Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16896 del 14/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 16896 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: BONI MONICA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SAADAWI ASHRAF nato il 02/09/1975

avverso l’ordinanza del 08/03/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO
che ha concluso per
Il P.G. chiede l’inammissibilità del ricorso.
Udito il difensore

Data Udienza: 14/02/2018

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1.Con ordinanza in data 8 marzo 2017 la Corte di appello di Milano dichiarava
inammissibile l’appello proposto da Ashraf Saadawi avverso la sentenza del Tribunale
di Milano del 9 marzo 2016 che lo aveva condannato alla pena di giustizia perché
ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 5, comma 8 bis, del D.Lvo n. 286 del
26/7/1998, contestatogli per avere formato falsa documentazione, ossia un modello
CUD 2011 relativo alle retribuzioni erogate in favore del dipendente Bouchaib

al fine di far ottenere il rilascio in favore della di lui moglie Khadijia Moustaoui del
permesso di soggiorno di lungo termine per motivi familiari, fatto commesso in Milano
il 1 giugno 2012. Secondo la Corte di appello, l’atto di gravame del Saadawi era basato
su motivi non specifici.
2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso l’imputato personalmente il
quale ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi:
a) l’atto di appello non era immotivato, ma sintetico, e l’ordinanza è manifestamente
illogica e contraddittoria e viola l’art. 581 cod. proc. pen., perché non si è avveduta che
l’atto era completo di tutte le censure dedotte come del resto dà atto anche la stessa
Corte di appello quando enuncia letteralmente i punti dell’atto di appello presentati.
b) Violazione di norme processuali in relazione agli artt. 581, comma 1, lett. c) e 591
comma 1 lett. c) cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Anche in relazione alla richiesta
difensiva di concessione della sospensione condizionale della pena e di applicazione
delle circostanze attenuanti generiche la ritenuta inammissibilità dell’appello non
considera che era stato dedotto come non significativo l’unico e risalente precedente
penale anche a ragione del fatto che la capacità lavorativa dimostrata dall’imputato
scongiurava la possibilità di recidivazione. Il Tribunale aveva respinto tale deduzione
con motivazione grammaticamente scorretta e stereotipata e quindi inefficace, mentre
la Corte di appello nella sua motivazione ha dato prova del fatto che il motivo non era
per nulla generico.

Considerato in diritto

Il ricorso è infondato e va dunque respinto.
1.La declaratoria d’inammissibilità dei motivi di appello si basa sulla constatazione
della loro generica formulazione per non essere stata espressa una critica puntuale
della sentenza di primo grado con la confutazione degli argomenti ivi esposti, avendo
l’appellante col primo motivo contestato che l’istruttoria avesse provato “la portata

1

rTfr

Moustaoui e le denunce DM 10 riguardanti la sua posizione contributiva ed assicurativa,

reale della falsificazione”, l’efficienza causale delle mendaci dichiarazioni e che il
documento CUD era stato rilasciato al fine di determinare la concessione indebita del
permesso di soggiorno, con il secondo motivo negato rilevanza all’unico precedente
penale dell’imputato anche ai fini della prognosi circa i suoi futuri comportamenti.
1.1 In effetti, quanto al primo motivo il raffronto tra la struttura argomentativa
della sentenza di primo grado ed il contenuto dell’appello induce a riscontrare
l’aspecificità dei motivi di contrasto al giudizio di responsabilità dal momento che il
Tribunale, in base a quanto emerso dalla condotta istruttoria, aveva evidenziato che la

