Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16889 del 21/12/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 16889 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: RENOLDI CARLO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
D’Aggiano Cosimo, nato a Taranto il 4/02/1969;
avverso la sentenza del 12/10/2016 della Corte d’Assise d’appello di Lecce sezione distaccata di Taranto;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, dott.ssa
Elisabetta Ceniccola, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità
del ricorso;
udito, per l’imputato, l’avv. Fabio Falco, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di
Taranto in data 10/07/2015, emessa in esito a giudizio abbreviato, Cosimo
D’Aggiano era stato condannato, ricorrendo l’ipotesi di cui all’art. 72, comma 2
cod. pen., alla pena dell’ergastolo in quanto riconosciuto colpevole, con la
recidiva reiterata specifica nel quinquennio, dei reati di cui all’art. 605 cod. pen.
per avere privato della libertà Cataldo Pignatale, salendo repentinamente a
bordo dell’autovettura su cui questi si trovava, ponendogli un coltello alla gola e
costringendolo a dirigersi in luoghi da lui indicati, impedendogli di chiedere aiuto
(capo a), nonché di cui agli artt. 575, 61 n. 1 e 577 cod. pen., per avere
cagionato, per futili motivi, la morte dello stesso Pignatale, attingendolo con

Data Udienza: 21/12/2017

almeno venti colpi di coltello e determinandone il decesso per grave shock
emorragico del segmento cefalico e cervicale (capo b); fatti commessi in Taranto
e Faggiano in data 11/07/2014. Con lo stesso provvedimento, l’imputato era
stato, altresì, condannato al risarcimento in favore della costituita parte civile,
liquidati in 5.000 euro, come richiesto, oltre alla rifusione delle spese del grado.
2. Con sentenza in data 12/10/2016, la Corte d’Assise d’appello di Taranto, in
parziale riforma della pronuncia di primo grado, previa esclusione dell’ipotesi di
cui all’art. 72, comma 2 cod. pen., rideterminò, con la diminuente del rito, la
pena inflitta allo stesso D’Aggiano in trenta anni di reclusione, confermando, nel

Dal complesso delle acquisizioni istruttorie era emerso che la sera
dell’omicidio, D’Aggiano, trovandosi fuori dall’abitazione nonostante il
superannento dell’orario di rientro serale stabilito dall’ordinanza con la quale egli
era stato sottoposto alla misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, si
era improvvisamente introdotto nell’abitacolo di una autovettura che transitava
sulla pubblica via ed aveva minacciato il conducente, Cataldo Pignatale, con un
coltellino, intimandogli di proseguire nella marcia.
Quindi, dopo che il guidatore aveva tentato una manovra diversiva,
sterzando all’improvviso, l’imputato lo aveva colpito ad una guancia con il cutter,
provocandogli una profonda ferita e costringendolo a proseguire.
Secondo il racconto fatto da D’Aggiano agli inquirenti e da lui ribadito in
carcere in occasione di una conversazione intercettata a sua insaputa, egli aveva
successivamente costretto Pignatale a dirigersi verso una zona isolata nella
campagne di Faggiano, ove il conducente, ad un tratto, aveva spento il motore
della macchina, estraendo le chiavi, uscendo dall’abitacolo e cercando, a sua
volta, di impedire all’aggressore di uscire. D’Aggiano aveva, quindi, sferrato un
calcio alla portiera e raggiunto il conducente lo aveva colpito, tanto da farlo
accasciare al suolo. Non rinvenendo le chiavi della macchina, l’uomo le aveva
cercate per circa mezz’ora, a suo dire per mettersi alla guida dall’auto e
accompagnare Pignatale in ospedale.
Tuttavia, a seguito della reazione della vittima, la quale, nella colluttazione
che ne era scaturita, gli aveva inferto un violento calcio ai testicoli, D’Aggiano
l’aveva uccisa con il coltellino, provocandole gravissimi tagli cutanei che
l’avevano quasi decapitata.
Secondo i giudici di appello, doveva confermarsi sia la configurabilità
dell’aggravante dei futili motivi, sia l’esclusione delle attenuanti generiche.
3. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione
lo stesso D’Aggiano a mezzo del difensore fiduciario, avv. Fabio Falco,
deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti
strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen..

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resto, le precedenti statuizioni.

