Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16898 del 27/03/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 16898 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
FLORINI CAMILLO nato il 21/09/1942 a FERENTINO
CATELLI NICOLA nato il 23/05/1949 a PERUGIA
CAVATERRA PASQUALE nato il 10/02/1947 a ROMA

avverso la sentenza del 14/12/2016 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARILIA DI
NARDO
che

conclude per l’inammissibilità dei ricorsi.
Udito il difensore
E’ presente l’avvocato CIGNA MANUELA del foro di MILANO, sostituto
processuale, come da nomina depositata in udienza, dell’avvocato DELUCA
MARCO del foro di MILANO in difesa delle società costituite parti civili GOING
TOUR OPERATOR S.p.A., HIT Com. S.p.A., HIT S.p.A., HIT INTERNATIONAL
S.p.A., NUOVA HOLDING S.p.A., PARMALAT S.p.A., PARMALAT FINANZIARIA
S.p.A., PARMALAT FINANCE CORP B.V., PARMATOUR S.p.A., che conclude come

Data Udienza: 27/03/2018

fc—o- nclusioni scritte che deposita insieme alla nota spese.
E’ presente l’avvocato FARINA CARLO del foro di ROMA, sostituto processuale,
come da nomina depositata in udienza, dell’avvocato RAMPIONI ROBERTO del
foro di ROMA in difesa di FLORINI CAMILLO, che conclude per l’accoglimento dei
motivi di ricorso.
E’ presente l’avvocato PAGLIARO ALFONSO del foro di ROMA in difesa di CATELLI
NICOLA che, riportandosi ai motivi di ricorso, conclude chiedendo l’annullamento

senza rinvio della sentenza impugnata.

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Ritenuto in fatto
La Corte di appello di Bologna ha operato quale giudice di rinvio in seguito
all’annullamento pronunciato da questa Corte con sentenza del 16 novembre 2015 nelle
vicende di varie bancarotte, per distrazione, documentali ed improprie, del Gruppo turistico
costituito nell’ambito della cd. galassia Parmalat. Ha così assolto Pasquale Cavaterra
dall’imputazione,di cui al capo C della rubrica, di concorso nella distrazione, in danno della
Parmalat s.p.a, di complessivi venti miliardi di lire, rideterminando, per l’effetto, la pena in

confermato per Nicola Catelli la statuizione di condanna in ordine al reato di cui al capo D lett.
h, di concorso nella distrazione, in danno della Horus srl dichiarata fallita il 17 maggio 2005,
della somma di settantacinque milioni di lire + Iva; ha confermato per Camillo Florini le
statuizioni di condanna in ordine al reato di cui al capo P – lettera a -, di concorso nella
distrazione del 10 luglio 2000 di euro 774.685 in danno della soc. lussemburghese Business &
Leisure s.a., controllata in via totalitaria dalla ITC & P., il cui stato di insolvenza è stato
dichiarato il 30 gennaio 2004.
La Corte di appello ha anzitutto precisato che il gruppo turistico della cd. galassia
Parmalat era collegato al gruppo delle società della medesima galassia operanti nel settore
alimentare, oggetto di altro rilevante processo, cd. processo Parnnalat, concluso con sentenza
ormai definitiva.
Con riguardo alla posizione di Pasquale Cavaterra, la Corte di appello ha preso atto del
mancato incremento nella fase di rinvio del materiale probatorio inerente alla contestazione
delle distrazioni di cui al capo C della rubrica e ha concluso per l’assenza di prova univoca sul
punto. Ha allora assolto Pasquale Cavaterra e ha rideterminato la pena come sopra indicato,
reputandone la congruità in aderenza alle richieste del procuratore generale di udienza.
Con riguardo alla posizione di Nicola Catelli, ha invece apprezzato l’esistenza di un
quadro probatorio ricco e dettagliato. Ha ritenuto certamente provato che il pagamento di 75
milioni di lire +Iva in favore del ricorrente non trovò causa nell’opera asseritamente svolta da
questi, tramite la società Panta Consulting s.r.I., per la composizione della controversia tra
società del gruppo e la proprietà del villaggio Baia Paraelios. L’affermazione si fonda su una
molteplicità di considerazioni, dall’assenza nel contratto di consulenza dell’attività di
composizione di controversie, all’essere questo successivo all’esonero del Catelli dai ruoli di
amministrazione delle società del gruppo turistico, al fatto che la fattura relativa al pagamento
non indica come oggetto la prestazione di consulenza nella composizione della controversia,
facendo riferimento soltanto al pagamento del “mensile”, all’essere l’opera di mediazione
collocata temporalmente in epoca successiva.
Con riguardo alla posizione di Camillo Florini, la Corte di appello ha premesso che
l’accertamento demandato dal rinvio ha riguardato soltanto il tema dell’ampiezza della
pronuncia di proscioglimento per preclusione da giudicato, accertata la natura distrattiva di
alcuni prelievi di denaro. Ha quindi chiarito che oggetto dell’esame è se la preclusione da
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anni tre e mesi quattro di reclusione in relazione ai reati delle restanti imputazioni; ha

giudicato riguardi anche il prelevamento di euro 774.685 del 10 luglio 2000. Il giudicato da cui
deriva la preclusione è la sentenza emessa nel procedimento cd. Parmalat, e specificamente
quella parte di essa che ha preso in esame le distrazioni di denaro in danno delle società del
gruppo alimentare. Quel che si è in quella sede accertato è che Camillo Florini concorse nella
distrazione di 95 milioni di euro fatta dagli amministratori di Parmalat finanziaria in danno del
patrimonio Parmalat ed a favore della Hit s.p.a. In questo processo, invece, Camillo Florini
risponde della distrazione di euro 774.685 dal patrimonio della Hit s.p.a. in favore di un proprio
conto personale.

Il difensore di Pasquale Cavaterra ha dedotto i vizi di violazione di legge e difetto di
motivazione. In ragione dell’assoluzione dell’imputato in ordine al reato di cui al capo C, la
Corte di appello ha rideterminato la pena. Ciò ha fatto in aderenza alle richieste del pubblico
ministero di udienza, ma senza dare conto in alcun modo dei criteri adottati e degli elementi
posti a fondamento della quantificazione operata a seguito dell’assoluzione per il reato
considerato più grave nella sequela di continuazione.
Il difensore di Nicola Catelli ha dedotto i vizi di violazione di legge e difetto di
motivazione in relazione alla mancata assoluzione dall’imputazione di cui al capo D lett. h,
riguardante la ricezione di 75 milioni di lire +Iva. Ha rilevato che alle pagine 38/39 della
sentenza si afferma che la ricezione di tale pagamento ebbe riferimento ad una inesistente
prestazione di consulenza mediante la società Panta Consulting, e alla pagina 40, invece, si
asserisce che si trattò di pagamento che trovava causa nel contrasto con cui in data 21 maggio
1997 la Horus srl aveva conferito alla Panta Consulting srl un incarico di consulenza. Ancora,
una motivazione manifestamente illogica si trae dalla lettura di quanto affermato alla pagina
43 della sentenza impugnata. Il carattere indebito del pagamento per l’opera che la Panta
Consulting srl aveva svolto nella composizione della controversia tra la Horus srl e la proprietà
del villaggio Baia Paraelios è desunto dal fatto che il contratto con la Horus srl non
comprendeva la composizione di controversie ed era intervenuto dopo l’esonero dell’imputato
dai ruoli amministrativi del gruppo “turismo”. Sul punto, la sentenza ha trascurato di
considerare sia che l’imputato, nonostante l’esonero dal gruppo turistico, non era stato
esonerato dalla Panta Consulting srl, sia che la fattura emessa dalla Panta Consulting srl indicò
esattamente il contenuto del contratto, con riferimento all’opera svolta. Invero, la Panta
Consulting srl aveva sottoscritto due contratti di consulenza, aventi ad oggetto, tra l’altro,
“assistenza nelle trattative per acquisizione e/o cessione di beni aziendali” con società del
gruppo turistico Parmatour.
Successivamente il difensore di Nicola Catelli ha presentato memoria, con cui ha
insistito per l’accoglimento del ricorso e ha sollecitato, in subordine, l’annullamento senza
rinvio per intervenuta prescrizione.
Il difensore di Camillo Florini ha dedotto il vizio di violazione di legge e difetto di
motivazione, per violazione della preclusione da precedente giudicato. L’assunto della sentenza
2

Avverso la sentenza hanno proposto ricorso i difensori dei tre imputati.

impugnata è errato: il prelievo di euro 774.685 fatto dal ricorrente si riferì ed era ricompreso
nella più ingente distrazione di euro 95 milioni di euro provenienti da Parmalat Finance
Corporation B.V. Dunque si è trattato di un unico fatto distrattivo, ormai coperto da giudicato.
Considerato in diritto
I ricorsi sono infondati per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorso proposto nell’interesse di Pasquale Cavaterra non merita accoglimento,
nonostante l’assenza nella sentenza impugnata di una esaustiva motivazione in punto di
determinazione della pena. La Corte territoriale, pronunciata l’assoluzione per l’addebito di cui

anni tre e mesi quattro di reclusione, con la sola precisazione di congruità e di corrispondenza
alla richiesta del pubblico ministero.
I fatti per i quali è intervenuta condanna costituiscono plurimi delitti di bancarotta
fraudolenta aggravata, per condotte distrattive aventi ad oggetto rilevanti quantità di denaro.
Il giudice del merito ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, il che ha sterilizzato
l’aumento di pena per le aggravanti contestate. Ritenuta la continuazione tra i plurimi fatti di
bancarotta fraudolenta, ha individuato il reato più grave proprio in quello di cui al Capo C, per
il quale in sede di rinvio è intervenuta assoluzione, e per esso ha fissato la pena base in anni
tre e mesi tre di reclusione, pervenendo poi alla pena finale di anni tre e mesi dieci di
reclusione con aumenti di continuazione, per i singoli omogenei delitti-satellite, all’evidenza
molto modesti.
Quanto premesso consente di affermare che la Corte di appello, nel rideterminare la
pena con individuazione implicita di altro episodio come delitto più grave, comunque sempre di
bancarotta fraudolenta, ha agito con spiccata prossimità alla soglia edittale minima.
In tale situazione, l’obbligo di estesa motivazione sulla determinazione del trattamento
sanzionatorio si attenua, come più volte ha ricordato questa Corte, “talché è sufficiente il
richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art.
133 c.p.” – Sez. II, 8 maggio 2013, n. 28852, Taurasi e altro, C.E.D. Cass., n. 256464 -.
Anche il solo riferimento alla congruità o all’equità della pena inflitta possono soddisfare
l’obbligo di motivazione, se la determinazione del quantum è operata con riferimento ai minimi
edittali, ed è invece necessaria “una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento
seguito … quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale” Sez. II, 26 giugno 2009, n. 36245, Denaro, C.E.D. Cass., n. 245596 e Sez. II, 27 aprile 2017,
n. 36104, Mastro ed altro, C.E.D. Cass., n. 271243 -.
In tutti questi casi, infatti, una motivazione più approfondita non avrebbe modo di
presidiare le ragioni dell’imputato che già con la determinazione della pena in modo assai
contenuto ottiene il miglior vantaggio possibile, una volta affermata la responsabilità per il
fatto commesso. Né può prospettarsi, nel caso in esame, la compromissione delle ragioni
dell’accusa con l’adesione a questo costante indirizzo interpretativo, perché, come precisato
dalla Corte di appello, la pena è stata irrogata nella misura richiesta dal pubblico ministero.
3

al capo C, ha rideterminato – in diminuzione – la pena irrogata precedentemente, fissandola in

Il ricorso pertanto deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
Lo stesso è a dirsi per il ricorso proposto nell’interesse di Nicola Catelli. La sentenza
impugnata non è incorsa in alcun vizio e ha dato congrua e logica motivazione delle ragioni
sottese alla conferma della condanna. Come precisato in premessa, la pronuncia di condanna
fu annullata con rinvio per la carente confutazione degli argomenti difensivi circa l’esistenza di
una precisa causa economico-giuridica del pagamento oggetto della contestazione in termini di
illecita distrazione. Nella esposizione dei vari elementi di fatto che concorrono alla conclusione

sentenza cassata, per poi affermare che quest’ultima non fece cenno a “ulteriori elementi
fattuali rilevanti, né considerato la valenza di cospicui elementi circostanziali e temporali…”,
all’evidenza capaci, secondo la ricostruzione proposta, di rimediare alle carenze di motivazione
(fl. 41). Ha quindi evidenziato che il contratto di consulenza fu successivo alla cessazione del
rapporto di collaborazione organica del Catelli con la società Horus e che l’attività di
mediazione per la risoluzione della controversia fu successiva all’emissione della fattura in
discussione. Da qui ha sviluppato alcune logiche e congruenti considerazioni che giustificano
l’affermazione dell’esistenza di prova certa della natura distrattiva del pagamento indicato in
imputazione. Tra queste appare particolarmente persuasiva la notazione che la fattura emessa
della Pantaconsulting s.r.l. non indicò, come oggetto, la prestazione di mediazione, ma fece
riferimento al pagamento del “mensile” per il trimestre maggio-luglio 1997, e d’altronde – è
chiarito – ciò non avrebbe potuto fare, dato che, come prima rilevato, l’attività di mediazione si
colloca temporalmente in epoca successiva a quella della fattura in discussione. Il discorso
giustificativo della conferma della condanna si è quindi snodato in modo coerente e
logicamente conseguente, sì che nessuna censura può ora essere formulata. Si rileva poi, in
ordine alla sollecitazione difensiva per l’annullamento senza rinvio in ragione della avvenuta
prescrizione, che il delitto in contestazione è qualificato dalla circostanza aggravante ad effetto
speciale di cui all’articolo 219 I. f., che rileva ai fini della determinazione del tempo della
prescrizione sia per la legge vigente ché per quella vigente al tempo della commissione del
reato. Ciò comporta che il termine di prescrizione non è maturato.
Il ricorso pertanto deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
Il ricorso proposto nell’interesse di Camillo Florini è parimenti infondato.
La Corte di appello ha affrontato il tema dell’esistenza o meno della preclusione da
giudicato fornendo una motivazione chiara e precisa. Ha anzitutto esaminato l’ambito decisorio
della pronuncia pregiudicante, costituita dalla sentenza emessa nel cd. procedimento Parmalat,
e ha precisato che quel giudicato ha riguardato l’addebito di distrazione di beni appartenenti a
Parmalat Finance corporation B.V. a favore di Business & Leisure S.A., società lussemburghese
del gruppo Turismo, ed in particolare la distrazione della somma di 95 milioni di euro, poi
trasferita in parte a Webholdings Inc. e in parte, la più rilevante, a HIT s.p.a. e ITC&P s.p.a.
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di fondatezza della contestazione, la Corte di appello ha anzitutto indicato i fatti illustrati dalla

Nella motivazione della sentenza del cd. procedimento Parmalat – ha osservato la Corte di
appello – si è fatto richiamo, come riscontro oggettivo al contributo concorsuale del Florini a
quel fatto distrattivo, alla circostanza che una parte di quella somma, circa 800.000,00 euro
(invero pari a 774.685,00 euro), fu prelevata dalla HIT s.p.a., tramite la B. & L., e
immediatamente dopo versata su un conto corrente intestato al Florini. Da qui la prova
dell’apporto concorsuale del Florini, senza che quell’ulteriore passaggio di denaro, da HIT s.p.a.
al Florini, abbia concorso a formare il tema della decisione del cd. procedimento Parmalat. La

distrattivi, dell’autonomia delle due imputazioni e quindi dell’assenza di effetti preclusivi sul
procedimento per il quale ora è ricorso, dando del passaggio della motivazione della sentenza
asseritamente pregiudicante, ove si fa richiamo alla distrazione della somma di denaro ora in
imputazione, una lettura logica e persuasiva. Nel cd. procedimento Parmalat si è giudicato il
fatto della distrazione di 95 milioni di euro da Parmalat a HIT, e quindi in favore delle società
del comparto turismo-viaggi. Nel processo ora in corso l’imputazione attiene ad un secondo e
diverso fatto distrattivo, commesso sempre dal Florini ma per favorire se stesso, con
versamento del denaro – che sarebbe errato identificare in una porzione fisica di quella
provvista ben più rilevante oggetto della prima distrazione – sottratto direttamente dal
patrimonio della Business & Leisure S.A. e indirettamente dalle società controllanti ITC & P.
s.p.a.. HIT Immobiliare s.p.a. e HIT s.p.a.
Il ricorso pertanto deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
Al rigetto dei ricorsi segue altresì la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese
sostenute nel grado dalle parti civili costituite, come determinata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché alla
rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili costituite, società del Gruppo
Parmalat in amministrazione straordinaria, Going Tour Operator s.p.a., Hit Com s.p.a., Hit
s.p.a., Hit International s.p.a. (già Itc & P. s.p.a.), Nuova Holding s.p.a., Parmalat s.p.a.,
Parmalat finanziaria s.p.a., Parmalat finance corp. B. V., Parmatour s.p.a., che liquida, in
favore del commissario straordinario pro-tempore, in euro 5000,00, oltre spese generali, Iva e
CPA come per legge.
Così deciso in Roma, 27 marzo 2018.
Il co
Gius

I re estensore
lucia

CORIESUPREMADICASSAME
Prima Sezione Pena le

Il presidente
Angela Tardio

sentenza impugnata ha dunque dato adeguata motivazione della diversità dei due fatti

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