Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16890 del 24/03/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16890 Anno 2016
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TRALICE BRUNO N. IL 18/02/1964
avverso la sentenza n. 60/2012 CORTE APPELLO di SALERNO, del
16/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 24/03/2016

Tralice Bruno ricorre avverso la sentenza 16.10.14 della Corte di appello di Salerno che ha
confermato quella in data 13.4.11 del Tribunale di Vallo della Lucania con la quale è stato
condannato, per i reati di minaccia e violenza privata, unificati ex art.81 cpv. c.p. e concesse
attenuanti generiche, alla pena — condizionalmente sospesa – di mesi quattro e giorni dieci di
reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile.

comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per avere i giudici affermato la responsabilità dell’imputato sulla base
delle dichiarazioni delle parti offese, pur avendo le stesse dichiarato di non aver compreso il
significato delle parole proferite dall’imputato, non riscontrate da alcun altro elemento di prova,
anche perché era inverosimile che l’imputato, dopo aver avuto un colloquio, oltre che con le parti
lese, con il Procuratore capo, avesse potuto recuperare il distacco ormai incolmabile con la vettura
dei due architetti, fino a bloccarla e proseguire con le minacce.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché con esso la difesa
intende sottoporre al giudice di legittimità aspetti attinenti al merito, che risultano preclusi in questa
sede, sia perché manifestamente infondato, dal momento che il giudice di appello ha evidenziato,
con motivazione congrua ed immune da profili di illogicità, come la responsabilità dell’odierno
ricorrente riposi principalmente sulle dichiarazioni delle parti lese, corroborate da quelle del teste
Chieffalo che aveva dato contezza della contrapposizione tra le parti per la revoca di un appalto di
opere pubbliche che il Tralice aveva dovuto subire, secondo cui dopo una prima aggressione
verbale posta in essere all’interno dei locali della Procura della Repubblica, l’imputato aveva
seguito la vettura delle parti lese tentando più volte di bloccarla fm quando non era riuscito a
bloccarne la marcia, proferendo nell’occasione ulteriori minacce.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
£1.000,00.

Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di e 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 24 marzo 2016

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