3.1. Con il primo di essi, il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma
1, lett. B) ed E), cod. proc. pen., l’inosservanza o erronea applicazione della
legge penale nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione in relazione alla mancata esclusione della aggravante dei futili
motivi. Secondo il racconto dell’imputato, l’omicidio sarebbe stato consumato in
reazione alla condotta della persona offesa, la quale lo avrebbe colpito con un
violento calcio ai testicoli. Una reazione incontrollata, verosimilmente
determinata dalla assunzione di cocaina, avvenuta poco prima; reazione che non
sarebbe tecnicamente riconducibile alla nozione di “movente”, il quale sarebbe

3.2. Con il secondo motivo, la difesa di D’Aggiano censura,

ex art. 606,

comma 1, lett. B), cod. proc. pen., l’inosservanza o erronea applicazione della
legge penale in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche,
nonostante le dichiarazioni confessorie rese dall’imputato, indicative di una
positiva evoluzione della personalità e, dunque, da valorizzare anche ai fini della
finalità rieducativa della pena, non riferibile alla sola fase esecutiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto per
quanto di ragione.
2. Con riferimento al primo motivo di impugnazione, con il quale sono stati
dedotti la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta
futilità del motivo, occorre preliminarmente porre in luce che la nozione di
“motivo” rimanda alla causa psichica di una data condotta umana, ovvero
all’impulso che induce il soggetto a tenere una determinata condotta attiva od
omissiva. Esso, dunque, descrive uno stato interiore, di carattere razionale o
emozionale, etiologicamente connesso con il comportamento illecito; uno stato
soggettivo che, a sua volta, deve essere tenuto distinto

dall’eventuale

accadimento esterno, cronologicamente prossimo o remoto, da cui esso abbia in
ipotesi avuto scaturigine (il cd. “stimolo esterno” rispetto all’agente: si pensi, ad
esempio, a un insulto o una percossa, elaborati dal soggetto sul piano psicoemotivo, fino a diventare, appunto, movente della successiva condotta
aggressiva). A sua volta il motivo va distinto dallo “scopo”, ovvero dalla finalità,
dall’obiettivo che l’agente persegue con il proprio comportamento; e la tensione
psico-emotiva verso il quale può costituire, appunto, il movente.
I motivi a delinquere costituiscono uno degli elementi che viene valorizzato
dal nostro ordinamento nel momento commisurativo del trattamento
sanzionatorio e precisamente tra gli indici rilevanti ai fini del giudizio sulla
capacità a delinquere dell’imputato. Dunque, i motivi a delinquere rilevano
nell’ambito del giudizio personologico che il giudice deve compiere al fine di

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stato, nel caso di specie, totalmente mancante.

pervenire alla determinazione della pena in concreto: e ciò sia sul piano della
loro valenza retributiva, potendo rilevare sotto il profilo della maggiore o minore
riprovevolezza della condotta; sia sul piano specialpreventivo, connotando il
profilo personologico dell’agente in termini di maggiore o minore pericolosità
soggettiva. Talvolta, però, essi ricevono autonoma considerazione da parte del
legislatore, il quale li eleva al rango di veri e propri elementi circostanziali. E
trattandosi, come nel caso che occupa, di circostanze pacificamente soggettive
(cfr. art. 70, comma 1, n. 2 cod. pen. secondo cui sono qualificate come
soggettive le circostanze “inerenti alla persona del colpevole”), deve ritenersi che

