Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16893 del 24/01/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 16893 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: FIORDALISI DOMENICO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BUSCEMI LUCA nato il 12/01/1979 a COMO

avverso la sentenza del 11/04/2017 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
che ha concluso per
Il Procuratore Generale conclude per il rigetto del ricorso
Udito il difensore
Il difensore presente insiste per l’accoglimento dei motivi del ricorso

Data Udienza: 24/01/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Il Caporal Maggiore Capo dell’Esercito Italiano, Luca Buscemi, ricorre
avverso la sentenza della Corte militare di appello datata 11/04/2017, che
ha confermato la sentenza di assoluzione per particolare tenuità del fatto,
pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale militare di Verona del
15/11/2016, per il delitto pluriaggravato di violata consegna da parte di
militare di guardia (artt. 120 commi 1, 2, 3, 47 n. 2 cod. proc. pen. mil .

Supporto Tattico e Logistico di NRDC_ITA di Solbiate Olona (VA) dalle 23,00
dell’8 ottobre 2015 alle 7,00 del 9 ottobre 2015, in orario prossimo alle ore
5,00 si adagiava su una branda e si addormentava, con le aggravanti di
essere militare preposto ad un servizio armato, e di essere rivestito di
grado. Con la recidiva.
Il Tribunale aveva ritenuto l’imputato non punibile, perché il fatto era da
considerarsi di particolare tenuità, per il limitato tempo di durata del sonno
e la vicinanza del luogo del fatto dalla stanza ove l’imputato svolgeva il
servizio a cancello chiuso; la Corte militare di appello invece ha
argomentato la riforma della sentenza di primo grado perché mentre il
reato di addormentamento della sentinella, previsto dall’art. 119 cod. peri.
mil . pace, è punibile a titolo di colpa, nel caso in cui il militare si ritira in
stanza diversa da quella nella quale restano gli altri componenti la pattuglia
e si stende volontariamente in una branda per addormentarsi, viene
integrato il reato di violata consegna; per questo motivo la Corte di merito
ha condannato il Buscemi anche al pagamento delle spese del processo di
appello.

2.1.

Deduce il ricorrente, tramite il ricorso del 20.6.2017 dell’avv.to

Giacomo Riccardo Piazzi la violazione di legge per mancanza,
contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 lett. e)
cod. proc. pen., perché la Corte avrebbe ritenuto credibile solo singole parti
e non tutte le dichiarazioni del teste Vacca, che avrebbe svegliato dal sonno
il Buscemi; la Corte infatti non avrebbe enunciato nemmeno le ragioni per
le quali non ritiene credibili gli altri testi di accusa e i testi della difesa.
2.2. Col secondo motivo di ricorso, è stata dedotta l’inosservanza o
l’erronea applicazione della legge penale, ex art. 606 lett. b) cod. proc.
pen., in relazione alle norme di cui agli artt. 118, 119, 120 cod. pen. mil .
pace; in particolare, con riferimento alle condotte punite con i reati di cui
agli artt. 118, 119 e 120 cod. pen. mil . pace, l’art. 120 citato non

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pace), perché comandato quale Capo Nucleo Servizio presso il reggimento

contemplerebbe l’ipotesi dell’addormentamento del militare, ipotesi
prevista invece, dall’art. 119 sopra richiamato, perché se il legislatore
avesse voluto punire con tale norma tale condotta lo avrebbe fatto
esplicitamente. La stessa giurisprudenza di legittimità citata dalla Corte di
merito Sez. 1 28/10/1985 n. 986 si riferisce esclusivamente al rapporto tra
i reati di cui agli artt. 118 e 119 cod. pen. mil . pace, pertanto vi sarebbe
un’erronea applicazione dell’art. 120 cod. pen. mil . pace.
2.3. Col terzo motivo, il ricorrente deduce l’inosservanza o l’erronea

