Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16897 del 16/02/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 16897 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: BONI MONICA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI MILANO
nel procedimento a carico di:
BALIASHVILI EKATERINE nato il 02/01/1984 a GORI( GEORGIA)
KEINASHVILI LEVANI nato il 30/06/1984 a TBILISI( GEORGIA)
MAZMANIANI VALERI nato il 02/04/1985 a GORI( GEORGIA)

avverso la sentenza del 04/12/2015 del GIUDICE DI PACE di COMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI
che
conclude per il rigetto del ricorso
Udito il difensore
L’avvocato TESTA GLORIA conclude chiedendo il rigetto del ricorso

Data Udienza: 16/02/2018

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1.Con sentenza in data 4 dicembre 2015 il Giudice di pace di Como proscioglieva
ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 274/2000 gli imputati Ekaterine Baliashvili, Levani
Keinashvili e Valeri Mazmaniani dal reato di cui all’art. 10-bis del D.Lgs. n. 286 del
26/7/1998 e successive modifiche, loro contestato perché, quali cittadini stranieri

territorio dello Stato in violazione delle disposizioni di cui al predetto decreto, fatto
accertato in Como 11 6 febbraio 2015.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale della
Repubblica presso la Corte di appello di Milano per chiederne l’annullamento per
mancanza di motivazione in relazione agli artt. 34 del D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274 e
606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen.. Secondo il ricorrente, il Giudice di pace ha
omesso la motivazione per avere valorizzato circostanze astratte e non avere
esaminato la fattispecie concreta come manifestatasi, sicchè ne risulta compromessa
la possibilità di valutare la correttezza della decisione assunta.
3.11 ricorso è infondato e merita dunque accoglimento.
3.1 I! Giudice di pace, senza nemmeno avere dato atto in quali circostanze di
fatto era stata accertata la presenza degli imputati all’interno del territorio nazionale in
assenza di titolo in grado di legittimarne l’ingresso e la permanenza, quindi, in
condizione di totale illegalità, ha ritenuto di poter accogliere la richiesta difensiva di
proscioglimento per la modestia della condotta a ragione della sua occasionalità e
dell’entità minima dell’offesa all’interesse protetto, oltre che dello sproporzionato
pregiudizio che il procedimento penale arreca alle loro esigenze di lavoro, stante anche
lo stato d’incensuratezza.

91)..txj

3.2 Come fondatamente lamentato dal Procuratore ricorrente, in tal modo si
sottratto all’obbligo, si ricorda di rilevanza costituzionale, di dotare i provvedimenti
giudiziari di motivazione effettiva e congrua, che indichi gli elementi di fatto e diritto
che hanno indotto al pronunciamento: nel caso in esame il Decidente ha inserito nel
documento decisorio alcune locuzioni dal contenuto generico, incentrate sulle esigenze
di lavoro degli imputati, che però non ha specificato nella loro consistenza e nella
meritevolezza di una positiva considerazione. Inoltre, ha evidenziato l’assenza di
precedenti specifici e quindi l’occasionalità della condotta, pur senza avere illustrato
alcuna situazione di fatto che autorizzasse il giudizio di un mero transito degli imputati
dal territorio italiano senza successivo rientro, in modo da giustificare l’espresso

1

gxtraegmunitdri privi di permenno dinoggiorno, facevano ingresso e si trattenevano nel

giudizio di estemporaneità del comportamento illecito accertato e non la loro
permanenza illegale protratta.
4.3 E’ noto, o dovrebbe esserlo, che la disposizione di cui all’art. 34 D.Lgs. n.
274/2000 indica anche i criteri per poter riconoscere la relativa causa di
proscioglimento, rappresentata dalla “particolare tenuità” del fatto, riconoscibile, non
in un episodio non particolarmente grave, ma, appunto, particolarmente tenue, tale da
arrecare in misura minima, quasi insignificante, la lesione del bene giuridico protetto
dalla norma violata. Inoltre, i predetti criteri applicativi dell’istituto sono costituiti

grado di colpevolezza, indici che devono essere congiuntamente considerati in
riferimento al fatto concreto nelle sue caratteristiche oggettive e soggettive e non
all’astratta fattispecie (sez. 5, n. 29831 del 13/03/2015, La Greca, rv. 265143; sez. 5,
n. 34227 del 07/05/2009, Scalzo, rv. 244910; sez. 4, n. 24387 del 28/04/2006
Ciampa, rv. 234577; sez. 4, n. 15374 del 15/02/2005, Orengo, rv. 231549).
3.4 Per quanto già riscontrato, a tali criteri il giudice non si è attenuto e comunque
li ha evocati in modo non giustificato nei presupposti di fatto attinenti alla situazione
concreta dell’imputato; nè può ritenersi sufficientemente esplicativo l’accenno
all’assenza di precedenti penali in capo agli imputati, contenuto nella narrativa della
sentenza: si è già ritenuto al riguardo che la motivazione incentrata sulla valorizzazione
del solo dato concreto dell’incensuratezza non è congrua e completa, poiché trascura
gli altri elementi pretesi dalla norma, ossia in primo luogo le caratteristiche della
condotta, che non si comprende come possa definirsi occasionale in assenza di altre
esplicitazioni sul transito o sulla breve durata della presenza nel paese i dopo l’ingresso
in assenza di documenti legittimanti.
In tal modo il giudice di pace si è soffermato solo su uno dei profili da considerare,
quello della personalità dell’autore del reato, valutato in modo parziale e superficiale,
senza avere tenuto conto degli altri elementi normativamente previsti per riconoscere
la causa di improcedibilità.
La sentenza impugnata va ,quindi, annullata con rinvio per nuovo giudizio che
dovrà attenersi ai principi sopra esposti e colmare le lacune argomentative riscontrate.

P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Giudice di pace di
Como in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 16 fe braio 2018.

dall’esiguità del danno o del pericolo, dall’occasionalità della condotta e dal modesto

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