Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16888 del 21/12/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 16888 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: RENOLDI CARLO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Scalera Matteo, nato a Cerignola il 21/09/1965,
avverso la sentenza del 22/05/2015 della Corte d’appello di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, dott.ssa
Elisabetta Ceniccola, che ha concluso chiedendo l’annullamento, senza rinvio,
della sentenza impugnata con riferimento al capo Ac), con rideterminazione della
pena ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. I) cod. proc. pen..

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del Tribunale di Foggia in data 31/01/2012, Matteo Scalera
fu condannato alla pena di un anno e tre mesi di reclusione in quanto
riconosciuto colpevole, con le attenuanti generiche equivalenti alla contestata
recidiva, dei reati di cui agli artt. 81, cpv. cod. pen. e 9, comma 2, della legge 25
dicembre 1956, n. 1423 (capo A), 6 della legge n. 575 del 1965, per avere
guidato un autoveicolo dopo la revoca della patente di guida nel periodo in cui
era stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con
obbligo di soggiorno (capo C); fatti accertati in Cerignola il 28/02/2009.
Con specifico riferimento alla prima contestazione, il primo giudice ritenne
sussistenti una pluralità di violazioni alle prescrizioni impostegli con il
provvedimento del Tribunale di Foggia in data 26/11/2004, applicativo della

Data Udienza: 21/12/2017

sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, misura aggravata con
provvedimento del 15/05/2009, e segnatamente degli obblighi: di portare con sé
la carta precettiva (capo Aa); di permanere in casa in orario notturno (capo Ab);
di vivere onestamente e di rispettare le leggi, avendo guidato un’autovettura
nonostante la revoca della patente di guida (capo Ac); di non detenere telefoni
cellulari (capo Ad). Con lo stesso provvedimento, Scalera fu assolto dal reato di
cui all’art. 116 del Codice della Strada e relativo alla stessa violazione indicata al
capo Ac (capo B), con la formula “perché il fatto non sussiste”.

parziale riforma della pronuncia di primo grado, dichiarò non doversi procedere
nei confronti dello stesso Scalera in relazione al reato ascrittogli al capo Aa),
qualificato ai sensi dell’art. 650 cod. pen., essendo i fatti ormai estinti per
prescrizione, per l’effetto rideterminando la pena, limitatamente ai residui reati
di cui ai capi Ab), Ac), Ad) e C), in un anno e un mese di reclusione, con
conferma, nel resto, delle precedenti statuizioni.
3. Avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso per cassazione lo stesso
Scalera a mezzo del difensore fiduciario, avv. Francesco Santangelo, deducendo,
con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti
strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.,
il vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. E), cod. proc. pen.,
in relazione alla ritenuta configurabilità della recidiva, rispetto alla quale i giudici
di merito non avrebbero indicato le ragioni per cui i reati contestati dovessero
ritenersi, in rapporto alle precedenti violazioni, connotati in termini di più
accentuata riprovevolezza ovvero di una maggiore capacità a delinquere
dell’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto per
quanto di ragione.
2. Preliminarmente, osserva il Collegio che il ricorso si diffonde in articolate
considerazioni concernenti il profilo della qualificazione giuridica della mancata
esibizione della carta precettiva. Nondimeno, il complesso di tali deduzioni si
palesa sostanzialmente ultroneo, essendo stata, la predetta condotta,
riqualificata ai sensi dell’art. 650 cod. pen., con conseguente declaratoria di
prescrizione per decorso del termine quinquennale previsto per le
contravvenzioni. Tuttavia, l’impugnazione non può ritenersi inammissibile per
manifesta infondatezza, atteso che la sentenza di appello, secondo quanto
correttamente dedotto dalla difesa del ricorrente, non ha fornito una adeguata
motivazione in ordine al riconoscimento e all’applicazione della recidiva,
difettando la puntuale esplicazione delle ragioni che hanno indotto il giudice a
ritenere che la nuova violazione della legge penale dovesse ritenersi, in rapporto

2. Con sentenza emessa in data 22/05/2015, la Corte d’appello di Bari, in

alle precedenti violazioni, indicativa di una più spiccata capacità a delinquere
ovvero di una più accentuata riprovevolezza di Matteo Scalera.
3.

Non essendo il ricorso inammissibile, può essere dichiarata

ex officio

l’irrilevanza penale dei fatti contestati al capo AC), consistenti nella violazione
della prescrizione di “vivere onestamente e rispettare le leggi”.
In argomento, giova ricordare che la Grande Camera della Corte Europea dei
diritti dell’uomo, con decisione del 23/02/2017, pronunciata nel caso De
Tommaso contro Italia, è pervenuta ad affermare l’esistenza di un deficit di

tra le prescrizioni imposte al sorvegliato speciale, quelle di “vivere onestamente
e rispettare le leggi”, sanzionate ai sensi dell’art. 75, comma 2 del d.lgs. n. 159
del 2011. E ad analogo approdo interpretativo sono pervenute, successivamente,
anche le Sezioni unite di questa Corte, secondo cui l’inosservanza delle
prescrizioni generiche di “vivere onestamente” e di “rispettare le leggi”, da parte
del sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, non
configura il reato previsto dall’art. 75, comma 2, D.Lgs. n. 159 del 2011, il cui
contenuto precettivo è integrato esclusivamente dalle prescrizioni c.d. specifiche
(Sez. U, n. 40076 del 27/04/2017, dep. 5/09/2017, Paterno’, Rv. 270496).
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata deve
essere annullata, senza rinvio, limitatamente al reato di cui al capo Ac) perché il
fatto non sussiste. Deve, invece, procedersi all’annullamento con rinvio ad altra
Sezione della Corte di appello di Bari, onde consentire un nuovo giudizio sul
punto della configurabilità della recidiva, contestata in relazione agli altri reati,
nonché per procedere, ove l’aggravante venisse meno in esito al nuovo
apprezzamento, alla rideterminazione della pena in ragione della riduzione per le
attenuanti generiche già concesse. Nel resto, il ricorso deve essere rigettato.
5. La natura non particolarmente complessa della questione e l’applicazione
di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della
decisione in forma semplificata.

PER QUESTI MOTIVI
Annulla la sentenza impugnata, senza rinvio, limitatamente al reato di cui al
capo Ac) della rubrica perché il fatto non sussiste e, con rinvio, ad altra Sezione
della Corte di appello di Bari per nuovo giudizio sul punto della recidiva con
*5)

EE riferimento ai restanti reati. Rigetta nel resto il ricorso.
Lu
Così deciso in Roma, il 21/12/2017

O
C=3

chiarezza e precisione – dunque di tassatività – della disposizione che introduce,

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