Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16890 del 21/12/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 16890 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: RENOLDI CARLO

Data Udienza: 21/12/2017

SENTENZA
sul ricorso proposto da
D’Oglia Andrea, nato a Formigine Italia il 31/07/1977,
avverso la sentenza del 24/01/2017 della Corte d’appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, dott.
Elisabetta Ceniccola, che ha concluso chiedendo l’annullamento, senza rinvio,
della sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste;
udito, per l’imputato, l’avv. Giuseppe Lombardo, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 24/01/2017, la Corte d’appello di Bologna
confermò la sentenza del Tribunale di Modena in data 13/11/2014 con la quale
Andrea D’Oglia era stato condannato alla pena di tre mesi di arresto in quanto
riconosciuto colpevole, con le attenuanti generiche, del reato di cui agli artt. 6 e
75 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per essersi sottratto agli obblighi della
sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, applicata con provvedimento del
16/02/2012 del Tribunale di Modena, con il quale gli era stato imposto, fra
l’altro, di non associarsi abitualmente a soggetti pregiudicati.
Nel corso del giudizio di merito, infatti, era emerso che, in data 8/07/2012,
D’Oglia era stato rinvenuto, in occasione di un controllo compiuto in Mirandola
dal personale della Questura di Modena, all’interno di un’autovettura in

/S

compagnia di due persone pregiudicate, una delle quali era il fratello Alfonso,
mentre l’altro, Massimo Nazzaro, era stato indicato dagli operanti come “vicino al
clan dei casalesi”.
2. Avverso la sentenza d’appello, ha personalmente proposto ricorso per
cassazione lo stesso D’Oglia, deducendo, con un unico motivo di impugnazione,
di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art.
173 disp. att. cod. proc. pen., l’inosservanza o erronea applicazione della legge
penale ex art. 606, comma 1, lett. B), cod. proc. pen.. In particolare, l’imputato

circoscritta ad un unico episodio, peraltro relativo alla presenza, tra i soggetti
sottoposti a controllo, anche del fratello Alfonso, con il quale avrebbe convissuto,
in quel periodo, a causa dell’emergenza abitativa conseguente ad un evento
sismico, occorso, qualche tempo prima, nel territorio emiliano.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2.

Giova, preliminarmente, rilevare che in tema di contravvenzione agli

obblighi inerenti alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, per
l’integrazione del reato previsto dall’art. 75 del D.Lgs. n. 159 del 2011 non è
richiesta, quanto alla violazione della prescrizione di non associarsi abitualmente
con pregiudicati, una costante e assidua relazione interpersonale, ben potendo la
reiterata frequentazione di tali soggetti essere assunta a sintomo univoco
dell’abitualità di tale comportamento (Sez. 6, n. 28985 del 26/06/2014, dep.
3/07/2014, Mancuso, Rv. 262153; Sez. 1, n. 47109 del 26/11/2009, dep.
11/12/2009, Caputo, Rv. 245882).
Nondimeno, ai fini della configurabilità del requisito della abitualità è
necessario che ricorrano plurimi e stabili contatti e frequentazioni con
pregiudicati, caratterizzati, per quanto riguarda ciascun soggetto pregiudicato,
da un numero apprezzabile di contatti, certamente superiore a due (Sez. 1, n.
27049 del 9/05/2017, dep. 30/05/2017, Massimino, Rv. 270635), dovendosi,
conseguentemente, escludere che la sua violazione sia integrata da un unico
fatto episodico (Sez. 1, n. 43858 del 1/10/2013, dep. 25/10/2013, Valentino,
Rv. 257806; Sez. 1, n. 46915 del 10/11/2009, dep. 9/12/2009, Linaris, Rv.
245687).
3. Nel caso di specie, invero, il fatto in contestazione concerne un unico
episodio asseritamente illecito, nel quale Andrea D’Oglia era stato rinvenuto,
nello stesso contesto di tempo e di luogo, in compagnia di due soggetti
pregiudicati, uno dei quali era il fratello dell’imputato.
Nondimeno, considerato che, pacificamente, non erano stati documentati
ulteriori contatti, da parte dell’odierno imputato, con persone aventi la predetta

2

sottolinea la occasionalità della frequentazione di persone pregiudicate,

qualità, ritiene il Collegio che il reato contestato non possa ritenersi
configurabile, dovendo nella specie escludersi, alla luce della cornice di principi
più sopra richiamata, il requisito della abitualità, pur dinnanzi all’accertato
contatto con due soggetti pregiudicati.
4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere,
pertanto, accolto, con annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata,
perché il fatto non sussiste.

PER QUESTI MOTIVI

Così deciso in Roma, il 21/12/2017

Il Consi lier estensore

t

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Il Presidente
Francesco Maria Silvio Bonito

Annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

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