Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16892 del 24/01/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 16892 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: FIORDALISI DOMENICO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PATRICELLI BIAGIO nato il 22/02/1954 a PENNE

avverso la sentenza del 21/03/2017 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
che ha concluso per
Il Procuratore Generale conclude per l’inammissibilita’ del ricorso
Udito il difensore
Il difensore presente insiste nei motivi del ricorso e ne chiede l’accoglimento.

Data Udienza: 24/01/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Il 10 Maresciallo Luogotenente dell’Esercito Italiano Patricelli Biagio in
servizio effettivo, con mansioni di cassiere, presso l’Ispettorato delle Infrastrutture
dell’Esercito – sezione distaccata autonoma di Pescara – ricorre avverso la
sentenza della Corte militare di appello emessa il 21/03/2017 nella parte in cui ha
confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale militare di Roma
21/06/2016 nei confronti di Biagio Patricelli, ritenuto responsabile del reato di

pen. mil . pace e condannato in primo grado alla pena di mesi 9 di reclusione
militare ridotta in appello alla pena di mesi 8 e giorni 15 di reclusione.
La truffa sarebbe consistita in artifizi e raggiri consistenti nell’attestare
falsamente orari e durata dei servizi documentati da tre “fogli di viaggio” e
l’avvenuto svolgimento delle missioni documentate da 25 “fogli di viaggio”.
Con le aggravanti del grado rivestito e dell’essere il fatto commesso in danno
dell’Amministrazione Militare. In Pescara novembre 2011 – novembre 2012.
Riteneva il Tribunale che la responsabilità dell’imputato fosse riscontrata dal
fatto che l’imputato, nelle prime tre ipotesi, sarebbe rimasto nella sede un periodo
di tempo inferiore a quello indicato in atti, lucrando indebitamente l’importo degli
interi emolumenti delle missioni asseritamente svolte, mentre in tutte le altre 25
non avrebbe svolto nemmeno in parte la missione dal settembre al dicembre 2012.
La prova valorizzata dai giudici di merito è consistita nei tabulati telefonici del
cellulare personale del Patricelli, che attesterebbero la presenza dell’imputato in
località diversa e copia dei registri degli accessi dei visitatori, nei quali non è dato
riscontrare il transito dell’imputato; inoltre la testimonianza del generale Paolo
Corricciati, Comandante dell’Ispettorato infrastrutture Centro di Firenze, reparto
di destinazione di numerose missioni in contestazione ha confermato che, in
nessuna di tali date, risultano tracce del passaggio del Mar. Patricelli presso
l’Ispettorato Infrastrutture, pur essendo prevista l’annotazione su un registro in
ingresso del nominativo di personale ivi non in servizio. Inoltre il Patricelli non
avrebbe allegato i titoli di viaggio né esisterebbero ordini scritti dispositivi di tali
missioni, mentre gli importi degli emolumenti sarebbero stati liquidati dallo stesso
Patricelli.

2. Deduce il ricorrente la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità
della motivazione, perché la sentenza impugnata assolveva il Patricelli
dall’imputazione relativa a tre missioni ma ribadiva la condanna per il resto, non
considerando che tutte le missioni sono tutte comandate per iscritto e il Patricelli
non ricopriva le cariche di cassiere e liquidatore come asserito nella sentenza di

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truffa militare aggravata e continuata di cui agli artt. 81 cod. pen., 234 e 47 cod.

primo rado, infatti il liquidatore era persona diversa: fatto che si evincerebbe dagli
fogli di viaggio mentre le due cariche sarebbero incompatibili nella stessa persona
per legge.
La giustificazione data dall’imputato sulla permanenza del cellulare personale
a Pescara, perché collegato al dispositivo salvavita Beghelli dell’anziana suocera e
che egli non aveva certo l’obbligo di portare con sé, non è stata ritenuta attendibile
dalla Corte con una motivazione insufficiente, solo perché ritenuta sfornita di
riscontri concreti: a questo proposito, la difesa del ricorrente rileva che un

una verslunu dei fatti fornita dall’imputato, ritenuta insoddisfacente, non potendosi
dedurre la presenza in un luogo di una persona, dal fatto che il suo cellulare è
altrove.
La Corte di appello non avrebbe considerato che il d.P.R. n. 164 del
18/02/2002 ha eliminato l’apposizione nel foglio di viaggio del “visto-arrivare” e
del “visto-partire” da parte dell’Ente di destinazione della missione, per cui, a
distanza di anni, un militare in pensione non avrebbe la possibilità di prova della
sua effettiva presenza in loco, se la missione fosse consistita nel semplice ritiro di
documentazione, servendosi dell’Ufficio-scambio-posta, senza fare ingresso nella
struttura.
Sulla mancanza dei titoli di viaggio, infine, i giudici di merito avrebbero
ignorato che nell’ipotesi di rimborso forfettario – come nel caso di specie – non
doveva essere prodotto alcun titolo, essendo previsto un rimborso forfettario per
fare risparmiare l’Amministrazione. In definitiva, vi sarebbe stata una sorta di una
indebita inversione dell’onere della prova che spetta all’accusa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritiene il Collegio che il ricorso sia infondato e, come tale, vada rigettato. Infatti,
la censura sulla rilevanza probatoria del tabulato appare priva di fondamento se
riferita al caso di specie. La Corte ha ampiamente motivato che tra le varie utenze
intestate al Patricelli nessuna è stata utilizzata durante tali viaggi; fatto di per sé
che appare talmente improbabile da dare effettivo contenuto alla prova ritenuta
dalla Corte.
Non si tratta, quindi, come asserito dal ricorrente, di considerare come
un’equazione la semplice ubicazione dell’unico cellulare con la dimostrazione alla
falsità dei viaggi posti in essere. La prova considerata dalla Corte ha un contenuto
più ampio ed è completata dalla testimonianza del gen. Corricciati in modo logico
e credibile, atteso che il Patricelli non ha fornito alcuna prova sull’asserita
possibilità di non essere controllati nei luoghi di destinazione, di guisa che il ricorso

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elemento probatorio già carente a priori non può trasformarsi in prova, attraverso

non si confronta con le prove documentali consistite nei registri di passaggio degli
altri militari in dette strutture. La modificazione normativa indicata dal ricorrente
sull’eliminazione nel foglio di viaggio del visto-arrivare e del visto-partire non ha
nulla a che vedere con la prova documentale indicata dalla Corte di merito
consistente nei registri di passaggio (e non nel foglio di viaggio) di tali indicazioni,
registri che sono stati utilizzati anche nei giorni di cui al capo di imputazione per
la registrazione di coloro che si recavano presso dette strutture. Anche l’assenza
dei titoli di viaggio, pertanto, completa il ragionamento probatorio svolto dalla

la sua mancata produzione non consente certo di ritenere provato l’assunto
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difensivo.

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P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 24/01/2018.

Il Presidente

Il Consigliere estensore

Francesco Bonito

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COgrE SUPREMA O CASSAZIONE
Prima Sezione Penale
Depositata in Canceileria oggi

Roma, lì

d 6 APR 2016

Corte di merito nel senso che, pur non essendo necessaria detta documentazione,

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