Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16891 del 24/01/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 16891 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: FIORDALISI DOMENICO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LORE OLIVIERO PATRICK PIETRO nato il 12/02/1982 a GRUMO APPULA

avverso la sentenza del 22/02/2017 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
che ha concluso per
Il Procuratore Generale conclude per l’inammissibilita del ricorso
Udito il difensore
Il difensore presente insiste nel ricorso e ne chiede l’accoglimento

Data Udienza: 24/01/2018

Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.

Il Tenente di Vascello Lorè Oliviero ricorre avverso la sentenza della

Corte militare di appello del 22/02/2017 che lo ha condannato per il delitto
di violata consegna aggravata (art. 120 e 47 comma 2 cod. pen. mil .
pace), perché quale effettivo preso il Battaglione Assalto Grado di Brindisi,

comprensorio Canotto, in qualità di Ufficiale di ispezione, durante il
maneggio dell’arma in dotazione (pistola beretta cal. 9 mm.), faceva
partire un colpo che impattava contro il WC della stanza dell’Ufficiale di
ispezione), non attenendosi alle consegne generali previste in materia di
armamento, munizionamento, assetto, conservazione, custodia,
caricamento e scaricamento delle armi di cui ai punti 4, 5, 6 e 11 delle
“Consegne sicurezza comprensorio Carlotto” e quelle specifiche per
l’ufficiale di ispezione, integrate da quelle relative all’assetto delle armi
(misure MM15) contenute nella pubblicazione regolanti lo stato di allenta
Alfa e Alfa Plus (Alfa Plus per all’assetto scudo al momento dei fatti). In
Brindisi il 10.4.2011. Con l’aggravante del grado rivestito.
La Corte di merito ha condannato il militare alla pena di mesi uno e
giorni 15 di reclusione militare, con la concessione delle attenuanti
generiche prevalenti sulla contestata aggravante e la concessione dei
doppi benefici di legge, così riducendo la pena di mesi due di reclusione
inflitta dal tribunale militare di Napoli del 3/02/2016. Le sentenze
motivano il giudizio di responsabilità dell’imputato sul fatto che il Lorè per
cagionare l’esplosione dovette necessariamente avere armato la pistola da
cui partì il colpo, con un comportamento contrastante la prescrizione
contenuta nelle consegne di mantenere l’arma senza il colpo in canna,
consegne che gli erano ben note.

2.

Deduce il ricorrente la mancanza, contraddittorietà della

motivazione della sentenza risultante da altri atti del processo (art. 606
lett. e) cod. proc. pen.). Secondo la difesa infatti a mente dell’art. 6 e 13
lett. /) delle sopra citate “Consegne”, non esiste un obbligo in sede di
consegna che imponga all’Ufficiale montante, che quindi riceve l’arma, di
effettuare un controllo della stessa, poiché deve essere passata scarica;
non esiste alcuna annotazione nel registro di passaggio di consegne,
ovvero in ulteriori registri di armeria acquisiti o compilati successivamente

comandato in servizio di guardia il giorno 10.4.2011 presso il

all’evento, ovvero nel fascicolo di inchiesta dell’Ufficiale Inquirente Dota,
che attesti che da uno dei caricatori in dotazione mancasse un proiettile,
a seguito di una esplosione e che detto proiettile fosse stato
successivamente implementato. A fronte di tale significativo e pacifico
coacervo probatorio, la Corte di merito avrebbe dovuto dire che il teste
Milella, che sconfessa la narrazione dei fatti sostenuti dalla difesa, non è
credibile, perché non sono emersi motivi di attrito o astio nei confronti
dell’imputato, mentre appare ragionevole un passaggio dell’arma senza

consegne. La Corte di merito, secondo il ricorrente ha dato credito al teste
Milella Ufficiale montante dopo il Lorè, per pervenire al proprio
pronunciamento, sebbene tale versione dei fatti non fosse mai stata
fornita nei cinque anni precedenti e sia stata sconfessata dalla
documentazione di riferimento.

3.

L’integrazione del colpo nel caricatore avrebbe comportato

necessariamente la compilazione del registro di armeria; poiché l’armiere
aveva l’obbligo di redigere annotazione scritta con la matricola dei due
proiettili (quello esploso e quello sostituito) per contezza di magazzino,
mentre non sarebbe stata rivenuta alcuna annotazione in tal senso.
4.

Prosegue il ricorso che ove i fatti fossero occorsi per come descritti

dal Milella e cioè che questi aveva ricevuto dal Lorè un’arma con 14 colpi
che veniva implementata con un quindicesimo colpo dal Lorè medesimo,
tanto avrebbe comportato a carico del Milella l’obbligo, comune al Lorè, di
riportare annotazione di interesse, in merito al servizio di guardia svolto e
l’annotazione del colpo mancante o esploso all’interno del registro
passaggio di consegne, nonché l’obbligo di presentarsi al Comandante in
2^ del Quartier Generale, come previsto dalle “Consegne per l’Ufficiale
d’Ispezione del Quartier Generale della Forza da Sbarco”.

5.

In definitiva, l’aver omesso ogni valutazione in ordine a prove

contrarie, rispetto alla ricostruzione accolta avrebbe determinato
l’inevitabile conseguenza di un corpo motivazionale oltre che lacunoso
anche contraddittorio.

3

annotazione allorquando l’arma venga passata conformemente alle

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato. Infatti, le argomentazioni svolte
nel ricorso costituiscono un’inammissibile rivalutazione del merito delle
risultanze istruttorie.
Queste hanno permesso la ricostruzione di profili di responsabilità del
Lorè, permettendo lo sviluppo di una motivazione coerente e aderente alle
risultanze istruttorie, che non vengono stravolte dalle considerazioni

considerazioni della difesa.
L’esplosione del colpo di pistola, di per sé, presenta profili di grave
responsabilità sotto il profilo del reato contestato nei confronti del militare
che maneggia l’arma; profili che permangono intatti, anche a voler
ammettere la versione dei fatti prospettata dall’imputato.
La diligenza specifica nella ricezione, conservazione e maneggio
dell’arma si sovrappone per di più a quella generica di qualunque militare
riceva un’arma da fuoco, sicché la mera eventuale aggiunta di
responsabilità del Milella o di altri per omessa verifica o per omesse
annotazioni, non sposta in alcun modo la responsabilità del Lorè per la
propria grave omissione, che si traduce nel reato di violata consegna
contestato specificamente con riferimento al punto 4 delle consegne
sicurezza “Comprensorio Carlotto”.
La Corte di merito, infatti, alla fine di pag. 16della sentenza ha preso in
considerazione l’ipotesi difensiva che il colpo fosse un 16° rispetto ai 15
contenuti nel caricatore, ritenendo che in ogni caso la condotta non fosse
esente da censure di rilevanza penale connesse alla violazione delle
disposizioni contestate: “Dalle consegne appena richiamate, infatti,
emerge in modo evidente e chiarissimo che l’ufficiale montante aveva
l’obbligo di ricevere in consegna l’arma scarica. Pertanto l’ipotetico ed
infondato inserimento di un colpo in canna ulteriore rispetto ai quindici
costituenti l’ordinaria dotazione, come addotto dalla difesa, imponeva al
momento del passaggio delle consegne al Lorè di controllare che l’arma
fosse scarica”.
Il ricorso, pertanto, non si confronta con tale passo decisivo della
motivazione, sicché ogni critica risulta completamente inutile e non
conducente, determinando la manifesta infondatezza e l’inammissibilità
del ricorso.

4

sull’omessa compilazione del registro sul munizionamento e dalle altre

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della
Cassa delle ammende.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

D/bmenico FiordOlisi

Francesco Bonito

1(2

t—

COME SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Penale

Depositata in Cancelleria oggi

Roma, lì

Al _APRIMI

(

Così deciso il 24/01/2018.

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