di rimproverabilità personale dell’agente, ovvero alla più spiccata attitudine
criminale palesata dallo stesso.
Nel caso qui in rilievo, questo elemento peculiare, valorizzato dalla fattispecie
circostanziale, viene descritto attraverso il ricorso all’aggettivo “futile”. Esso
assume, ai fini che interessano, una natura ancipite: sul piano strutturale, la
nozione di futilità esprime il carattere proprio di un concetto di relazione, che
comunemente dottrina e giurisprudenza costruiscono nei termini di un raffronto
tra la causa psichica e il reato commesso, nel senso che la futilità del motivo
deve essere valutata rispetto al fatto illecito che ha determinato; ma esprime
anche, sul piano funzionale, il riferimento a un parametro di natura assiologica,
che cioè qualifica il “motivo” alla stregua di un criterio di tipo valoriale.
Secondo l’opinione consolidata, che attinge al significato comune del termine,
anche nel suo valore etimologico, la futilità rinvia a una assoluta sproporzione tra
il reato commesso e, appunto, il “motivo”, ovvero la “molla” interiore che
determina la condotta e che, a sua volta, costituisce il filtro soggettivo, sul piano
psicologico ed emotivo, delle sollecitazioni esterne e degli scopi perseguiti;
stimoli che possono anche mancare o costituire eventi assolutamente neutri
(meri accidenti del tutto privi di significato al di fuori della sfera soggettiva
dell’agente, come, ad esempio, il fatto di avere semplicemente incontrato il
proprio rivale in amore), scopi che possono identificarsi con un risultato diverso e
ulteriore rispetto al fatto illecito che si intenda realizzare (come nel caso di chi
uccida il parente prossimo per ottenerne l’eredità) ovvero con la stessa
commissione del reato (si pensi a colui che, per noia, uccida degli animali: la
noia o magari un istinto sadico possono costituire il movente, mentre lo scopo
dell’azione si identifica, in una ipotesi siffatta, con il fatto stesso dell’uccisione
dell’animale).
Peraltro, come anticipato, la nozione di sproporzione coglie solo l’aspetto
strutturale del concetto di “futilità”, rappresentando quest’ultimo, a sua volta, un
concetto relativo, che assume significato e sostanza soltanto se riferito ad un

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la ratio dell’autonoma configurazione sia connesso proprio al più severo giudizio

determinato parametro di valutazione, che spetta ovviamente all’interprete
individuare.
Lungo questo tragitto euristico è necessario escludere dal perimetro della
fattispecie due opposte soluzioni ricostruttive.
La prima è quella che utilizza, per stabilire il carattere “futile” o meno del
motivo, la prospettiva individuale dell’agente ovvero il suo personale
atteggiamento rispetto alla causa psichica che lo ha determinato. E’, infatti,
evidente che, così procedendo, dovrebbe sempre concludersi per la non futilità
del motivo, atteso che, dal punto di vista dell’autore del reato, il motivo finisce

La seconda prospettiva, anch’essa non condivisibile, è quella che identificasse
come “futile” il cd. motivo criminoso in quanto tale, sia esso costituito dal
conseguimento di un vantaggio anch’esso illecito (es. l’omicidio per commettere
un furto o una rapina), sia esso riconducibile a un codice comportamentale di
tipo criminale (si pensi alla reazione ad uno “sgarro”, alla stregua del sistema di
valori delinquenziale). In disparte la circostanza per la quale, in realtà, in ipotesi
siffatte viene prevalentemente in rilievo non il movente, quanto piuttosto lo
scopo (ovvero l’obiettivo di arricchimento o, per restare all’esempio fatto, di
conseguimento di un particolare prestigio in seno al contesto criminale ecc.), è
abbastanza evidente che in tali casi si finirebbe sempre per configurare una
futilità del motivo, attesa l’impossibilità di configurare un qualunque “valore
ponderale” ad una causa psichica comunque disapprovata dall’ordinamento, tale
da potere essere messo sulla bilancia per compararlo con un reato, specie se
efferato. Ed allora è necessario che, eventualmente, il “motivo criminale”, per
poter essere qualificato come “futile”, presenti degli ulteriori connotati, i quali,
come si vedrà, devono essere comuni anche ai motivi non delittuosi.
Così delimitato, in negativo, il perimetro della nozione in questione, va
osservato come secondo un primo indirizzo, la sproporzione andrebbe rapportata
al parametro costituito dal “comune sentire” ovvero a una condivisa percezione
della distanza, sul piano assiologico, tra reato realizzato e motivo che lo ha
determinato, nel senso che il motivo deve essere ritenuto “futile” quando esso
possa essere ricondotto a qualsiasi causale così lieve, banale e sproporzionata
rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire,
assolutamente insufficiente a provocare l’azione criminosa (in questa prospettiva
Sez. 1, n. 35369 del 4/07/2007, dep. 21/09/2007, Z.H.H., Rv. 237686 e Sez. 1,
n. 4453 del 11/02/2000, dep. 12/04/2000, Dolce, Rv. 215806, in cui si fa
riferimento alla “coscienza collettiva”; Sez. 1, n. 17309 del 19/03/2008, dep.
24/04/2008, Calisti e altri, Rv. 240001; Sez. 1, n. 24683 del 22/05/2008, dep.
18/06/2008, lana, Rv. 240905, che fanno riferimento alla “generalità delle
persone”; Sez. 1, n. 29377 del 8/05/2009, dep. 16/07/2009, Albanese e altri,

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OAA-

con l’essere tendenzialmente sempre plausibile, giustificato, mai pretestuoso.

