come venditori di un
grosso quantitativo di marijuana che lo Schiavon non era riuscito a pagare, o
invece in persone che cercavano di coinvolgerlo in scippi.
La Corte territoriale ha, poi, indicato i riscontri individualizzati alle
dichiarazioni eteroaccusatorie dello Schiavon emersi dai contatti telefonici tra
questo e lo Scudo, ed ha escluso con argomentazioni plausibili che le
dichiarazioni relative alle due rapine non contestate allo Scudo nei capi di
imputazione possano ritenersi smentite dalle risultanze probatorie, ed in

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2. Nessun vizio logico o giuridico, infatti, può riconoscersi nel percorso

particolare dalla circostanza che la cella agganciata al momento dei fatti
dall’utenza del predetto evidenziava che il suo telefono si trovava lontano dagli
esercizi rapinati, atteso che lo stesso aveva riferito trattarsi di telefono in uso
anche alla moglie ed alla figlia. Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha
sottolineato come la mancanza di riscontri individualizzanti, in considerazione
della quale non era stato chiesto il rinvio a giudizio per tali reati, non doveva
essere confusa con valutazioni in ordine all’attendibilità intrinseca delle
dichiarazioni accusatorie sul punto. Nessun vizio logico o motivazionale può, poi,

esplicitamente sul movente della rapina, atteso da un lato che per loro natura le
rapine nei supermercati sono determinate da finalità di lucro, indipendentemente
dalle condizioni di benessere o di indigenza dell’autore, e dall’altro che nei motivi
dei ricorsi in appello non erano state formulate osservazioni al riguardo.
Infine, la Corte di merito ha evidenziato che la vicinanza di buona parte
degli esercizi rapinati all’abitazione dello Scudo, lungi dal contrastare le chiamate
in correità, si spiega agevolmente con la possibilità di questo di fornire utili
indicazioni sulle modalità attuative dei singoli reati, ed altresì l’insostenibilità
dell’assunto difensivo secondo cui il predetto ricorrente non avrebbe mai scelto
come teatro delle rapine esercizi dove era conosciuto, atteso che tale circostanza
non era di alcun ostacolo al ruolo dello Scudo, al quale non era affidata
l’esecuzione delle rapine, quanto piuttosto l’effettuazione di indispensabili
sopralluoghi preliminari, in relazione ai quali nessun pericolo derivava dal fatto di
essere conosciuto dai commercianti della zona.
2. Inammissibile è anche il motivo di impugnazione addotto dallo Schiavon,
in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle
diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella
discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena
base, in aderenza ai principi enunciati dagli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne
discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad
una nuova valutazione di congruità della pena la cui determinazione non sia
frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (sez. 5 n. 5582 del 30/9/2013,
Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie – non ricorre, atteso che la Corte
territoriale, pur riducendo la pena base inflitta dal primo giudice allo Schiavon
per meglio commisurarla anche alla spontaneità delle dichiarazioni auto ed etero
accusatorie e, in generale, al leale comportamento processuale del predetto
ricorrente, ha poi, però, senza vizi logici evidenziato che il ruolo di maggior
rilievo svolto dal predetto ricorrente nell’esecuzione dei delitti induceva a

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desumersi dalla considerazione che la sentenza impugnata non si sofferma

determinare gli aumenti di pena per la continuazione con le diverse rapine in
misura superiore a quella utilizzata per lo Scudo.
3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616
c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente
in C 1500,00

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno della somma di C 1.500,00 alla Cassa delle
ammende.

Così deciso nella camera di consiglio del 22 settembre 2016

Il Consigliere estensore
Dott. L

o Irrpiali

P.Q.M.

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