per presentare l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno e che nell’ambito degli
accertamenti conseguenti si era appurato che il CUD in questione non era stato
depositato all’Agenzia delle Entrate e che il Moustaoui non aveva prestato attività
lavorativa nel 2010 alle dipendenze del Saadawi, tanto che non erano emerse
contribuzioni versate all’Inps per la sua posizione. In tal senso aveva evidenziato la
convergenza dei dati ricavati dalla documentazione e dalle ammissioni del Moustaoui,
il quale aveva riferito di avere lavorato “in nero” per l’imputato e di essere convinto
della autenticità della documentazione ricevuta dal Saadawi in cambio del pagamento
della somma di 100,00 euro.
1.2 A fronte di tale lineare e logico percorso argomentativo, l’appello, senza
assumere la veridicità della documentazione proveniente dall’imputato, nega sia stata
accertata la reale incidenza della loro falsità materiale sul procedimento
amministrativo attivato dalla presentazione della richiesta di rilascio del permesso di
soggiorno in favore della moglie del Moustaoui, già suo dipendente, ma non nell’anno
2010, nel quale egli quale datore di lavoro non gli aveva erogato alcuna retribuzione e
non aveva operato per la sua posizione lavorativa ritenute previdenziali ed
assistenziali, contrariamente a quanto risultante dal Cud 2011 e dalle denunce DM 10
sui contributi versati, che attestavano la percezione da parte del lavoratore di un
reddito annuo di 12.700,00 euro e la regolarità del rapporto di lavoro, in realtà
inesistente per quell’anno. Inoltre, anche l’efficacia causale di tale falsità costituisce
profilo irrilevante ai fini della configurazione della fattispecie illecita contestata, poiché
è stato provato che i documenti non veritieri erano rilevanti non in sé considerati, ma
perché funzionali all’ottenimento del titolo di soggiorno in quanto i dati in essi esposti
sono destinati a confluire nell’atto pubblico che ne recepisce il contenuto e
rappresentano gli elementi che concorrono all’attestazione del pubblico ufficiale,
condizionata dalle false notizie e informazioni fornito dal privato (sez. 5, n. 38226 del
24/06/2008, Yanez, rv. 241313; sez. 5, n. 51899 del 05/07/2013, Montaldo, rv.
257776; sez. 5, n. 35368 del 18/2/2016, Dous, non massimata).
1.3 Anche in riferimento ai motivi volti ad ottenere la riduzione della pena e la

2

(1/ti

documentazione proveniente dall’imputato era stata utilizzata da Khadijia Moustaoui

• sospensione della sua esecuzione l’ordinanza impugnata non presenta profili di
illegalità, né di incompiutezza ed illogicità motivazionale: l’appello ha dedotto che il
precedente penale riportato dall’imputato era “minimo e risalente” e la sua valenza era
contraddetta dalla “capacità lavorativa…il cui alto grado consente di escludere il rischio
di recidivazione nel delitto”, ma ha trascurato di illustrare lo specifico contenuto di
critica mossa ai rilievi contenuti nella sentenza di primo grado, poiché non specifica
quale reato e quando esso fosse stato commesso, perché avesse una minima capacità
di dimostrazione della capacità criminale del suo autore, perché l’impegno lavorativo,

scongiurare la possibile ricaduta nella violazione della legge penale.
1.4 Deve riscontrarsi che effettivamente i motivi articolati con l’appello erano
affetti da genericità, perché censuravano il percorso giustificativo della sentenza posto
a sostegno del verdetto di colpevolezza con argomenti inconsistenti, inconferenti ed
insufficienti, consentendo di comprendere i punti ed i capi della sentenza investiti del
gravame, ma non le ragioni in punto di fatto del suo invocato annullamento. La
considerazione in termini di inammissibilità, esposta nell’ordinanza impugnata, è
aderente all’effettivo contenuto dell’appello e non merita censure.
Al riguardo è opportuno richiamare quanto statuito dalle Sezioni Unite di questa
Corte con la recente sentenza n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, rv. 268823, che ha
ravvisato la differenziazione del requisito della specificità dei motivi a norma degli artt.
581, comma 1 lett. c) e 591 cod. proc. pen. e della conseguente sanzione
dell’inammissibilità, quando riferiti all’appello, “strumento di controllo su specifici punti
e per specifiche ragioni, della decisione impugnata”, rispetto al ricorso per cassazione,
per escludere che possa esservi una piena e totale quiparazione in quanto ”

la piena

cognitio che caratterizza i poteri del giudice d’appello – privo di vincoli rispetto sia al
contenuto dei motivi di ricorso, sia alle argomentazioni svolte dal primo giudice – viene
in rilievo solo se e nei limiti in cui questo sia stato legittimamente investito di quei
poteri: ciò che può avvenire solo a seguito di un’impugnazione che risulti rispettosa
anche delle previsioni di cui all’art. 581 cod. proc. pen., funzionali alla tutela di
esigenze sistematiche che assumono rilievo costituzionale”. L’appello deve esplicarsi
attraverso una critica specifica, mirata e necessariamente puntuale della decisione
impugnata e da essa deve trarre gli spunti argomentativi della sollecitazione ad una
diversa e corretta decisione in diritto ed in fatto.
Quanto esposto induce a respingere il ricorso con la conseguente condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

3

rimasto imprecisato anche nei redditi percepiti, dovesse costituire presidio sufficiente a

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2018.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA