Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16896 del 24/03/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16896 Anno 2016
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AURORA MASSIMILIANO CARMELO N. IL 07/03/1976
RUBINO ANTONINO ANDREA N. IL 09/11/1994
avverso la sentenza n. 4049/2015 TRIBUNALE di CATANIA, del
07/07/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 24/03/2016

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.,
fu applicata a AURORA MASSIMILIANO CARMELO e RUBINO ANTONINO ANDREA
per il delitto di furto tentato ed aggravato di 300 kg di cavi elettrici, la pena
concordata con la pubblica accusa nella misura di 1 anno, 4 mesi di reclusione ed

– che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori
degli imputati, avv. Gaetano Cipolla e Dario Giuseppe Polizza Favaloro, deducendo il
primo violazione di legge e mancanza della motivazione in ordine alla mancata
applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. ed il secondo, più in generale, carenza di
motivazione;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che i ricorsi sono manifestamente infondati, in quanto si dà espressamente atto,
nell’impugnata sentenza, della ritenuta sussistenza delle condizioni tutte, positive e
negative, previste dall’art. 444 cod. proc. pen. per l’applicazione della pena su
richiesta, ivi compresa quella costituita dall’assenza dei presupposti per la
pronuncia di sentenza assolutoria ai sensi dell’art. 129 c.p.p.; il che basta ad
escludere ogni violazione di legge ed a soddisfare le esigenze di motivazione proprie
delle pronunce del genere di quella impugnata, qualora facciano difetto (come si
verifica nel caso di specie) specifici elementi, ricavabili dal testo del medesimo
provvedimento o indicati nell’atto di gravame (generici sul punto), dai quali possa
invece desumersi che taluna delle suddette condizioni fosse mancante (si vedano in
proposito, fra le altre: Sez. 4, n. 7768 del 11/05/1992, Longo, RV 191238; Sez. 3,
n. 1693 del 19/04/2000, Petruzzelli, RV 216583; Sez. 2, n. 27930 del 21/05/2003,
Lasco, Rv. 225208; Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Koumya, Rv. 234824; Sez. 1,
n. 4688 del 10/01/2007, Brendolin, Rv. 236622; Sez. 2, n. 6455 del 17/11/2011 dep. 17/02/2012, Alba, Rv. 252085);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere

2

€200 di multa;

ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui
importo stimasi equo fissare in euro millecinquecento per ciascun ricorrente;

P. Q. M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese

cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 marzo 2016
Il consigliere etensore

Il presidente

processuali e ciascuno al versamento della somma di millecinquecento euro alla

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