Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16888 del 15/01/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16888 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: PRESTIPINO ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CERVI BRUNO N. IL 11/08/1951
122:111=1=211IRMSWERICIIMEM
avverso la sentenza n. 656/2010 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
07/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
PRESTIPINO;

Data Udienza: 15/01/2013

In fatto e in diritto
Letto il ricorso proposto da Cervi Bruno awerso la sentenza della Corte di Appello di Trieste del 7.12.2011,
che confermò la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Udine, sez. distaccata
di Palmanova il 13.1.2009, per il reato di appropriazione indebita di somme di pertinenza della società
IRISLEGNO s.r.l. ;
ritenuto che le censure di legittimità del ricorrente si esauriscono in vaghissime considerazioni sul suo
presunto difetto di interesse (non a realizzare la condotta contestata ma) a “rientrare” come
amministratore di fatto nella stessa società in cui era stato amministratore di diritto e ormai ridotta,
all’epoca del suo reingresso, in condizioni di “palese difficoltà”, trattandosi oltretutto di deduzioni
nemmeno pertinenti al tema dell’accusa, dal momento che l’appropriazione indebita di somme destinate
alla IRISLEGNO, storicamente accertata, non cesserebbe di corrispondere ad uno scopo criminale
“credibile” per le presunte difficoltà economiche della società offesa dal reato;
ritenuto pertanto che il ricorso è manifestamente infondato, e va dichiarato inammissibile, con la
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00
alla cassa delle ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella
determinazione della causa di inammissibilità;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma d’
1000,00 alla cassa delle ammende.
Così dec o in Roma, il 15.1.2013.

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