Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16891 del 24/03/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16891 Anno 2016
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CUMPANASOIU MIRCEA MARIAN N. IL 13/01/1987
avverso la sentenza n. 1304/2015 TRIBUNALE di VERONA, del
07/07/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 24/03/2016
Cumpanasoiu Mircea Marian ricorre avverso la sentenza 7.7.15, emessa dal Tribunale di Verona ai
sensi degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per i reati di cui agli artt.495 c.p.
(capo A); 110,477-482 c.p. (capo B), unificati ex art.81 cpv. c.p. e concesse attenuanti generiche
equivalenti anche alla contestata recidiva, la pena di anni uno, mesi uno, giorni 10 di reclusione.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
dell’imputato e alla quantificazione della pena.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché generico, sia in
quanto manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p., facendo riferimento in particolare al contenuto dei verbali di arresto
e di perquisizione.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafmo; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di E 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 24 marzo 2016
comma 1, lett. e) c.p.p. per mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità