Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16880 del 24/03/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16880 Anno 2016
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ALLOCCA ROBERTO N. IL 05/12/1970
avverso la sentenza n. 6165/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
27/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 24/03/2016

Allocca Roberto ricorre avverso la sentenza 27.10.14 della Corte di appello di Napoli che ha
confermato quella in data 14.4.14 del locale tribunale con la quale è stato condannato, per i reati di
furto aggravato ascrittigli, unificati ex art.81 cpv.c.p., alla pena di anni due, mesi due di reclusione
ed €400,00 di multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

evidenziava che la semplice presenza dell’Allocca sul luogo dei fatti, senza essere stato visto dai
carabinieri ‘armeggiare’ sulle auto in sosta, erano elementi che non corroboravano la tesi
accusatoria, senza che il possesso di un cacciavite potesse dirsi sufficiente ad accertare la
responsabilità dell’imputato.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché manifestamente
infondato, dal momento che i giudici di merito, con motivazione del tutto congrua ed immune dai
lamentati profili di illogicità, hanno evidenziato come la responsabilità dell’odierno ricorrente riposi
sull’avvenuto arresto del medesimo perché sorpreso in flagranza di reato, trovandosi non certo
casualmente l’Allocca sul posto, ma proprio per commettere furti, tanto che era stato sorpreso con
in mano un cacciavite, mentre —dopo essere stato visto aggirarsi tra le auto in sosta – tentava di
allontanarsi a bordo di un ciclomotore nel cui baule erano stati rinvenuti oggetti atti allo scasso.
Correttamente pertanto l’odierno ricorrente — atteso anche il recupero della refurtiva occultata in
buste tra le auto in sosta — è stato ritenuto responsabile dei furti di cui all’imputazione.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.

comma 1, lett.e) c.p.p. per non avere i giudici considerato i motivi di appello con i quali si

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di e 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 24 marzo 2016

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