Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1689 del 04/12/2013
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1689 Anno 2014
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: SERPICO FRANCESCO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TROKA PETRAQ N. IL 31/10/1987
avverso l’ordinanza n. 407/2013 TRIB. LIBERTA’ di GENOVA, del
24/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO
SERPICO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. E • SELVAGGI intese
del ricorso;
Udit iktensor Avv.;
al rigetto
Data Udienza: 04/12/2013
-2-
RITENUTO in FATTO
e
CONSIDERATO in DIRITTO
Sull’appello proposto nell’interesse di TROKA PETRAQ avverso l’ordinanza
del GIP presso il Tribunale di Genova in data 25-6-013 reiettiva della
richiesta di sostituzione della misura di custodia cautelare in carcere
ordinanza in data 24-7-2013,rigettava il gravame riteendo la perduranza
cari quella degli arresti domiciliari,i1 Tribunale del riesaame di Genova,con
del concreto pericolo di tecidivanza ostativo all’invocata sostituzione della misura intramuraria carceraria in atto,unica e proporziale alla tutela di
e
detto pericolo.
Avverso tale ordinanza il TROKA ha proposto ricorso per cassazione,deducen-
do a motivi del gravame l tramite il proprio difensorepla carenza,contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e la violazione di legge in
punto di proporzionalità ad adeguatezza della misura ex art.275 cpp.
Il ricorso va dichiarato inammicsibile per manifesta infondatezza dei moti-
vi addotti.Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in euro MILLE/00= in fa-
vore della cassa della a-mende.Va richiesta la Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.94 co.1″ ter disp.att.cpp.
Ed invero,contrariamente alle apodittiche controdeduzioni difensive,l’impugnata ordinanza si fa motivato,puntuale e corretto carico di rappresentare
le ragioni di ragionevole persistenza del concreto pericolo di recidivanza,
ancorando l’assertiva ai canoni interpretativi di cui all’art.274 lett.c)
in combinato disposto con l’art.275 co.2 e 3 cpp.,senza affatto trascurare
una altrettanto motivata,coerente e logica risposta al dato temporale dei
fatti ed all’invocata incensuratezza dell!imputato (già condannato in I”
grado con significativo rigore ponderale dera pena inflitta)a fronte di
oggettiva allarwnnte quantità e qualità della droga illegalmente detenuta (€circa- un- Kg lordo di cocaina),a conferma anche intuibilmente logica della
non occasionalità dell’illecita condotta contestata (cfr.fol.2 ordinanza
impugnata).
Di qui il conseguente ed altrettanto logico rilievo attinente adeguatezza
e proporzionalità della misura carceraria in atto quale unica ad assicurare in termini di ragionevole efficacia la tutela dal denunciato
concreto pe-
ricolo di recidivanza,(cfr.fol.3).
P.Q.M.
DICHIARA inammissibile il ricorso e CONDANNA il ricorrenté al pagamento del-
le spese processuali e della somma di Euro MILLE/00= in favore della cassa
delle ammende.
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.94 co.I A ter
disp.att.cpp.
Così deciso in
Roma,i1 4-12-2013
ILRESIDENTE