Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1689 del 04/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 1689 Anno 2014
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: SERPICO FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TROKA PETRAQ N. IL 31/10/1987
avverso l’ordinanza n. 407/2013 TRIB. LIBERTA’ di GENOVA, del
24/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO
SERPICO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. E • SELVAGGI intese
del ricorso;

Udit iktensor Avv.;

al rigetto

Data Udienza: 04/12/2013

-2-

RITENUTO in FATTO
e
CONSIDERATO in DIRITTO

Sull’appello proposto nell’interesse di TROKA PETRAQ avverso l’ordinanza
del GIP presso il Tribunale di Genova in data 25-6-013 reiettiva della
richiesta di sostituzione della misura di custodia cautelare in carcere
ordinanza in data 24-7-2013,rigettava il gravame riteendo la perduranza

cari quella degli arresti domiciliari,i1 Tribunale del riesaame di Genova,con
del concreto pericolo di tecidivanza ostativo all’invocata sostituzione della misura intramuraria carceraria in atto,unica e proporziale alla tutela di
e

detto pericolo.

Avverso tale ordinanza il TROKA ha proposto ricorso per cassazione,deducen-

do a motivi del gravame l tramite il proprio difensorepla carenza,contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e la violazione di legge in
punto di proporzionalità ad adeguatezza della misura ex art.275 cpp.

Il ricorso va dichiarato inammicsibile per manifesta infondatezza dei moti-

vi addotti.Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in euro MILLE/00= in fa-

vore della cassa della a-mende.Va richiesta la Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.94 co.1″ ter disp.att.cpp.

Ed invero,contrariamente alle apodittiche controdeduzioni difensive,l’impugnata ordinanza si fa motivato,puntuale e corretto carico di rappresentare

le ragioni di ragionevole persistenza del concreto pericolo di recidivanza,
ancorando l’assertiva ai canoni interpretativi di cui all’art.274 lett.c)

in combinato disposto con l’art.275 co.2 e 3 cpp.,senza affatto trascurare
una altrettanto motivata,coerente e logica risposta al dato temporale dei
fatti ed all’invocata incensuratezza dell!imputato (già condannato in I”
grado con significativo rigore ponderale dera pena inflitta)a fronte di
oggettiva allarwnnte quantità e qualità della droga illegalmente detenuta (€circa- un- Kg lordo di cocaina),a conferma anche intuibilmente logica della
non occasionalità dell’illecita condotta contestata (cfr.fol.2 ordinanza
impugnata).

Di qui il conseguente ed altrettanto logico rilievo attinente adeguatezza
e proporzionalità della misura carceraria in atto quale unica ad assicurare in termini di ragionevole efficacia la tutela dal denunciato

concreto pe-

ricolo di recidivanza,(cfr.fol.3).

P.Q.M.

DICHIARA inammissibile il ricorso e CONDANNA il ricorrenté al pagamento del-

le spese processuali e della somma di Euro MILLE/00= in favore della cassa
delle ammende.
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.94 co.I A ter

disp.att.cpp.

Così deciso in

Roma,i1 4-12-2013

ILRESIDENTE

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA