Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16883 del 23/11/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 16883 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: MAGI RAFFAELLO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MANENTE GIOVANNI nato il 12/05/1963 a TRIESTE

avverso la sentenza del 23/09/2015 della CORTE APPELLO di TRIESTE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI
che ha concluso per

Il PG chiede il rigetto del ricorso.
Udito il difensore

p-z1

Data Udienza: 23/11/2017

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa in data 23 luglio 2014 il GUP del Tribunale di Trieste ha ritenuto
– all’esito di rito abbreviato – Manente Giovanni responsabile del reato di tentato
omicidio, in danno di Santonocito Alessandro, come da contestazione (formulata in via
alternativa con il delitto di lesioni). L’azione veniva posta in essere – a seguito di una lite
verbale – con uso di un coltello, e la vittima riportava plurime ferite al costato, con gravi

La pena inflitta in primo grado, con applicazione delle circostanze attenuanti generiche
equivalenti alle aggravanti della futilità dei motivi (nonchè della premeditazione e della
recidiva), è quella di anni cinque di reclusione.
2. La Corte di Appello di Trieste, con sentenza del 23 settembre 2015, ha confermato la
prima decisione.
2.1 Quanto ai punti di doglianza, formulati dall’imputato, si afferma che :
a) l’essere l’azione sorretta da una volontà di reagire, sia pure tra i fumi dell’alcol, ad una
affermazione ingiuriosa dell’amico (rivolta alla madre del Manente) non solo non può
rappresentare una attenuante ma concretizza l’aggravante della futilità dei motivi, per la
‘sproporzione’ tra il movente e la reazione medesima;
b) nessun dubbio può esservi sulla ricorrenza dell’animus necandi, posto che i fendenti
sono stati plurimi e hanno attinto la vittima in stretta prossimità ad organi vitali;
c)

quanto alla quantificazione della pena, viene ritenuto adeguato il trattamento

sanzionatorio inflitto in primo grado; resta confermato il giudizio di bilanciamento delle
circostanze in termini di equivalenza.

3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo del difensore Manente Giovanni, articolando distinti motivi.
3.1 Al primo motivo si deduce violazione di legge processuale, in riferimento a quanto
previsto dall’art. 350 cod.proc.pen. .
Non vi sarebbe stata alcuna verbalizzazione autonoma delle dichiarazioni spontanee
utilizzate nella decisione di primo grado, il che rappresenta una violazione delle garanzie
procedurali. La sequenza dei fatti, peraltro, porta ad ipotizzare che il Manente fosse già in
stato di arresto quando interloquisce con gli operanti.
3.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione della disciplina regolatrice quanto
alla qualificazione giuridica del fatto.
Si contesta la ricorrenza dell’animus necandi , atteso che l’azione non ha prodotto
conseguenze di particolare gravità (soli cinque giorni di prognosi), il che porta a ritenere
2

lesioni polmonari. Entrambi gli attori del fatto erano sotto l’effetto di sostanze alcoliche.

prevalente la finalità genericamente lesiva. La forza impressa ai colpi di coltello era
pertanto da ritenersi di entità modesta e le modalità complessive della condotta
depongono per una diversa componente volitiva, tesa ad umiliare la vittima.
3.3 Al terzo motivo vengono ripresi, in chiave di vizio motivazionale, i medesimi
argomenti espressi nel secondo motivo.
3.4 Al quarto motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla esclusiva
valorizzazione della versione dei fatti resa dalla persona offesa.
2.5 Al quinto motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento alla ritenuta

La sussistenza di tale aggravante è stata rapportata ad una pretesa sproporzione tra la
condotta offensiva – di tipo verbale – tenuta dalla vittima e reazione dell’imputato.
Tuttavia non poteva essere ritenuto futile il motivo, anche in virtù della particolare
sensibilità che il Manente ha per la figura materna, data la condizione di disabilità della
stessa.

4. Osserva il Collegio che il quinto motivo di ricorso è fondato, per le ragioni che
seguono.
4.1 Per costante orientamento interpretativo di questa Corte di legittimità la circostanza
aggravante dei futili motivi sussiste lì dove la determinazione criminosa sia stata indotta
da uno stimolo esterno di tale levità, banalità e sproporzione – rispetto alla gravità del
reato-, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a
provocare l’azione criminosa, tanto da potersi considerare, più che una causa
determinante dell’evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento (da ultimo
Sez. V n. 38377/2017 rv 271115).
Dunque non è la sproporzione il presupposto che – di per sé solo – fonda la valutazione di
sussistenza della circostanza in parola, quanto la valutazione complessiva della
‘sostanziale irrilevanza’ dello stimolo esterno.
Ciò rende non in linea con i contenuti della disposizione applicata la scelta operata in
sede di merito.
Va infatti osservato che la dinamica di conflitto verbale insorta tra il Manente e la vittima
– in un contesto di indubbia alterazione di entrambi – riguardava un profilo che, per
l’agente, non poteva dirsi irrilevante trattandosi di una offesa ad una persona (la madre)
cui il Manente era particolarmente legato (fatto non controverso in sede di merito).
4.2 Va ricordato, inoltre, che il giudizio sui motivi abietti o futili, che integrano la
circostanza aggravante di cui all’art. 61, comma 1, n. 1, cod. pen., non può essere
riferito ad un comportamento medio, attesa la difficoltà di definire i contorni di un simile
astratto modello di agire, ma va ancorato agli elementi concreti tenendo conto delle
connotazioni culturali del soggetto giudicato, del contesto sociale e del particolare

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sussistenza della circostanza aggravante dei futili motivi (art. 61 n.1 cod.pen.).

momento in cui il fatto si è verificato, nonché dei fattori ambientali che possono avere
condizionato la condotta criminosa (v. Sez. V n. 36892/2017, rv 270804).
La circostanza aggravante va pertanto esclusa, con annullamento senza rinvio, in tale
parte, della decisione impugnata.
Da ciò deriva, in ogni caso, la trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte di
Appello di Trieste per la rideterminazione della pena, posto che l’esclusione di una delle
aggravanti impone di realizzare nuovamente il giudizio di comparazione di cui all’art. 69
cod.pen. .

L’affermazione di responsabilità del Manente non si fonda sul contributo dichiarativo dallo
stesso proveniente, ma da evidenze obiettive (prova generica) e dalle dichiarazioni rese
dai testi presenti al momento del fatto. Non vi è concreta rilevanza, pertanto, del profilo
di critica rappresentato dalla prtesa violazione dell’art. 350 cod.proc.pen. .
Analogamente, nessuna valenza esclusiva è stata attribuita alla versione della persona
offesa (costituitasi parte civile), posto che la dinamica dell’aggressione è stata
confermata dagli altri soggetti presenti.
La Corte di secondo grado, inoltre, ha compiuto corretta applicazione delle linee
interpretative elaborate nella presente sede di legittimità circa l’apprezzamento in
concreto, con giudizio ex ante, dell’animus necandi, essendo stata valorizzata la direzione
dei colpi verso zone corporee sedi di organi vitali, in una con l’impiego di un mezzo dalla
elevata potenzialità lesiva.
Resta, pertanto necessario l’annullamento senza rinvio, limitatamente alla corcostanza
aggravante oggetto di esclusione, con le conseguenze di cui al dispositivo.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’aggravante di cui all’art. 61
n.1 c.p., che esclude, e dispone la trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte di
Appello di Trieste per la rideterminazione della pena.
Così deciso il 23 novembre 2017

4.2 I residui motivi di ricorso sono infondati.

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