Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16882 del 11/10/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 16882 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: SIANI VINCENZO

sul ricorso proposto da:
RANIERI ANTONIO nato il 27/07/1962 a AFRAGOLA

avverso la sentenza del 30/03/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO STANI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLO
CANEVELLI
che ha concluso iiiEe SZP. Urtikr(

g 14 D

Il PG conclude per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata
limitatamente ai reati di cui ai capi E e G perché assorbiti, per l’annullamento
con rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio e per il rigetto
nel resto.

Data Udienza: 11/10/2017

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe, emessa il 30 marzo – 19 luglio 2016, la Corte
di appello di Napoli ha confermato quella resa all’esito di giudizio abbreviato dal
Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli Nord, in data 26
novembre 2015, che aveva giudicato con rito abbreviato Antonio Ranieri,
imputato dei seguenti reati: reato di lesioni personali aggravate in danno del
genero Daniele Caiazza (capo C); reato di detenzione illegale di quattro caricatori

un’arma da sparo cal. 22, a mò di penna, con due proiettili dello stesso calibro,
realizzata artigianalmente (capo E); reato di detenzione dell’arma di cui al capo
precedente, quale arma clandestina (capo F); reato di detenzione illegale di una
pistola semiautomatica Titan, calibro 6,35, con matricola punzonata, con sette
proiettili, di cui sei nel serbatoio ed uno in camera di scoppio (capo G); reato di
detenzione dell’arma di cui al capo precedente, quale arma clandestina (capo H);
reato di ricettazione dell’arma di cui al capo precedente (capo H-bis); reato di cui
all’art. 697 cod. pen. avente ad oggetto l’illegale detenzione dei pugnali, delle
katane, del machete e delle spade in oggetto e dei proiettili dettagliatamente
elencati in atto (capo I); reato di cui all’art. 679 cod. pen. per l’illegale
detenzione degli artifizi pirotecnici pure indicati in atto (capo 3); fatti avvenuti in
Afragola, il 3 giugno 2015, con la recidiva reiterata.
Il G.u.p. del Tribunale di Napoli Nord aveva dichiarato il Ranieri colpevole di
tutti i reati ed, operato l’aumento per la ritenuta recidiva, riconosciuto il vincolo
della continuazione fra i reati stessi, con la previsione del relativo aumento,
computata la diminuente per il rito, lo aveva condannato alla pena di anni
cinque, mesi undici, giorni tre di reclusione ed euro 11.851,00 di multa. La
sentenza di appello ha, poi, confermato quella di primo grado, la cui motivazione
è stata esplicitamente condivisa dalla Corte territoriale.
1.1. Avverso tale decisione ha proposto ricorso il difensore del Ranieri
chiedendone l’annullamento ed articolando tre motivi.
1.1.1. Con il primo motivo si lamenta violazione ed erronea applicazione
della legge penale per essere stato ritenuto il concorso formale, e non
l’assorbimento, con riguardo alla detenzione delle armi clandestine rispetto alla
detenzione degli stesse armi quali armi comuni da sparo, dovendo invece elidersi
le fattispecie di cui agli artt. 10 e 14 legge n. 497 del 1974.
1.1.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione ed erronea
applicazione della legge con riferimento alle condotte rubricate ai capi I) e 3).
Era stato il frutto di un errore evidente la qualificazione di tutti gli oggetti
elencati al capo I) come armi e la loro sussunzione, ai fini penali, nell’oggetto

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con all’interno 59 proiettili cal. 9×21 (capo D); reato di detenzione illegale di

della detenzione sanzionata dall’ad 697 cod. pen., mentre l’abusiva detenzione
andava limitata alle sole munizioni, posto che la legittima detenzione dei restanti
oggetti non appariva subordinata ad alcuna denuncia.
Del pari erronea era stata la qualificazione come reato di cui all’art. 679 cod.
pen. della condotta di detenzione del modestissimo materiale pirotecnico, di non
sicura efficienza, descritto nel capo 3), destinato alla sua accensione in occasioni
di ricorrenze particolari e non soggetto alla denuncia all’Autorità di polizia.
1.1.3. Con il terzo motivo si prospetta carenza di motivazione in ordine al

nella configurazione del reato continuato e l’individuazione dell’entità della pena
base per il delitto di ricettazione era immotivata, avendo avuto ad oggetto, quel
delitto, una pistola di piccolo calibro, al di fuori della disponibilità dell’imputato.
1.2. Il Procuratore generale ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata,
limitatamente alla condanna per la detenzione delle armi comuni da sparo di cui
ai capi E) e G), essendo i reati assorbiti nelle rispettive detenzioni dei relativi
oggetti, armi clandestine, con rigetto dell’impugnazione nel resto.

