Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16887 del 15/01/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16887 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAMBRIA GIANFRANCO N. IL 04/10/1967
avverso la sentenza n. 910/2010 CORTE APPELLO di CATANIA, del
12/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;

Data Udienza: 15/01/2013

Motivi della decisione
Cambria Gianfranco ricorre avverso la sentenza in epigrafe, con la quale
è stata trALzilertb2 confermata la sentenza di condanna in primo grado e
deduce omessa e illogica motivazione sul merito della controversia in ordine ai
profili di responsabilità e al trattamento sanzionatorio, genericamente
lamentando inoltre violazione di legge.

favorevole al ricorrente si prospettano, cioè, questioni di mero fatto che
implicano una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di
una motivazione esaustiva, immune da vizi di logica, coerente con i principi di
diritto enunciati da questa Corte, come quella del provvedimento impugnato
che, pertanto, supera il vaglio di legittimità (Cass. sez. 4, 2.12.2003, Elia ed
altri, 229369; SU n° 12/2000, Jakani, rv 216260).
Il giudice d’appello, con motivazione congrua ed esaustiva, previo
specifico esame degli argomenti difensivi è giunto a valutazioni di merito sul
fatto di reato come tali insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il
metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e
l’argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di specie (Cass. pen. sez.
un., 24 novembre 1999, Spina, 214794).
L’impugnazione, siccome manifestamente infondata, va dichiarata
inammissibile.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in
favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di
colpa emergenti dai ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1000,00 in favore della
Cassa delle ammende.
Roma, li 15.1.2012

D E P 5, ‘TATA

Nel ricorso si prospetta una valutazione delle prove diversa e più

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