relazione alla norma di cui all’art. 120 cod. pen. mil . pace
sull’allontanamento dal posto di guardia o di servizio per le consegne
specifiche impartite, che costituiscono presupposti del reato di abbandono
di posto o violata consegna da parte di militare di guardia o di servizio di
cui all’ad 120 cod pen. mil . pace.
La nozione di consegna ricevuta di cui all’art. 120 citato indica una
prescrizione doverosa e specifica in ordine alle attività da svolgere, che
devono descrivere le modalità di relativo svolgimento, senza spazi di
discrezionalità; mentre le uniche consegne che il Buscemi avrebbe dovuto
rispettare erano quelle comprese dal n. 1 al n. 3 dell’allegato F, inerente le
consegne della guardia ingresso/nucleo controllo interno presso la caserma
Ugo Mara, che costituirebbero norme assolutamente generiche inidonee a
integrare il presupposto della consegna specifica richiesta dall’art. 120
citato. Il paragrafo 6 poi distingue se i cancelli sono aperti o chiusi, sicché
nel caso come quello in esame i cancelli essendo chiusi non verrebbe
assunta la qualifica di sentinella, vedendosi solo in una forma di turno di
servizio.
L’impugnata sentenza, inoltre, erroneamente considererebbe l’esistenza di
un obbligo di presenza permanente nel locale di stazionamento, ben
potendo rimanere all’interno del corpo di guardia ed entrare nella stanza
dell’ufficiale di picchetto adiacente al locale di stazionamento, posti
entrambi all’interno del corpo di guardia, in quanto l’unica consegna è
quella di restare disponibili.
2.4 Col quarto motivo il ricorrente deduce mancanza, contraddittorietà o
manifesta illogicità della motivazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. e)
cod. proc. pen. essendoci anche il travisamento della prova, in relazione
alla tipologia dell’effettivo servizio svolto dal Buscemi, consistente nel turno
di guardia anziché di sentinella. La sentenza avrebbe travisato la prova
quando ha affermato che il Buscemi svolgeva il turno di sentinella

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applicazione della legge penale, ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen., in

organizzato in apposito nucleo che si configura quale pattuglia mobile di
protezione con poteri di sentinella.
2.5. Col quinto motivo il ricorrente deduce mancanza, contraddittorietà o
manifesta illogicità della motivazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. e)
cod. proc. pen., nonché travisamento della prova in relazione al requisito
di abbandono di posto. Le motivazioni sono analoghe a quelle del motivo
precedente.
2.6. Col sesto motivo il ricorrente deduce la mancanza, contraddittorietà o

cod. proc. pen. nonché il travisamento della prova, in relazione al requisito
della consegna avuta, di cui all’ari 120 cod. pen. mil . pace. Vi sarebbe
infatti il vizio del travisamento della prova dichiarativa quando il giudice
basa il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato
di prova incontestabilmente diverso da quello reale, in quanto in tal caso
non si stratta di reinterpretare gli elementi di prova già valutati dal giudice
di merito ma di verificare se detti elementi sussistano.
Nel caso di specie, dai verbali delle udienze di escussione dei testi
Bellante Luigi, Vacca Fernando e Pastore Marco e quello di Vivaccía
Fortunato risulterebbe che i militari in turno di servizio non si fossero
concessi momenti di riposo, dichiarazione che può considerarsi valutazione
del teste su ciò che è da intendersi per riposo e non ciò che effettivamente
costituisce “periodo di riposo”; in realtà la dichiarazione del teste non
dimostra che i militari avessero consegne che vietassero il riposo, ma
solamente che lo stesso teste non avesse l’abitudine di riposare durante il
servizio, secondo una propria personale abitudine.
La Corte di appello non avrebbe preso in considerazione, invece, che il
teste Pastore ha riferito della possibilità di fare i turni tra coloro che
dividono la stanza.
2.7. Col settimo motivo deduce il medesimo vizio del sesto, in relazione al
deposito dell’arma nella rastrelliera che non costituisce come ha detto la
sentenza impugnata la violazione delle consegne ricevute, perché la
rastrelliera è collocata all’interno del corpo di guardia, dove si trova la
stanza dell’ufficiale di picchetto, secondo la prassi in uso tra i militari che
svolgono il turno di guardia.
2.8. Con l’ottavo motivo, il ricorrente deduce contraddittorietà o manifesta
illogicità della motivazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc.
pen. nonché mancanza della motivazione e travisamento della prova, in
relazione alla presunta condotta di addormentamento. La Corte avrebbe
valorizzato solo la parte delle dichiarazioni del teste Vacca dove lo stesso

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manifesta illogicità della motivazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. e)

ha riferito che il Buscemi russava ed è stato svegliato dal Vacca, mentre in
altra parte della deposizione testimoniale, lo stesso teste ha detto che il
Buscemi “si sarà accorto” della sua presenza; dalla dichiarazione del teste
Marco Pastore si evince altresì che il Buscemi usciva dalla stanza
dell’ufficiale di picchetto senza essere svegliato di persona dal Vacca non
appena sentiva dei rumori nel corpo di guardia. Prove che la Corte non
avrebbe tenuto in considerazione.
2.9. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione di

contraddittorietà della motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza
della violazione delle consegne per il presunto addormentamento. Il
ricorrente critica la parte della motivazione del provvedimento impugnato
in cui la Corte ritiene apodittiche le affermazioni sulla possibilità del
Buscemi di sentire qualunque tipo di intervento e sarebbe intervenuto
prontamente e celermente. Mancherebbe l’assunzione di qualunque prova
in relazione all’assunto della Corte.
La Corte su tale punto bene avrebbe potuto disporre la rinnovazione
dell’istruttoria dibattimentale, ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen.
Infine, il ricorrente lamenta la contraddizione tra l’assunto per il quale la
il Buscemi si è attivato, perché destato dal movimento del Mar. Vacca e poi
che “chi dorme non è cosciente e non ha la possibilità di svegliarsi da solo”.

3. Con separato ricorso del 29 giugno 2017 a firma degli avv.ti Simona
Ghirotto e Riccardo Piazzi, il ricorrente ripropone gli stessi motivi sopra
indicati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

A questo proposito, il Collegio evidenzia che la

Il ricorso è infondato.

Corte di merito ha svolto un ragionamento completo, dopo aver valutato
nel complesso tutte le risultanze istruttorie, soffermandosi sui profili
essenziali dell’evidente responsabilità del Buscemi, in coerenza con la
OLC

2-

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costante giurispruderigTfórmatasi sul delitto contestato. L’art. 120 citato
essendo un reato di pericolo tutela l’effettiva destinazione del soggetto al
servizio comandato, obbligo che deriva direttamente dalla legge penale
(Cass. 29/10/1986). La violazione di consegna infatti trova la sua ratio nella
violazione dell’affidamento dell’amministrazione militare nel singolo
soggetto comandato al servizio specifico, di guisa che non rileva che vi sia
stata compromissione nel servizio, come il Buscemi ha cercato di

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cui all’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. mancanza e

dimostrare. Ogni argomento speso dalla difesa si sforza di dare forza e
contenuto a regole di fatto seguite dai militari nell’espletamento del servizio
diverse da quelle normative e dalle consegne del turno di guardia date al
militare.
L’addormentamento del militare durante tale turno è situazione di per sé
incompatibile col servizio di guardia svolto e, non trovando giustificazioni
in situazioni di improvvisa compromissione della salute o di caso fortuito,
non può essere considerato in alcun modo quale contenuto di regole che

essendo del tutto evidente che un servizio di guardia non possa essere
svolto dormendo né affidando agli altri militari i compiti gravanti su
ciascuno.
Il Collegio, inoltre, condivide la giurisprudenza di questa Corte di
legittimità per la quale va escluso l’addormentamento colposo del militare
che volontariamente si sia predisposto al sonno, deponendo l’arma ed
adagiandosi, essendovi lucida determinazione con atti mirati a prendere
sonno (Cass. 28/02/1990 Parrella). E’ inoltre insegnamento della Corte
costituzionale, con la sentenza n. 263 del 6.7.2000, che l’incriminazione
della violata consegna (collocata nel titolo 2” del cod. pen. mil . pace) è
diretta a tutelare il servizio e non anche la disciplina militare, alla cui
salvaguardia sono invece preordinate le fattispecie comprese nel titolo 3
del medesimo codice; si è aggiunto che il reato può essere commesso solo
da un militare che sia comandato ad un servizio determinato ed al quale
siano assicurati i mezzi per l’esecuzione della consegna e che con riguardo
al contenuto di ciò che può costituire consegna, deve ritenersi che la
consegna deve essere precisa, nel senso che deve “determinare
interamente e tassativamente il comportamento del militare in servizio”,
seguendo queste linee interpretative, questa Corte di legittimità ha avuto
modo di chiarire che la nozione di consegna “comprende tutto quel
complesso di prescrizioni tassative, generali o particolari, permanenti o
temporanee, scritte o verbali, impartite per l’adempimento di un
determinato servizio, al fine di regolarne le modalità di esecuzione, dalle
quali non è possibile discostarsi” (Sez. 1, 11.7.2007, n. 30693). Nel caso
di specie la consegna era sufficientemente precisa, per come ha evidenziato
la Corte di merito‘ perché è prescritto che quando i cancelli sono chiusi, il
personale di guardia deve essere prontamente disponibile all’interno del
Corpo di guardia e che il servizio svolto è armato con l’arma recata al
seguito, sicché già il lasciare l’arma nella rastrelliera e uscire dalla stanza
dove essa è posta costituisce chiara violazione di tale prescrizione.

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deroghino a quelle ordinarie sulle modalità di svolgimento del servizio /

L’addormentamento volontario, poi, costituendo condotta incompatibile
con qualunque servizio da svolgersi in orari prestabiliti, a maggior ragione
è incompatibile con un servizio di guardia che presuppone un’attenzione
vigile continuativa del militare alle aree da sorvegliare; siano esse interne
o esterne ad ambienti militari. Pertanto, perdono di rilevanza e non possono
svolgere alcun rilievo le critiche del ricorrente alle modalità di valutare le
prove assunte nel corso dell’istruttoria, perché tutte rivolte semmai a
dosare la misura della violazione, ma inidonee di per sé a giustificare la

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso il 24/01/2018.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Dl omenico FiordOsi

Francesco Bonito

CORTE SUPREMA DI CASSAZONE
Penale
Prima Sezione

condotta.

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