2. Il ricorso va accolto solo in relazione al primo motivo.
2.1. Va infatti ritenuto l’assorbimento della detenzione illegale di arma
comune da sparo nella detenzione dell’arma stessa, se clandestina, in
applicazione del principio di diritto fissato dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 41588
del 22/06/2017, La Marca, Rv. 270902), secondo cui i reati di cui all’art. 23,
primo, terzo e quarto comma, legge n. 110 del 1975 assorbono, rispettivamente,
i reati di cui agli artt. 2, 4 e 7 legge n. 895 del 1967, sempre che non risulti (ed
in questo caso non risulta) che l’agente abbia commesso una pluralità di
condotte nell’ambito di una progressione criminosa, nella quale, alla detenzione
o al porto illegale di un’arma comune da sparo, segua, in un secondo momento,
la fisica alterazione dell’arma medesima.
La sentenza impugnata è di conseguenza, da annullarsi in ordine ai reati di
detenzione di arma comune da sparo rubricati ai capi E) e G), per insussistenza
del fatto, con loro conseguente esclusione.
2.2. Invece, il secondo motivo non ha pregio: la natura dei pugnali e delle
altre armi bianche e delle munizioni oggetto di detenzione per la Corte
territoriale ha giustificato l’accertamento di responsabilità con riguardo al fatto
complessivamente rubricato sub I); del pari il notevole quantitativo di materiale
pirotecnico detenuto ha supportato l’accertamento di responsabilità relativo al
reato di cui al capo 3).
2.2.1. In relazione alle armi bianche sequestrate, è da ribadire che rientrano
nel novero delle armi bianche proprie le “katane” giapponesi, le spade, i pugnali,

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trattamento sanzionatorio, in quanto risultavano omessi i singoli aumenti di pena

le scimitarre e le tesserine rettangolari taglienti e appuntite destinate all’offesa
(Sez. 1, n. 35106 del 20/07/2016, Pintiliesei, n. m.; Sez. 1, n. 15431 del
24/02/2010, Frati, Rv. 247238).
Il complesso di oggetti, ulteriori rispetto ai proiettili, che hanno formato
oggetto della contestazione del reato sub I) (pugnali, katane, machete, spade),
come valutato con motivazione congrua e logica dalla Corte di merito, si connota
per avere caratteristiche strutturali e idoneità funzionale all’offesa alla persona
ed avere tale offesa quale sua principale destinazione, in corrispondenza dell’uso

concretamente accertata dai giudici del fatto.
2.2.2. Quanto, poi, ai 23 artifici pirotecnici ed alle relative micce, la
prospettazione dell’assenza di antigiuridicità della relativa detenzione collide con
l’accertamento, sorretto da adeguata motivazione, che tali fuochi di artificio
hanno creato un insieme avente natura esplodente ed infiammabile, risultato
comunque pericoloso per qualità e quantità: il complesso di artifizi, pertanto, pur
non avendo concretato, per incensurabile valutazione del giudice di merito,
materiale esplosivo dalla connotazione micidiale (cosa che avrebbe determinato
l’integrazione della più grave fattispecie criminosa di illegale detenzione di
esplosivi: Sez. 1, n. 16677 del 24/01/2011, Brancato, Rv. 249958), è stato
ritenuto in modo argomentato l’oggetto del reato contravvenzionale di omessa
denuncia della detenzione di materie esplodenti.
2.3. In ordine al terzo motivo, la doglianza oblitera – e quindi non ne
contesta in modo specifico il fondamento giuridico – l’avvenuta applicazione da
parte dei giudici di merito dell’art. 81, quarto comma, cod. pen., attesa la
ritenuta recidiva reiterata a carico del Ranieri, sicché la continuazione – essendo
stata attuata con l’applicazione dell’aumento globale minimo di un terzo
comprensivo di quelli relativi a tutti i reati satellite e, dunque, complessivo (in
armonia con il principio più volte ribadito: Sez. 2, n. 18092 del 12/04/2016,
Lovreglio, Rv. 266850) – ha indotto i giudici di merito a ritenere ultronea
l’indicazione dei singoli aumenti, senza che il ricorrente abbia addotto un suo
concreto ed attuale interesse a che essi fossero enucleati.
Per ciò che concerne l’entità della pena base, relativa al reato più grave di
ricettazione, la Corte territoriale, recependo il ragionamento svolto dal primo
giudice, ha richiamato l’avvenuta ponderazione degli indici rilevanti ex art. 133
cod. pen. nella quantificazione di essa, risultando giustificata la dosimetria
attuata in rapporto allo spessore ed alla gravità della condotta antigiuridica
integrata dall’imputato, dettagliatamente descritta.
2.4. In definitiva, rigettata nel resto l’impugnazione, occorre annullare la
sentenza impugnata soltanto per elidere le due indicate fattispecie sub G) e sub

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normale di quegli strumenti, riferito al loro impiego naturale nella situazione

E).
Tale esclusione, tuttavia, non comporta effetti sulla pena finale e dunque
giustifica l’annullamento senza rinvio, atteso che per la continuazione relativa a
tutti i reati risulta applicato, come si è rilevato, l’aumento minimo di un terzo
della pena stabilita per il reato più grave, nei sensi già richiamati in precedenza,
ex art. 81, quarto comma, cod. pen. (trattandosi di soggetto a cui è stata
applicata la recidiva reiterata).
Questo aumento resta fermo, poiché non ricorre la possibilità concreta di un

terzo comma dell’art. 81 cod. pen.: invero, applicando i minimi edittali,
ovviamente depurati della frazione di un terzo ex art. 442 cod. proc. pen. per il
rito abbreviato, relativamente ai reati satelliti – segnatamente ai delitti sub C),
D, F) ed H), al di là della pena alternativa con cui sono sanzionate le
contravvenzioni sub I) e 3) – si perviene ad una pena detentiva ed anche ad una
pena pecuniaria di entità globale in ogni caso maggiore di quella (anni cinque,
mesi undici, giorni tre di reclusione ed euro 11.851,00 di multa) irrogata dai
giudici di merito.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui agli
artt. 10 e 14 legge n. 497 del 1974 (capi E,G) che esclude. Ferma la pena.
Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in data 11 ottobre 2017

trattamento più favorevole mediante l’alternativo cumulo materiale, ai sensi del

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