Rv. 244645; Sez. 1, n. 39261 del 13/10/2010, dep. 5/11/2010, Mele, Rv.
248832; Sez. 1, n. 59 del 1/10/2013, dep. 2/01/2014, Femia, Rv. 258598; Sez.
5, n. 41052 del 19/06/2014, dep. 2/10/2014, Barnaba, Rv. 260360; Sez. 5, n.
38377 del 1/02/2017, dep. 1/08/2017, Plazio, Rv. 271115, nelle quali il
riferimento è al “comune modo di sentire”).
Tale approccio ricostruttivo, tuttavia, fa riferimento a una nozione vaga, che
investe il giudice della non agevole opera di farsi interprete del “comune modo di
sentire”, di un’opinione verosimilmente prevalente in una determinata collettività
e in un certo momento storico; e, in questo modo, finisce per ancorare la

Per tale ragione, appare preferibile ancorare il giudizio sulla proporzionalità
della condotta criminosa rispetto al motivo che l’ha determinata ad un parametro
di tipo oggettivo, che non può che essere costituito dalle norme costituzionali e
dalla gerarchia che esse, sul piano assiologico, ovvero del valore attribuito agli
interessi in gioco, definiscono.
Un siffatto percorso interpretativo presenta, a sua volta, un evidente limite,
dal momento che ragionando in termini di comparazione tra l’interesse tutelato
dalla norma incriminatrice e la ragione soggettiva che ha indotto l’agente alla
condotta offensiva, si finirebbe per affermare la futilità del motivo ogni volta che,
ad esempio, fosse stato commesso un grave reato contro la persona. E’, infatti,
evidente che in caso di condotta omicidiaria una siffatta sproporzione sarebbe, in
linea di principio, sempre ravvisabile.
Per tale motivo, l’accertamento della futilità del motivo si deve realizzare
secondo una scansione bifasica: una volta riscontrata la sproporzione tra il reato
e la ragione soggettiva che lo ha determinato, deve successivamente esplicarsi
un ulteriore giudizio, volto a stabilire se essa abbia o meno connotato, in
maniera particolarmente significativa e pregnante l’atteggiamento dell’agente
rispetto al reato, giustificando un giudizio di maggiore riprovevolezza e di

più

accentuata pericolosità nei suoi confronti.
Dunque, accanto al dato, oggettivo, della sproporzione tra la ragione
soggettiva che ha determinato la condotta criminosa e il reato concretamente
realizzato, occorre valorizzare un dato soggettivo, costituito dalla possibilità di
connotare la sproporzione quale espressione di un moto interiore del tutto
ingiustificato, che si connota come il mero pretesto per lo sfogo di un impulso
criminale, del tutto avulso da uno scopo che non sia la mera commissione del
reato.
2.1. Tanto premesso in termini generali, osserva il Collegio che la Corte di
appello, dopo avere richiamato la giurisprudenza di questa Corte relativo al
primo degli indirizzi in rassegna, ha successivamente affermato che la
menzionata sproporzione tra motivo e reato ricorresse pienamente nel caso di
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nozione dell’aggravante a un incerto parametro di comparazione.

specie, sottolineando come l’uccisione di Cataldo Pignatale fosse avvenuta a
seguito del violento calcio sui testicoli che quest’ultimo aveva sferrato
all’indirizzo di D’Aggiano, provocandone la spropositata reazione.
Tuttavia, è opinione del Collegio che una siffatta ricostruzione del fatto – che
i giudici di appello hanno sostanzialmente fondato sulle ammissioni dell’imputato,
il quale senza sapere di essere intercettato aveva rievocato le fasi più
drammatiche dell’aggressione – collochi illogicamente il movente della feroce
uccisione non già nella fase iniziale della sequenza criminosa, quanto piuttosto in
quello, anche cronologicamente distante, della violenta reazione della vittima.

percorso motivazionale, la sentenza impugnata non ha agganciato il movente al
momento del sequestro di persona posto in essere dall’aggressore, in ritardo
sull’orario di rientro a casa stabilito dall’ordinanza applicativa della misura
alternativa al carcere; quanto piuttosto in quello, successivo, del calcio ai
testicoli che D’Aggiano afferma di avere ricevuto e che la sentenza ritiene sia
stato realmente sferrato dalla vittima.
Tuttavia, un siffatto percorso motivazionale presenta evidenti profili di
illogicità, atteso che la tesi accolta dai giudici di appello per un verso oblitera il
dato processuale di un chiaro sviluppo unitario della sequenza omicidiaria; e, per
altro verso, finisce per qualificare come “futile” il motivo scaturito, in un impeto
di violentissima carica aggressiva, dalla (peraltro legittima) reazione della
persona offesa. E in questo modo, alla luce delle considerazioni che precedono, il
motivo omicidiario finisce erroneamente per essere identificato con un qualunque
“motivo criminale”, sul presupposto dell’ovvia sproporzione tra l’omicidio e una
qualunque situazione esterna che vi abbia dato causa.
Ne consegue, pertanto, che la sentenza impugnata deve essere annullata, sul
punto, per nuovo giudizio in relazione alla configurabilità dell’aggravante dei
“futili motivi”.
3. Quanto, invece, al secondo motivo di impugnazione, con il quale il
ricorrente si duole del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, deve
premettersi che la valutazione circa l’applicazione o il diniego delle circostanze di
cui all’art. 62-bis cod. pen. si configura come un giudizio di fatto, lasciato alla
discrezionalità del giudice, il quale deve motivare la sua decisione nei soli limiti
atti a far emergere, in misura sufficiente, l’avvenuta valutazione circa
l’adeguamento della pena concretamente applicata rispetto alla gravità effettiva
del reato e alla personalità dell’imputato (tra le tante, Sez. 6, n. 41365 del
28/10/2010, dep. 23/11/2010, Straface, Rv. 248737; Sez. 1, n. 46954 del
4/11/2004, dep. 2/12/2004, P.G. in proc. Palmisani e altro, Rv. 230591), se del
caso anche attraverso il ricorso a formule sintetiche (così Sez. 4, n. 23679 del
23/04/2013, dep. 31/05/2013, Viale e altro, Rv. 256201).
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Dunque, diversamente da quanto pareva emergere dalla prima parte del

In questa prospettiva, il giudicante, se si determina per il diniego, non è
tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall’imputato,
essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l’uso del potere discrezionale
conferitogli attraverso l’indicazione delle ragioni ostative al riconoscimento e
delle circostanze fattuali ritenute di preponderante rilievo, avuto riguardo ai
parametri di cui all’art. 133 cod. pen., senza che, peraltro, sia necessario che il
giudice li esamini tutti, essendo in realtà sufficiente che egli specifichi a quali, tra
essi, egli abbia inteso fare riferimento, rimanendo tutti gli altri disattesi o
superati da tale valutazione (v., ex plurimis, Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014,

43952 del 13/04/2017, dep. 22/09/2017, Pettinelli, Rv. 271269).
Orbene, nel caso di specie, la Corte di appello ha motivato adeguatamente
in relazione al predetto profilo, ponendo in luce, da un lato, l’assoluta gravità ed
efferatezza del reato commesso e, dall’altro lato, il quadro di significativa
capacità a delinquere a carico dell’imputato, ricavabile dal precedente, specifico,
per tentato omicidio, realizzato con modalità assai simili (ovvero con il tentativo
di decapitazione di una prostituta). In questo modo, attraverso il riferimento a
taluni criteri posti dall’art. 133, comma 1 n. 3 e comma 2 n. 1 cod. pen., i giudici
di merito hanno adeguatamente motivato la decisione assunta, conformandosi
alla già richiamata cornice di principio.
Ne consegue, conclusivamente, l’infondatezza del secondo motivo di
impugnazione.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto,
con annullamento della sentenza impugnata limitatamente all’aggravante dei
motivi futili. Pertanto, deve disporsi il rinvio, per nuovo giudizio sul punto, alla
Corte di assise di appello di Lecce. Nel resto il ricorso deve essere rigettato.

PER QUESTI MOTIVI
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’aggravante dei motivi futili e
rinvia per nuovo giudizio al riguardo alla Corte di assise di appello di Lecce.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 21/12/2017

Il Con ig ‘ere estensore

Il Presidente

dep. 3/07/2014, Lule, Rv. 259899; sostanzialmente in termini anche Sez. 5, n.

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